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Sentenza

Sentenza n. 839/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento del decreto del Dipartimento Segretariato Generale U.O.A. Promozione della Calabria e dei suoi asset strategici spettacoli e gradi eventi del 28 maggio 2021, n. 5530, avente ad oggetto “PAC 2007-2013 – Avviso pubblico di selezione per l’attribuzione del marchio regionale grandi eventi calabresi e per la concessione di un sostegno economico annualità 2020- approvazione della graduatoria definitiva” nella parte in cui prevede che “ la domanda del Comune di Caulonia è ritenuta non agevolabile per non aver realizzato il progetto nell’arco temporale fissato dall’avviso”, e di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale; e per la declaratoria del diritto del ricorrente di essere inserita nella graduatoria finale indicata nell’allegato 3 del citato decreto per aver svolto l’evento entro la data del 31 dicembre 2020.

Giustizia amministrativa202101396

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto regionale di approvazione della graduatoria definitiva, nella parte in cui ha ritenuto non agevolabile la domanda del Comune per mancata realizzazione del progetto entro il 31 dicembre 2020

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune ha impugnato l’esclusione dalla graduatoria delle domande agevolabili, deducendo, con unico motivo, eccesso di potere, manifesta irragionevolezza e illogicità della motivazione, erroneità, difetto di istruttoria, violazione del giusto procedimento, travisamento dei fatti e mancato esame della documentazione trasmessa alla Regione. Secondo il Comune, l’evento denominato Calabria ULTRA, inserito nella manifestazione Tarantella Power e affidato a un regista calabrese, sarebbe stato realizzato entro il 31 dicembre 2020, mediante un convegno e tre giornate di spettacoli trasmessi in streaming, con numerosi artisti e una rilevante partecipazione online. La corretta valutazione della documentazione avrebbe comportato l’inserimento dell’evento in graduatoria e l’ammissione al finanziamento, anche alla luce dell’esclusione di altri progetti collocati anteriormente. La Regione ha sostenuto, invece, che l’evento effettivamente realizzato dal 28 al 30 dicembre 2020 non corrispondeva a quello indicato nel formulario, che prevedeva lo svolgimento dal 1° al 6 settembre 2020, in diverse località e con un articolato programma di conferenze, proiezioni, presentazioni, iniziative enogastronomiche, escursioni e mostre.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Il Collegio ha rilevato la palese difformità tra l’evento descritto nel formulario e quello realizzato a dicembre 2020. Il progetto originariamente presentato prevedeva una pluralità di iniziative, da svolgersi dal 1° al 6 settembre non solo a Caulonia, ma anche presso il parco archeologico Antica Kaulon e la villa romana di Casignana; l’evento successivamente realizzato consisteva invece in tre giornate di spettacolo in streaming dal 28 al 30 dicembre. Tale difformità impediva di considerare realizzato, entro il termine del 31 dicembre 2020, l’evento per il quale erano stati richiesti il marchio regionale e il sostegno economico. La valutazione regionale è stata quindi ritenuta conforme all’avviso e immune dai vizi dedotti. Le spese di lite sono state compensate in ragione della natura pubblica dei contendenti e della sostanziale mancanza di attività difensive successive alla fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 87, comma 4-bis c.p.a.

    Richiamato per la trattazione del ricorso nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

Massime di principio

  • Nell’ambito di un avviso pubblico per la concessione di un marchio e di un sostegno economico, il termine per la realizzazione del progetto deve riferirsi all’evento concretamente previsto nel formulario e valutato dall’amministrazione, non a un’iniziativa sostanzialmente diversa realizzata entro il medesimo termine.
  • La realizzazione entro il termine temporale previsto dal bando di un evento diverso, per programma, luogo, durata e modalità di svolgimento, non soddisfa il requisito di realizzazione del progetto ammesso alla selezione e giustifica la non agevolabilità della domanda.
  • La rilevante difformità tra il progetto descritto nella domanda e l’attività successivamente realizzata consente all’amministrazione di escludere il beneficio senza che ciò integri, di per sé, eccesso di potere, difetto di istruttoria o travisamento dei fatti.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorie
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiEccesso di potereDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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