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Sentenza

Sentenza del 21/04/2017 n. 10081 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava un avviso di accertamento IVA relativo all'anno d'imposta 2002, con cui l'Amministrazione finanziaria aveva contestato l'omessa presentazione della dichiarazione e il mancato versamento dell'imposta sul canone derivante dall'affitto di azienda. La società sosteneva di non avere incassato alcun canone nel periodo verificato. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione d'appello deducendo: l'asserita carenza di prova della qualità di socio di K.S. e, quindi, della sua legittimazione processuale; un vizio di motivazione sul medesimo punto; la violazione delle norme IVA e dell'onere della prova, sostenendo che la documentazione prodotta non fosse sufficiente a escludere l'obbligo impositivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti di K.S. in proprio, poiché non era stato parte dei precedenti giudizi se non quale legale rappresentante della società. Ha inoltre dichiarato inammissibili tutti i motivi proposti contro la s.d.f. E.K.K. Il primo motivo non rispettava il principio di autosufficienza del ricorso, poiché l'Agenzia non aveva riprodotto gli atti dai quali sarebbe dovuta risultare la contestazione della qualità di socio, qualità invece riconosciuta dai giudici di merito. Il secondo motivo era inammissibile sia per la stessa ragione sia perché denunciava un semplice difetto di sufficienza della motivazione, non riconducibile ai soli gravi vizi motivazionali deducibili in cassazione. Il terzo motivo mirava a ottenere una nuova valutazione delle prove, attività non consentita al giudice di legittimità. È stata quindi confermata la decisione favorevole alla società, con condanna dell'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 2.500 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • Art. 2297, comma 2, codice civile

    La norma è richiamata quale base della legittimazione del socio della società di fatto a rappresentare la società in giudizio.

    Il socio di una società di fatto può essere legittimato a rappresentare la società, purché tale qualità risulti dagli atti processuali e sia stata riconosciuta o accertata nei giudizi di merito.

  • Art. 2697 codice civile

    Regola generale sull'onere della prova.

    Chi intende far valere un diritto deve provare i fatti costitutivi della pretesa, mentre chi eccepisce fatti impeditivi, modificativi o estintivi deve provarli. Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto che la società avesse fornito elementi idonei a dimostrare il mancato incasso dei canoni.

  • Art. 100 codice di procedura civile

    Riguarda l'interesse ad agire e la legittimazione processuale.

    La legittimazione deve essere valutata in relazione al soggetto effettivamente destinatario dell'atto e al ruolo processuale rivestito. Non è ammissibile impugnare in cassazione nei confronti di una persona fisica che non sia stata parte dei precedenti gradi in proprio.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, codice di procedura civile

    Violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

    Il motivo consente di contestare errori giuridici, ma non di ottenere una nuova valutazione dei fatti o delle prove già esaminate dal giudice di merito.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, codice di procedura civile, come modificato dal D.L. n. 83/2012, art. 54, convertito dalla L. n. 134/2012

    Il controllo sulla motivazione è ridotto al "minimo costituzionale".

    In cassazione sono denunciabili soltanto anomalie motivazionali gravi, quali la mancanza assoluta della motivazione, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o una motivazione obiettivamente incomprensibile. Non è più sufficiente lamentare una motivazione meramente insufficiente.

  • D.P.R. n. 633/1972, artt. 3 e 6

    Disposizioni in materia di operazioni rilevanti ai fini IVA e momento di effettuazione delle operazioni.

    Per le prestazioni soggette a IVA, l'obbligo impositivo e di fatturazione presuppone il verificarsi del presupposto previsto dalla legge, tra cui il conseguimento del corrispettivo nei casi rilevanti. Il giudice di merito ha quindi potuto escludere l'imposta per canoni non incassati, sulla base delle prove disponibili.

  • Principio di autosufficienza del ricorso per cassazione

    Il ricorrente deve riportare nel ricorso il contenuto essenziale degli atti e dei documenti rilevanti.

    Chi contesta in cassazione una circostanza processuale deve indicare e riprodurre gli elementi necessari per consentire alla Corte di verificare autonomamente la censura. La mancata trascrizione degli atti decisivi comporta l'inammissibilità del motivo.

Massime di principio

  • In cassazione non è possibile introdurre per la prima volta una contestazione su una qualità soggettiva, come la qualità di socio o la legittimazione processuale, senza indicare e riprodurre gli atti dei precedenti gradi nei quali tale qualità sarebbe stata contestata.
  • Una persona fisica che ha partecipato ai giudizi di merito soltanto come rappresentante di una società non può essere considerata automaticamente parte del giudizio in proprio.
  • Il giudice di cassazione non rivaluta il merito delle prove: se il giudice d'appello ha motivatamente ritenuto attendibili documenti, verifiche o dichiarazioni sul mancato pagamento, la parte non può chiedere semplicemente una diversa lettura degli stessi elementi.
  • Dopo la riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., la critica alla motivazione deve riguardare un'anomalia radicale e costituzionalmente rilevante, non una semplice insufficienza o non persuasività della motivazione.
  • In materia IVA, quando l'imposizione dipende dal conseguimento del corrispettivo, la dimostrazione concreta del mancato incasso può escludere il presupposto dell'imposta, purché il giudice di merito valuti le prove come sufficienti e la decisione non presenti vizi logici radicali.
  • La parte soccombente in cassazione può essere condannata al pagamento delle spese processuali anche quando il ricorso viene dichiarato inammissibile anziché rigettato nel merito.

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