Cassazione Penale, Ordinanza n. 21561/2026 del 11/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 9 maggio 2025. Dal testo emergono soltanto, in modo frammentario, due motivi di impugnazione: uno relativo alla presunta "insussistenza" del fatto e l'altro al diniego della causa di non punibilità. La Corte di cassazione li qualifica come motivi meramente riproduttivi di doglianze già esaminate e disattese con corretta motivazione nelle pagine 2, 3 e 4 della sentenza impugnata. Il testo disponibile non consente di ricostruire con precisione la fattispecie concreta né il reato contestato, ma si ricava che la posizione dell'imputato era già stata definita con condanna in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi già vagliati e respinti dai giudici di merito con argomentazione ritenuta corretta, e ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, richiamando il principio per cui, anche dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000, la declaratoria di inammissibilità comporta tali conseguenze salvo che il ricorso non sia stato proposto senza colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che non risulti assente la colpa nella causa di inammissibilità.
Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità non opera se il ricorso è stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già dedotte nei precedenti gradi di giudizio senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La Corte di cassazione può dichiarare inammissibile il ricorso quando i motivi risultano meramente reiterativi e non introducono reali censure di legittimità.
- La declaratoria di inammissibilità comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
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