Cassazione Penale, Sentenza n. 45198/2023 del 09/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugna la revoca della sospensione condizionale della pena; deduce violazione di legge e vizio di motivazione per non aver verificato se il giudice della cognizione fosse a conoscenza della causa ostativa prevista dall'art. 164, comma 4, cod. pen., e per non aver acquisito il fascicolo del giudizio per compiere tale verifica
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto che la revoca della sospensione condizionale fosse corretta e obbligatoria ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen., poiché il ricorrente aveva riportato una nuova condanna irrevocabile entro il termine previsto (cinque anni dalla irrevocabilità delle precedenti sentenze). La revoca è di natura dichiarativa e opera di diritto al momento in cui si verifica la causa. Pertanto la verifica richiesta dal ricorrente sulla conoscibilità da parte del giudice della cognizione della causa ostativa prevista dall'art. 164 non era necessaria, essendo presente una causa revocatoria autonoma e obbligatoria. Condanna alle spese processuali a carico del ricorrente ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Norma sostanziale cui si riferiscono le condanne per il fatto del 12 gennaio 2020 e del 7 febbraio 2011; citata a fini descrittivi delle fattispecie contestate
art. 416 cod. pen.
Norma sostanziale relativa a una delle precedenti condanne menzionate nel provvedimento impugnato
art. 163 cod. pen.
Stabilisce i termini di durata del beneficio della sospensione condizionale e che il periodo utile decorre dalla data di irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio
art. 164 cod. pen.
Individua le cause ostative alla concessione del beneficio (compreso il quarto comma relativo alla conoscenza di tali cause da parte del giudice della cognizione); la Corte osserva che, sebbene rilevante, la verifica sulla conoscenza da parte del giudice della cognizione non fosse necessaria quando opera la revoca automatica ai sensi dell'art. 168
art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen.
Predispone la revoca obbligatoria della sospensione condizionale quando il beneficiario commette un nuovo delitto nei termini stabiliti; la revoca in tali casi è di diritto e ha natura dichiarativa, con effetti retroagenti al momento del verificarsi della causa
art. 606, comma 1, cod. proc. pen.
Norma processuale indicata come fondamento delle censure svolte in cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione sulle parti decisive del giudizio)
art. 616, cod. proc. pen.
Norma processuale che dispone l'onere delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte per gravare il ricorrente delle spese
Massime di principio
- Se il beneficiario della sospensione condizionale commette un nuovo reato nei termini previsti dall'art. 168 cod. pen., la revoca è obbligatoria e opera di diritto; il provvedimento giudiziale ha natura dichiarativa
- Il termine utile per verificare la revoca decorre dalla data di irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio, non dalla data del reato originario per il quale fu concessa la sospensione
- Quando sussiste una causa di revoca automatica ai sensi dell'art. 168, il giudice dell'esecuzione deve solo accertare l'irrevocabilità della condanna sopravvenuta e la sua temporalità rispetto ai termini: non è necessario acquisire il fascicolo della cognizione per verificare la conoscenza di una causa ostativa
- Se la revoca può invece fondarsi sull'art. 164 (cause ostative) e non esiste una causa revocatoria autonoma, il giudice dell'esecuzione deve verificare se la causa ostativa fosse nota al giudice della cognizione; in tali casi può essere opportuno acquisire il fascicolo processuale
- La revoca della sospensione condizionale ha effetti sostanziali retroattivi al momento in cui si è verificata la causa revocatoria, con conseguente possibile immediata esecuzione della pena sospesa
- In caso di rigetto del ricorso per cassazione il ricorrente può essere condannato a rimborsare le spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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