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Sentenza

Sentenza del 19/03/2018 n. 1151 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Accertamento - Sottoscrizione - Firma di funzionario diverso dal Direttore - Delega - Legittimità - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La contestazione è stata respinta. È stata ritenuta legittima la sottoscrizione dell’avviso da parte del funzionario delegato, poiché l’art. 42 del d.P.R. 600/1973 consente al capo dell’ufficio di delegare la firma a un altro impiegato della carriera direttiva. Non è necessario che il delegato rivesta un incarico dirigenziale: è sufficiente la qualifica richiesta dalla norma e l’esistenza della delega.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava la legittimità dell’avviso perché sottoscritto da un funzionario diverso dal Direttore regionale. Secondo la censura, il funzionario non avrebbe avuto un incarico dirigenziale e, quindi, non sarebbe stato legittimato a firmare l’atto. L’avviso recava la dicitura "firma su delega del Direttore Regionale".

Norme richiamate

  • Art. 42 del d.P.R. 600/1973

    Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal capo dell’ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato.

    La norma richiede, per la validità della delega di firma, la qualifica di impiegato della carriera direttiva e non necessariamente l’attribuzione di un incarico dirigenziale.

Massime di principio

  • Un avviso di accertamento non è invalido per il solo fatto di essere firmato da un funzionario diverso dal direttore dell’ufficio.
  • La firma può essere apposta da un funzionario delegato, purché la delega provenga dal soggetto competente e il delegato possieda la qualifica prevista dalla legge.
  • Per la validità della sottoscrizione non è indispensabile che il delegato sia dirigente: può essere sufficiente l’appartenenza alla carriera direttiva, secondo la disciplina applicabile.
  • La dicitura nell’atto che indica la sottoscrizione "su delega" costituisce un elemento rilevante, ma in caso di contestazione occorre verificare l’effettiva esistenza e i limiti della delega.
  • La contestazione della firma deve quindi concentrarsi sulla mancanza della delega, sull’incompetenza del delegante o sull’assenza della qualifica richiesta, non sulla sola circostanza che il firmatario non sia il direttore.

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