Cassazione Penale, Sentenza n. 2103/2023 del 19/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione del trattamento sanzionatorio: la ricorrente deduceva che la Corte d'Appello di Ancona aveva omesso di pronunciarsi sulla domanda di concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. e, inoltre, contestava la determinazione della pena (riduzione della pena base ai sensi dell'art. 133 c.p.) e la mancata concessione del beneficio della non menzione ex art. 175 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso per vizio motivazionale: ha rilevato che la Corte d'Appello aveva totalmente omesso di pronunciarsi sulla richiesta delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.), questione preliminare e determinante per il complessivo trattamento sanzionatorio. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio alla Corte d'Appello di Perugia per un nuovo giudizio esclusivamente sul trattamento sanzionatorio; le altre doglianze (artt. 133 e 175 c.p.) sono state ritenute assorbite dalla questione preliminare.
Norme richiamate
art. 62-bis c.p.
Le circostanze attenuanti generiche richieste dall'imputata non sono state esaminate dalla Corte d'Appello; la Cassazione ha ritenuto che l'omissione di pronuncia su tale questione costituisce un vizio motivazionale tale da determinare l'annullamento e il rinvio per nuovo esame del trattamento sanzionatorio
art. 133 c.p.
Il motivo relativo alla riduzione della pena base è stato ritenuto assorbito dalla questione preliminare delle attenuanti generiche: la valutazione sulla riduzione va ripresa dopo il nuovo esame sulle attenuanti
art. 175 c.p.
La contestazione sulla mancata concessione del beneficio della non menzione è assorbita dalla preliminare decisione sulle attenuanti; la Cassazione demanda la valutazione alla corte di rinvio
art. 76 co. 3 D.lgs. 159/2011
Riferimento al capo di imputazione per il quale la Corte d'Appello aveva assolto l'imputata; citazione utile a ricostruire il quadro dei reati oggetto del giudizio
art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020
Norma procedurale richiamata per le conclusioni scritte rese dal Sostituto Procuratore Generale in Cassazione; non incide sul merito delle doglianze relative al trattamento sanzionatorio
Massime di principio
- Il giudice di merito ha l'obbligo di motivare espressamente ogni doglianza rilevante sollevata dalle parti: l'omessa pronuncia su una richiesta di circostanze attenuanti costituisce vizio motivazionale che può determinare l'annullamento della sentenza
- Quando la decisione su una circostanza attenuante è preliminare e determinante per il calcolo della pena, le questioni successive sulla quantificazione della pena (es. riduzione della pena base, non menzione) risultano assorbite finché la preliminare non è decisa
- In presenza di omissione motivazionale riguardante le attenuanti, la Corte di Cassazione ordina generalmente il rinvio per nuovo esame del trattamento sanzionatorio, non una mera integrazione della motivazione
- Difensori e parti devono formulare e documentare chiaramente le richieste di attenuanti in grado di appello, evidenziando la rilevanza preliminare ai fini del trattamento sanzionatorio, per evitare omissioni di valutazione
- Sulla corte di rinvio grava il compito di riesaminare espressamente le attenuanti e, dopo aver deciso su di esse, di determinare coerentemente la pena e l'eventuale applicazione della non menzione
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