Sentenza n. 1413/2026 - Firenze, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione di inefficacia e diffida all'esecuzione di una SCIA per il cambio di destinazione d'uso da direzionale a residenziale, nonché deliberazione consiliare recante specifiche condizioni per i mutamenti di destinazione d'uso
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la comunicazione comunale di inefficacia della SCIA presentata il 7 febbraio 2025 per il mutamento, senza opere rilevanti, della destinazione d'uso di un'unità immobiliare sita in zona B da direzionale a residenziale, oltre alla deliberazione consiliare adottata il 14 febbraio 2025 che confermava le limitazioni contenute nelle previgenti NTA del Piano operativo comunale. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione degli artt. 10, 22 e 23-ter del d.P.R. 380/2001, come modificati dal decreto Salva Casa, nonché dei principi costituzionali sul riparto delle competenze legislative e amministrative e della normativa regionale toscana, sostenendo che il Comune non potesse mantenere restrizioni incompatibili con la nuova disciplina statale. In secondo luogo, ha censurato la delibera e il provvedimento applicativo per difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento, illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà e sviamento, rilevando che le previgenti prescrizioni erano state meramente reiterate senza una concreta valutazione delle esigenze territoriali e senza considerare che l'intervento non avrebbe determinato un incremento del carico urbanistico. In via subordinata, ha dedotto la violazione del principio tempus regit actum, poiché la SCIA era stata presentata prima dell'adozione e della pubblicazione della delibera consiliare, sicché quest'ultima non poteva applicarsi retroattivamente.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibili per carenza di interesse le censure rivolte direttamente contro la deliberazione consiliare n. 7/2025, poiché essa era successiva alla presentazione della SCIA e non poteva disciplinare retroattivamente la fattispecie. Ha invece accolto le censure contro la comunicazione di inefficacia della SCIA e l'ha annullata. Il Collegio ha ritenuto che l'art. 23-ter, commi 1-ter e 1-quater, del d.P.R. 380/2001 consenta, alle condizioni previste dalla norma, il mutamento verticale da direzionale a residenziale nelle zone A, B e C. Le "specifiche condizioni" eventualmente fissate dagli strumenti urbanistici comunali devono essere oggettive, non discriminatorie, specificamente formulate e adeguatamente motivate sulla base di esigenze concrete, e non possono essere desunte implicitamente da prescrizioni urbanistiche anteriori alla riforma. La delibera comunale successiva alla SCIA non era applicabile ratione temporis. Inoltre, le previgenti NTA del Piano operativo, nella parte in cui impedivano il mutamento d'uso ammesso dalla disciplina statale, erano incompatibili con la norma primaria sopravvenuta e dovevano essere disapplicate. Pertanto, al momento della presentazione della SCIA, il cambio di destinazione d'uso doveva essere valutato sulla base della disciplina statale, risultando ammissibile. Le ulteriori censure sono state assorbite. Le spese sono state integralmente compensate per la novità e peculiarità delle questioni.
Norme richiamate
art. 23-ter, commi 1-ter e 1-quater, d.P.R. 380/2001
Sono, altresì, sempre ammessi il mutamento di destinazione d’uso tra le categorie funzionali di cui al comma 1, lettere a), a-bis, b) e c), di una singola unità immobiliare ubicata in immobili ricompresi nelle zone A), B), e C) ... ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni.
La norma ammette il mutamento verticale di destinazione d'uso, incluso il passaggio da direzionale a residenziale nelle zone A, B e C, salvo specifiche condizioni comunali che devono essere formulate secondo i requisiti indicati dalla disciplina statale e non possono comprimere integralmente il favor legislativo per il cambio d'uso.
art. 19 l. 241/1990
Richiamato dal ricorrente con riferimento al regime della SCIA; il giudice ha applicato il principio per cui i requisiti e presupposti dell'attività devono essere verificati con riferimento al momento della presentazione della segnalazione.
art. 11 disp. prel. c.c.
Esprime il principio tempus regit actum, in base al quale la disciplina successiva non può regolare retroattivamente una SCIA già presentata.
art. 1 disp. prel. c.c.
Richiamato insieme agli artt. 3, 4 e 8 per affermare la prevalenza della norma primaria sopravvenuta sulla disciplina regolamentare incompatibile.
art. 3 disp. prel. c.c.
Richiamato quale criterio di risoluzione dell'antinomia tra la norma primaria statale e le previgenti NTA comunali.
art. 4 disp. prel. c.c.
Richiamato per giustificare la disapplicazione della disciplina regolamentare comunale incompatibile con la norma primaria.
art. 8 disp. prel. c.c.
Richiamato per affermare che la fonte regolamentare non può derogare alla disciplina legislativa primaria sopravvenuta.
art. 145, comma 6, l.r. Toscana 65/2014
Indicato quale base normativa regionale della dichiarazione di inefficacia della SCIA e del conseguente divieto di prosecuzione dell'intervento; il provvedimento è stato annullato perché fondato su una disciplina urbanistica comunale incompatibile e non applicabile alla fattispecie.
art. 24 NTA del Piano operativo comunale
La disposizione, nella parte in cui impediva il cambio d'uso da direzionale a residenziale o lo subordinava a limitazioni incompatibili con l'art. 23-ter d.P.R. 380/2001, è stata ritenuta recessiva e disapplicata.
d.m. 2 aprile 1968, n. 1444
Le zone A, B e C individuate dal decreto costituiscono l'ambito territoriale nel quale l'art. 23-ter consente, alle condizioni previste, il mutamento verticale di destinazione d'uso.
art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
Il rinvio dell'udienza è ammesso solo in presenza di gravi ragioni idonee a incidere sulle esigenze fondamentali di difesa; tali condizioni non sono state ravvisate.
Massime di principio
- Il controllo amministrativo sui presupposti e requisiti di una SCIA deve essere svolto con riferimento alla disciplina vigente al momento della sua presentazione; una disciplina comunale successivamente adottata o pubblicata non può essere applicata retroattivamente alla segnalazione già presentata.
- L'art. 23-ter, commi 1-ter e 1-quater, del d.P.R. 380/2001 consente il mutamento verticale della destinazione d'uso di una singola unità immobiliare tra le categorie funzionali previste dalla norma, incluso il passaggio da direzionale a residenziale nelle zone A, B e C, salvo specifiche condizioni fissate dagli strumenti urbanistici comunali.
- Le specifiche condizioni comunali previste dall'art. 23-ter d.P.R. 380/2001 devono essere oggettive, non discriminatorie, effettivamente specifiche e adeguatamente motivate in relazione a esigenze concrete di governo del territorio; non possono essere desunte implicitamente da limitazioni contenute in strumenti urbanistici anteriori alla riforma.
- Le previgenti norme urbanistiche comunali che impediscono o limitano in modo incompatibile i mutamenti di destinazione d'uso ammessi dall'art. 23-ter d.P.R. 380/2001, quale norma primaria sopravvenuta, devono essere disapplicate dal giudice amministrativo.
- Una deliberazione comunale adottata dopo la presentazione della SCIA può disciplinare i mutamenti di destinazione d'uso successivi alla sua entrata in vigore, ma non può regolare una fattispecie già perfezionatasi sotto la disciplina vigente al momento della presentazione della segnalazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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