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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36873/2023 del 06/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso in cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro che aveva confermato il rigetto dell'istanza di scarcerazione e aveva negato la retrodatazione della custodia cautelare ai sensi dell'art. 297, comma 3, c.p.p. Il ricorrente sosteneva che il fatto oggetto del secondo procedimento (tentato omicidio Signoretta, 19/5/2019) fosse integralmente conoscibile dagli atti del primo procedimento (proc. n. 6043/19, relativo ad armi e ricettazione) e che sussistesse una connessione qualificata che legittimasse la retrodatazione della misura.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto logiche e coerenti le argomentazioni del Tribunale del riesame che aveva escluso la sussistenza dei requisiti per la retrodatazione ex art. 297, comma 3, c.p.p., rilevando l'apoditticità delle doglianze difensive circa la presunta desumibilità dagli atti del primo procedimento degli indizi per il reato oggetto della seconda ordinanza e la mancata dimostrazione di una connessione qualificata. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende, e ha disposto la trasmissione di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 297, comma 3, cod. proc. pen.

    La Corte ha interpretato la norma come richiedente la concreta "desumibilità" dagli atti, al momento dell'emissione della prima ordinanza, del quadro indiziario necessario per la successiva misura; non è sufficiente la mera esistenza di notizie di reato o la presenza di elementi che possano manifestare successivamente il loro significato probatorio

  • art. 310, cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata quale titolo dell'impugnazione (appello/ricorso) utilizzata per adire il riesame; non incide sul merito della questione sostanziale relativa alla retrodatazione

  • artt. 371 e 371-bis, cod. proc. pen.

    Il richiamo a tali disposizioni, che disciplinano il coordinamento investigativo tra Procure, non consente di presumerne automaticamente la conoscenza reciproca degli atti: la Corte ha escluso che il coordinamento sostituisca la prova della concreta desumibilità degli indizi dal primo procedimento

  • Sez. 3, n. 20002 del 10/01/2020 (Flandina)

    «In tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, per l'anteriore "desumibilità" dagli atti del fatto oggetto della seconda ordinanza, emessa in un diverso procedimento e per fatti diversi e non legati da un rapporto di connessione qualificata con i primi, è necessario che il quadro legittimante l'adozione della misura cautelare sussista sin dal momento di emissione del primo provvedimento, non essendo sufficiente a tal fine la mera esistenza della notizia del fatto-reato, né che la successiva ordinanza si fondi su elementi probatori già presenti nella prima, potendo gli stessi non manifestare sin dall'inizio il loro significato in modo immediato ed evidente»

    La Corte ha richiamato questo principio per confermare che la semplice presenza di elementi o la successive affermazione probatoria non bastano: occorre che l'apparato indiziario legittimante la seconda misura fosse effettivamente desumibile dal primo provvedimento

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese processuali e per la somma da versare alla cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile, in assenza di assenza di profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Disposizione applicata per la trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario quando la decisione non comporti la rimessione in libertà del detenuto

Massime di principio

  • Per ottenere la retrodatazione della decorrenza della custodia cautelare ai sensi dell'art. 297, comma 3, c.p.p. occorre dimostrare che, al momento dell'emissione della prima ordinanza, il fatto oggetto della successiva fosse concretamente desumibile dagli atti e che sussistesse una connessione qualificata rilevante.
  • La mera coincidenza di movente o di contesto (es. faida mafiosa) non è sufficiente a comprovare la connessione qualificata; bisogna indicare quali elementi probatori erano effettivamente acquisiti e la loro valenza indiziaria nel momento iniziale.
  • Se i procedimenti sono pendenti presso uffici diversi, non si presume automaticamente che la seconda autorità fosse a conoscenza degli atti del primo; il coordinamento investigativo non sostituisce la prova della desumibilità.
  • In sede di impugnazione è necessaria specificità e concretezza nelle censure: argomentazioni apodittiche o vaghe sulla desumibilità o sulla connessione qualificata sono destinate all'insuccesso o all'inammissibilità del ricorso.
  • La mancata ammissione della retrodatazione puo' comportare il rigetto dell'istanza di scarcerazione e, in caso di ricorso infondato o apodittico, la condanna alle spese e all'ammenda ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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