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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14674/2024 del 09/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di L'Aquila che aveva dichiarato la perdita di efficacia della misura cautelare della custodia in carcere perché, secondo quel Tribunale, il pubblico ministero non avrebbe trasmesso tutti gli atti di indagine, in particolare una chiavetta USB/DVD contenente un video dell'aggressione ritenuto dalla difesa utile per dimostrare l'innocenza dell'indagato. Il Procuratore ha sostenuto che non vi è stata omissione totale ma solo trasmissione incompleta/difettosa, che il supporto era comunque presente nel fascicolo del GIP (menzionato nell'ordinanza) e che il Tribunale avrebbe dovuto sollecitare l'invio; inoltre la difesa non ha indicato quali elementi decisivi siano stati sottratti alla verifica

La decisione

Il ricorso è stato accolto. La Corte ha annullato l'ordinanza del Tribunale del riesame e ha rinviato il giudizio al Tribunale di L'Aquila per un nuovo esame. La Corte ha ritenuto che si sia trattato di trasmissione incompleta/difettosa e non di omessa trasmissione; la perdita di efficacia della misura ex art. 309 cod. proc. pen. non può essere applicata automaticamente in caso di trasmissione incompleta. Il Tribunale di riesame dovrà valutare la rilevanza del supporto informatico e, se necessario, sollecitarne l'invio integrale prima di decidere, nel rispetto dei termini e dei principi indicati dalla giurisprudenza

Norme richiamate

  • art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen.

    La perdita di efficacia della misura cautelare prevista dall'art. 309 scatta per omessa trasmissione degli atti al tribunale del riesame; non si applica automaticamente in caso di trasmissione incompleta o difettosa, poiché il tribunale può richiedere l'integrazione o decidere comunque se gli atti mancanti non siano determinanti

  • art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.

    Norma richiamata come criterio di valutazione dei motivi di ricorso per cassazione (violazione di norme di diritto) rispetto alla decisione che avrebbe applicato la sanzione della perdita di efficacia

  • Cass. Sez. 5, n. 39103 del 27/06/2018 (Rv. 273879)

    «In tema di misure cautelari personali, la perdita di efficacia della misura, ai sensi dell'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen., non si verifica qualora la copia di parte degli atti già sottoposti al vaglio del giudice che ha emesso l'ordinanza applicativa venga per errore trasmessa al tribunale del riesame in modo incompleto perché non chiaramente leggibile, ricollegandosi tale inefficacia alla sola "mancata" trasmissione e non alla trasmissione "difettosa"»

    Giurisprudenza consolidata che distingue omissione totale (che determina perdita di efficacia) dalla trasmissione incompleta/difettosa (che non giustifica automaticamente la sanzione); in quest'ultimo caso il tribunale può sollecitare integrazione o decidere se gli atti mancanti non siano determinanti

  • Cass. Sez. 2, n. 19195 del 12/04/2019 (Rv. 276444)

    «In tema di riesame di misure cautelari, il pubblico ministero non ha l'obbligo di trasmettere, ai sensi dell'art. 309, comma 5, cod. proc. pen., i supporti informatici contenenti le video riprese utilizzate ai fini dell'applicazione della misura quando gli esiti delle stesse siano riportati nell'annotazione di polizia giudiziaria»

    Il PM può ritenere sufficiente la descrizione/estrazione dei contenuti nel verbale o annotazione; nondimeno il tribunale può richiedere la trasmissione integrale del supporto se ne valuta la rilevanza per la decisione

Massime di principio

  • La perdita di efficacia della misura cautelare per mancata trasmissione degli atti opera solo in caso di omessa trasmissione totale, non per invio incompleto o difettoso
  • In caso di trasmissione incompleta il tribunale del riesame deve valutare la rilevanza degli atti mancanti e può sollecitare l'invio integrale prima di decidere; esiste un termine (indicazione giurisprudenziale: 10 giorni dal primo invio) per l'integrazione
  • Il pubblico ministero non è sempre obbligato a trasmettere i supporti informatici se i risultati sono adeguatamente riportati nell'annotazione di polizia giudiziaria, ma la parte che chiede la visione integrale deve spiegare la rilevanza per la difesa
  • La difesa che invoca la perdita di efficacia della misura deve indicare quali elementi decisivi sono stati sottratti al controllo del giudice del riesame per ottenere la sanzione
  • Se emergono dubbi sulla completezza degli atti, la via corretta è la richiesta di integrazione e il nuovo esame del riesame, non l'automatica declaratoria di inefficacia della misura

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