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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25240/2025 del 15/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato rigettato integralmente. La Corte ha confermato la sentenza della CTR del Lazio che aveva accolto l’appello del Comune e aveva quindi riconosciuto la debenza della differenza ICI richiesta. Non è stata pronunciata condanna alle spese perché il Comune intimato non ha svolto difese. È stata inoltre data atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento ICI emesso da un Comune per il mancato/insufficiente pagamento dell’imposta su sette unità immobiliari. In primo grado il contribuente aveva ottenuto l’annullamento dell’atto per asserita mancata attivazione del contraddittorio preventivo; in appello, invece, la CTR ha riformato la decisione ritenendo non necessario l’invito a comparire e valorizzando anche la mancata prova della dimora abituale nell’immobile invocato come abitazione principale, nonché la regolarità della delega conferita al funzionario per la partecipazione al giudizio. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi: 1) violazione di norme processuali e del regolamento comunale, sostenendo che l’avviso avrebbe dovuto essere preceduto da invito a comparire e che la sua residenza nel Comune nel 2008 era pacifica; 2) violazione dell’art. 2697 c.c., lamentando che la CTR non avesse esaminato la prova del credito tributario del Comune; 3) violazione di norme costituzionali, della Carta dei diritti UE e del codice di rito, deducendo sia l’inammissibilità dell’appello comunale ex art. 342 c.p.c. sia la necessità dell’audizione preventiva e la prescrizione del credito; 4) violazione delle norme sul contraddittorio nei controlli e nelle liquidazioni, affermando che il Comune avrebbe dovuto richiedere chiarimenti prima di emettere l’atto; 5) violazione delle norme sull’esenzione ICI per abitazione principale, sostenendo che l’immobile dovesse essere esentato. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi in parte inammissibili e in parte infondati: ha escluso un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo per l’ICI, richiamando la distinzione tra tributi armonizzati e non armonizzati e tra verifiche fiscali e accertamenti 'a tavolino'; ha ritenuto inconferenti le norme invocate dal ricorrente sul contraddittorio; ha affermato che la censura sulla residenza non si confrontava con la ratio decidendi della CTR, che riguardava la residenza nel Comune ma in un diverso indirizzo rispetto all’immobile agevolato; ha rilevato carenze di specificità e autosufficienza sulle doglianze relative all’appello, alla prescrizione e alla prova del diritto del Comune; ha infine giudicato apodittica la doglianza sull’esenzione per abitazione principale.

Norme richiamate

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per denunciare un vizio di motivazione, ma ritenuto non pertinente rispetto alle censure formulate.

  • art. 65 disp. att. c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente, ma la Corte osserva che disciplina un’ipotesi irrilevante nel caso concreto.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Invocato nel ricorso come norma processuale violata, ma senza decisività rispetto alle doglianze proposte.

  • art. 12, comma 7, L. n. 212/2000

    Il contraddittorio preventivo è previsto solo per le verifiche fiscali con processo verbale di constatazione; non è norma di portata generale per ogni accertamento tributario.

  • art. 5-ter d.lgs. n. 218/1997

    Ha introdotto, solo dal 2019, l’invito a comparire prima dell’avviso di accertamento, con eccezioni; non applicabile alla fattispecie esaminata.

  • art. 4-octies d.l. n. 34/2019

    È la disposizione che ha introdotto l’art. 5-ter nel d.lgs. n. 218/1997.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione si configura se il giudice ripartisce erroneamente l’onere della prova; non quando si contesta l’apprezzamento del materiale istruttorio.

  • art. 342 c.p.c.

    La doglianza sull’inammissibilità dell’appello è stata dichiarata non autosufficiente perché il ricorrente non ha riportato gli atti necessari a verificarla.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno del diritto di difesa, ma non ritenuto idoneo a imporre il contraddittorio preventivo nell’ICI.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato dal ricorrente, ma non decisivo nel caso concreto.

  • art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

    La Corte esclude che la sua violazione derivi dalla mancata attivazione del contraddittorio nell’ICI, tributo non armonizzato.

  • art. 46 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

    Richiamato dal ricorrente, ma non posto a fondamento di un obbligo generalizzato di contraddittorio.

  • art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

    La Corte richiama la giurisprudenza che collega il contraddittorio in alcune ipotesi alla tutela partecipativa, ma esclude l’applicabilità generalizzata all’ICI.

  • art. 48 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

    Invocato dal ricorrente; la Corte lo considera nel quadro delle garanzie partecipative, ma non ritiene sussistente un obbligo procedimentale generalizzato.

  • art. 6, comma 5, L. n. 212/2000

    Riguarda la liquidazione di tributi risultanti da dichiarazione; non si applica all’accertamento ICI oggetto di causa.

  • art. 54-bis, comma 3, d.P.R. n. 633/1972

    Norma riferita a una fattispecie diversa, cioè alla liquidazione dell’imposta in base alla dichiarazione del contribuente.

  • art. 1 d.lgs. n. 93/2008

    Invocato dal ricorrente per l’esenzione ICI dell’abitazione principale, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per genericità.

  • art. 18 Regolamento comunale del Comune di Montelibretti

    Richiamato per sostenere la necessità di un invito a comparire e l’esenzione sull’abitazione principale, ma la Corte non ne ha accolto la portata nel caso concreto.

  • art. 77 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Citato solo in via comparativa nella motivazione sul contraddittorio nelle ipoteche, fattispecie diversa da quella decisa.

  • art. 77, comma 2-bis, d.P.R. n. 602/1973

    Richiamato come esempio di termine di 30 giorni per osservazioni in materia di ipoteca, non applicabile all’ICI.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Costituisce il parametro di ricorso evocato per varie censure di violazione di legge e nullità processuale.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Richiamato dalla Corte per spiegare che l’erronea valutazione delle prove non integra violazione dell’art. 2697 c.c. ma, semmai, vizio motivazionale nei limiti consentiti.

  • artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Richiamati dalla Corte per affermare che la tutela partecipativa non comporta, per i tributi non armonizzati come l’ICI, un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale.

Massime di principio

  • Nel sistema degli accertamenti tributari, il contraddittorio preventivo endoprocedimentale non è configurabile come regola generale per ogni tributo: in assenza di una specifica previsione normativa, esso non è obbligatorio per i tributi non armonizzati, come l’ICI, salvo ipotesi espressamente disciplinate.
  • L’obbligo di invito al contraddittorio prima dell’emissione dell’avviso di accertamento, introdotto in via generale dall’art. 5-ter del d.lgs. n. 218/1997, non ha efficacia retroattiva e comunque non si applica indistintamente a tutte le fattispecie tributarie.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice attribuisce l’onere probatorio alla parte sbagliata; non ricorre se si contesta semplicemente la valutazione, ritenuta erronea, delle prove già acquisite.
  • La censura di legittimità deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: è inammissibile se attacca un profilo diverso o non decisivo rispetto alla motivazione effettivamente posta a base della decisione.
  • Le doglianze sull’inammissibilità dell’appello o sulla prescrizione devono essere autosufficienti e specifiche, indicando gli atti e i passaggi processuali rilevanti; in mancanza, la censura è inammissibile.
  • Le norme che prevedono contraddittorio o richieste di chiarimenti nella liquidazione di tributi dichiarativi o in verifiche con p.v.c. non sono automaticamente estensibili a diverse procedure di accertamento, come quella relativa all’ICI.
  • L’esenzione ICI per abitazione principale richiede la dimostrazione in fatto dei presupposti di legge; affermazioni generiche sull’uso dell’immobile o sulla situazione familiare non sono sufficienti se non sorrette da specifiche risultanze processuali.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàPrescrizioneBuona fede e correttezza

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