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Sentenza

Sentenza del 19/04/2018 n. 9673 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate contestava la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva annullato, tra l'altro, il recupero a tassazione derivante dal transfer pricing relativo alle cessioni di beni effettuate dalla società italiana alle controllate estere MAC USA e MAC Japan. Secondo l'Agenzia, la CTR aveva erroneamente posto a suo carico la prova completa del valore normale dei beni, senza considerare adeguatamente gli elementi presuntivi e la documentazione extracontabile relativi alle vendite infragruppo costantemente effettuate in perdita. La contribuente, con ricorso incidentale, contestava invece il mancato riconoscimento della deducibilità di alcuni costi e ammortamenti, della svalutazione della partecipazione nella MAC USA e di una minusvalenza derivante dalla cessione di azioni della controllata americana.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che, in materia di transfer pricing, l'Amministrazione debba dimostrare l'esistenza di transazioni infragruppo a un prezzo apparentemente inferiore al valore normale, mentre spetta al contribuente dimostrare la conformità dei prezzi alle condizioni di mercato. La CTR aveva applicato in modo errato il riparto dell'onere probatorio e aveva motivato in maniera generica, omettendo di valutare elementi rilevanti quali il controllo centralizzato sulle controllate, la documentazione extracontabile e le perdite sistematiche delle operazioni. È stato inoltre accolto il terzo motivo del ricorso incidentale, relativo alla minusvalenza, poiché la CTR non aveva spiegato adeguatamente per quali ragioni essa non fosse deducibile. Sono stati dichiarati inammissibili il primo e il secondo motivo del ricorso incidentale, riguardanti rispettivamente l'inerenza di costi e ammortamenti e la svalutazione della partecipazione nella MAC USA. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • Art. 76, comma 5, TUIR, nel testo vigente ratione temporis, oggi art. 110, comma 7, TUIR

    La norma disciplina il transfer pricing nelle operazioni tra imprese collegate residenti in Stati diversi.

    La disposizione non costituisce una disciplina antielusiva in senso stretto, poiché non richiede la prova di un concreto vantaggio fiscale. È sufficiente che l'Amministrazione dimostri l'esistenza di operazioni infragruppo effettuate a un prezzo apparentemente inferiore al valore normale; spetta poi al contribuente dimostrare che il prezzo applicato è conforme al valore di mercato.

  • Art. 9, comma 3, TUIR

    Valore normale dei beni e dei servizi.

    Il valore normale deve essere determinato facendo riferimento al prezzo o corrispettivo mediamente praticato per beni o servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione.

  • Art. 2697 c.c.

    Nel transfer pricing, una volta forniti dall'Amministrazione elementi idonei a evidenziare una possibile divergenza dal valore normale, il contribuente deve provare la correttezza dei prezzi applicati, secondo il principio di vicinanza della prova.

  • Art. 17, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992

    Indicazione del domicilio nel processo tributario.

    L'indicazione del domicilio processuale può conservare efficacia per le notificazioni successive secondo il principio di ultrattività, ma la notifica eseguita presso un domicilio non più attuale, quando sia stato comunicato un nuovo domicilio, è di regola nulla e non inesistente, potendo essere sanata dalla costituzione della parte o dalla rinnovazione.

  • Art. 291 c.p.c.

    Rinnovazione della notificazione nulla.

    La notificazione nulla può essere rinnovata su ordine del giudice o spontaneamente dalla parte, con effetti sananti secondo le regole processuali applicabili.

  • Art. 61 TUIR, nel testo vigente ratione temporis

    Disciplina della deducibilità delle svalutazioni relative a partecipazioni.

    La CTR aveva ritenuto non deducibile la svalutazione della partecipazione nella MAC USA sulla base della mancata corrispondenza tra riduzione contabile e diminuzione del valore economico della partecipata. La Cassazione non ha esaminato nel merito tale interpretazione, dichiarando inammissibile il motivo perché formulato come vizio di motivazione anziché come violazione di legge.

  • Art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c.

    Motivi di ricorso per cassazione relativi, rispettivamente, alla violazione o falsa applicazione di legge e al vizio di motivazione.

    La censura deve essere qualificata in base alla natura effettiva dell'errore denunciato. Se si contesta l'interpretazione o l'applicazione di una norma, il motivo deve essere proposto per violazione di legge e non per vizio motivazionale.

Massime di principio

  • In materia di transfer pricing, l'Amministrazione finanziaria non deve necessariamente dimostrare l'effettivo risparmio fiscale conseguito dal gruppo: è sufficiente provare, anche mediante elementi presuntivi, che le operazioni infragruppo siano state effettuate a prezzi apparentemente inferiori al valore normale.
  • Dopo la dimostrazione iniziale dell'apparente scostamento dai prezzi di mercato, spetta al contribuente documentare le ragioni economiche dello scostamento e la conformità dei prezzi applicati al principio di libera concorrenza.
  • La comparabilità delle operazioni non dipende soltanto dalla collocazione geografica dei mercati, ma deve essere valutata considerando complessivamente condizioni economiche, caratteristiche dei beni, funzioni svolte, rischi assunti, sconti, costi aggiuntivi e condizioni contrattuali.
  • Il giudice tributario deve esaminare specificamente tutti gli elementi probatori rilevanti, inclusi documenti extracontabili, rapporti di controllo centralizzato, vendite sistematicamente in perdita e confronti con clienti indipendenti. Una motivazione generica o apodittica può comportare la cassazione della sentenza.
  • Per dedurre fiscalmente costi sostenuti nell'interesse di società controllate, la società che li sostiene deve dimostrarne concretamente l'inerenza alla propria attività e il rapporto di strumentalità; non è sufficiente affermare l'esistenza di rapporti infragruppo o contratti di franchising.
  • Nel ricorso per cassazione è essenziale scegliere correttamente il vizio denunciato: la contestazione dell'interpretazione di una norma va proposta come violazione di legge, mentre il difetto di esame o la contraddittorietà della motivazione costituiscono censure diverse e soggette a specifici requisiti.
  • Una notifica effettuata presso un domicilio processuale non più attuale è normalmente nulla, non inesistente, e può essere sanata dalla costituzione della parte destinataria o dalla rinnovazione della notificazione.

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