Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 17812/2024 del 27/06/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia riguarda una pluralità di contratti di scrittura artistica come "suggeritrice" intercorsi per un lungo arco temporale tra una lavoratrice e una società radiotelevisiva. La ricorrente chiedeva l'accertamento che, nonostante la formale qualificazione contrattuale, il rapporto fosse in realtà di lavoro subordinato dal dicembre 1990 al maggio 2015. La Corte d'appello aveva escluso la subordinazione rilevando la discontinuità delle prestazioni, la mancata prova di un effettivo assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore, l'assenza di un obbligo di disponibilità nei periodi non lavorati e la natura dell'accordo aziendale per i suggeritori, ritenuto volto a tutelare collaboratori autonomi. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice ha dedotto sette motivi: violazione di norme sulla subordinazione e sulla prova per errata valorizzazione delle risultanze documentali e testimoniali; omessa pronuncia sulla rilevanza di clausole contrattuali; omesso esame di un fatto decisivo; violazione degli artt. 2094, 2018, 2110, 2222 e 2727 c.c. per cattiva valutazione degli indici sintomatici; violazione dell'art. 116 c.p.c.; nullità per motivazione apparente sulla prova testimoniale; ulteriore violazione dell'art. 2094 c.c. e dell'art. 116 c.p.c. per asserita incoerenza dell'istruttoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che le censure, pur formalmente prospettate in parte come violazioni di legge e in parte come vizi motivazionali/procedurali, mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove, operazione preclusa al giudice di legittimità. Ha inoltre dichiarato inammissibili i motivi fondati su omessa pronuncia, perché riferiti non a domande di merito ma alla mancata considerazione di elementi probatori, e ha giudicato improprio il richiamo all'art. 116 c.p.c. per contestare il prudente apprezzamento delle prove. La motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta comunque sufficiente e non apparente. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2094 c.c.

    definisce la subordinazione; la sua applicazione presuppone un accertamento di fatto sulla concreta sussistenza dell'assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare.

  • art. 2107 c.c.

    richiamato nel ricorso tra le norme invocate, senza una specifica interpretazione autonoma nella decisione.

  • art. 2108 c.c.

    richiamato nel ricorso tra le norme invocate, senza una specifica interpretazione autonoma nella decisione.

  • art. 2110 c.c.

    richiamato nel ricorso tra le norme invocate, senza una specifica interpretazione autonoma nella decisione.

  • art. 2222 c.c.

    richiamato per contrapporre il lavoro autonomo al rapporto subordinato.

  • art. 2727 c.c.

    richiamato in relazione alle presunzioni e agli indici sintomatici della subordinazione.

  • art. 115 c.p.c.

    non consente di ottenere in cassazione una rivalutazione del merito o delle prove; la doglianza è ammissibile solo se si deduce l'uso di un criterio di valutazione diverso da quello legale o il ricorso a prova legale in modo erroneo.

  • art. 112 c.p.c.

    l'omessa pronuncia attiene alla mancata decisione su domande di merito, non alla mancata valutazione di elementi probatori.

  • art. 360 c.p.c.

    il n. 3 non può essere usato per rimettere in discussione l'accertamento di fatto; il n. 4 riguarda errori in procedendo come l'omessa pronuncia su domande; il n. 5 consente solo il controllo sull'omesso esame di un fatto decisivo, non sulla mera omessa pronuncia.

  • art. 116 c.p.c.

    è violato solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello legale o afferma di valutarla secondo prudente apprezzamento quando invece è soggetta a regola legale; non basta contestare che il giudice abbia male apprezzato la prova.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato per la denuncia di motivazione apparente; la Corte ha escluso il vizio perché la motivazione della sentenza di merito era adeguata.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per la motivazione apparente, ma la Corte ha escluso il vizio.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato per le memorie depositate nel procedimento camerale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • L'accertamento della natura subordinata o autonoma di un rapporto di lavoro è, di regola, un accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione è sindacabile solo nei limiti dell'errore di diritto, dell'omesso esame di un fatto decisivo o di una motivazione meramente apparente.
  • Quando l'assoggettamento del prestatore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare non sia immediatamente percepibile, il giudice può utilizzare indici sintomatici e elementi presuntivi; tuttavia la loro valutazione complessiva resta un apprezzamento di merito non rivalutabile in sede di legittimità.
  • Il ricorso per cassazione non può essere costruito come richiesta di una nuova lettura del materiale probatorio: è inammissibile se mira soltanto a sostituire alla valutazione del giudice di merito una diversa ricostruzione dei fatti o una logica alternativa delle risultanze istruttorie.
  • La violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia riguarda solo la mancata decisione su una domanda, eccezione o conclusione di merito; non può essere invocata per lamentare la mancata considerazione di specifiche prove o di singoli elementi istruttori.
  • La violazione dell'art. 116 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice attribuisca a una prova un valore diverso da quello imposto dalla legge o dichiari di valutare liberamente una prova soggetta a regola legale; non quando si contesti il cattivo esercizio del prudente apprezzamento.
  • La censura di motivazione apparente è infondata se la sentenza di merito espone, in modo comprensibile e non meramente assertivo, il percorso logico seguito per escludere o affermare la subordinazione.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.