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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01564/2023 del 19/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto l'indennizzo ex L. n. 89 del 2001 per la non ragionevole durata di un processo penale in cui era stato imputato e che si era concluso con sentenza di estinzione del reato per prescrizione. La Corte d'appello aveva rigettato l'opposizione avverso il diniego dell'indennizzo, applicando la presunzione di assenza di pregiudizio prevista dall'art. 2, comma 2-sexies, della legge Pinto. Con il ricorso per cassazione il soggetto istante denunciava la violazione di tale norma e l'illegittimità della motivazione, sostenendo che il suo comportamento processuale dimostrasse il pregiudizio sofferto: aveva infatti proposto appello e ricorso per cassazione nel processo penale per ottenere l'assoluzione nel merito, e ciò proverebbe l'assenza di intenti dilatori e l'interesse a coltivare il giudizio fino alla formula piena. In via subordinata, sollevava questione di legittimità costituzionale della norma, per asserita disparità di trattamento rispetto ad altre ipotesi di estinzione del procedimento e per lesione del diritto di difesa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la lettura della Corte territoriale: l'art. 2, comma 2-sexies, L. n. 89 del 2001 prevede una presunzione iuris tantum di assenza del pregiudizio da irragionevole durata quando il processo penale si conclude con prescrizione. La ratio non è punire strategie difensive dilatorie, ma prendere atto che il decorso del tempo, in caso di prescrizione, è oggettivamente favorevole all'imputato. La presunzione può essere superata con prova rigorosa del danno, ma nel caso concreto il ricorrente non aveva indicato specificamente dove e come tale prova fosse stata dedotta e fornita nel giudizio di merito. Sono state inoltre ritenute inammissibili le censure di incostituzionalità, sia perché la norma consente comunque la prova del danno, sia perché la dedotta disparità di trattamento era formulata in modo generico. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e con atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 2-sexies, L. n. 89 del 2001

    Introduce una presunzione iuris tantum di assenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo quando il procedimento penale si conclude con sentenza di estinzione del reato per prescrizione; la presunzione è superabile solo con prova rigorosa del danno.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È richiamato per la formulazione della proposta del relatore in camera di consiglio nel procedimento di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, dà luogo all'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nelle controversie per equa riparazione fondate sulla durata irragionevole di un processo penale definito con prescrizione, opera una presunzione relativa di insussistenza del pregiudizio, coerente con il fatto che il decorso del tempo è, di regola, favorevole all'imputato.
  • La presunzione di assenza del danno può essere superata, ma solo mediante allegazione e prova specifiche e rigorose del pregiudizio effettivamente subito; non è sufficiente un richiamo generico alla condotta processuale o all'interesse a ottenere una decisione di merito.
  • In sede di ricorso per cassazione, la censura contro il diniego dell'indennizzo deve indicare puntualmente dove e come la prova del danno sia stata dedotta nel giudizio di merito; in mancanza, il motivo è inammissibile.
  • Le questioni di legittimità costituzionale formulate in modo generico, senza indicare compiutamente le fattispecie poste a confronto o il concreto vulnus denunciato, sono inammissibili.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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