Cassazione Civile, Ordinanza n. 11375/2026 del 27/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda tre domande di rimborso IRAP presentate da un contribuente per gli anni d'imposta 2012, 2013 e 2014, a fronte del silenzio-rifiuto dell'Amministrazione finanziaria. In primo grado e in appello le domande erano state respinte nel merito; successivamente la Cassazione, con precedenti ordinanze del 2022, aveva cassato le decisioni di merito in relazione ai compensi percepiti per l'attività di sindaco e di consigliere di amministrazione di società. Nel giudizio di rinvio la Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva accolto solo in parte i ricorsi originari, riconoscendo il diritto al rimborso limitatamente ai proventi derivanti da tali attività. L'Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che il giudice del rinvio non aveva esaminato l'eccezione di decadenza dal rimborso ex art. 38 d.P.R. n. 602/1973 con riguardo ai versamenti IRAP effettuati nel 2012 (in particolare quelli del 9/07/2012 e del 30/11/2012), nonostante la domanda di rimborso fosse stata presentata solo il 1/12/2016. L'Amministrazione ha sostenuto che tale eccezione era stata tempestivamente sollevata in primo e secondo grado, poi riproposta nel rinvio, e che la sua omissione integrasse violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha ritenuto fondata la censura perché la questione di decadenza dal rimborso per l'annualità 2012 era stata effettivamente proposta nei precedenti gradi, ma non era stata esaminata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, che l'aveva ritenuta superflua alla luce della decisione sul merito. Secondo la Cassazione, non si era formato alcun giudicato sulla decadenza, poiché la questione era rimasta non decisa per scelta del giudice di merito di seguire la ragione più liquida. La Corte ha ribadito che, nel giudizio di legittimità, le questioni non esaminate perché assorbite o ritenute superflue non richiedono ricorso incidentale e possono essere riesaminate nel giudizio di rinvio; inoltre, la decadenza del contribuente dal rimborso in materia tributaria è rilevabile anche d'ufficio, salvo il limite del giudicato. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per l'esame dell'eccezione di decadenza e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
È stato invocato come vizio processuale per dedurre la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su una questione decisiva.
art. 112 c.p.c.
Impone al giudice di pronunciare su tutta la domanda e su tutte le eccezioni ritualmente proposte; la sua violazione sussiste se una questione non viene esaminata pur essendo stata devoluta al giudice.
art. 38 d.P.R. n. 602/1973
Disciplina il termine di decadenza per la domanda di rimborso; la Corte ha ritenuto che l'eccezione di decadenza fosse rilevabile e dovesse essere esaminata nel giudizio di rinvio.
art. 346 c.p.c.
La regola della riproposizione delle domande ed eccezioni non accolte in primo grado riguarda l'appello, non il giudizio di cassazione; in legittimità non basta la mera riproposizione nel controricorso.
art. 276 c.p.c.
Richiamato per affermare che il giudice può decidere secondo la ragione più liquida, anche sovvertendo l'ordine logico tra questioni preliminari e merito.
art. 380-bis c.p.c.
Norma sul rito camerale di trattazione del ricorso in cassazione, applicata nel caso concreto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, se il giudice di merito ha omesso di esaminare una questione perché l'ha ritenuta superflua o assorbita, tale questione non si considera coperta da giudicato e può essere riproposta ed esaminata nel giudizio di rinvio.
- Quando una questione preliminare o pregiudiziale è stata implicitamente decisa in senso sfavorevole alla parte vittoriosa, la parte che intenda farla valere in cassazione deve proporre ricorso incidentale; se invece la questione è stata soltanto assorbita o non decisa, non sussiste tale onere.
- Nel giudizio di legittimità non opera la disciplina dell'art. 346 c.p.c.; pertanto la mera riproposizione nel controricorso non è sufficiente a devolvere alla Corte una questione già implicitamente decisa sfavorevolmente.
- In materia tributaria, la decadenza del contribuente dal diritto al rimborso, essendo posta a tutela dell'Amministrazione finanziaria e relativa a situazioni indisponibili, è rilevabile anche d'ufficio, salvo che sulla questione si sia formato giudicato.
- Il criterio della ragione più liquida consente al giudice di decidere il merito senza esaminare previamente una questione preliminare o di rito; tale scelta non attribuisce alla questione omessa il valore di decisione implicita, se il giudice l'ha consapevolmente ritenuta superflua.
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