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Sentenza

Sentenza del 09/05/2016 n. 221 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria

Imposta catastale - Piano di rientro - Concessione ipoteca- Imposta sostitutiva 0,25% - Legittimità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la legittimità dell'applicazione dell'imposta sostitutiva dello 0,25%, prevista dagli artt. 15 e 17 del DPR 601/1973, anziché delle ordinarie imposte di registro, bollo, ipotecaria e catastale, a un atto denominato "piano di rientro e concessione di nuova ipoteca". L'operazione riguardava un debito complessivo di circa 853.177 euro, composto prevalentemente da un mutuo ipotecario di circa 755.284 euro e, per la parte residua, da esposizioni di conto corrente. L'Agenzia sosteneva inizialmente che la garanzia ipotecaria riguardasse anche esposizioni di conto corrente non qualificabili come finanziamenti a medio o lungo termine; in appello ha inoltre sostenuto che l'atto non fosse un nuovo finanziamento, poiché non comportava l'erogazione di nuove somme, ma soltanto la definizione delle modalità di rientro di un debito preesistente.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha respinto integralmente l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato la sentenza di primo grado favorevole ai contribuenti e al notaio. Ha ritenuto che l'art. 15 del DPR 601/1973 agevoli non solo il finanziamento originario, ma anche gli atti di modificazione, esecuzione, estinzione e garanzia ad esso inerenti. Il piano di rientro, con dilazione del pagamento e concessione di una nuova ipoteca, è stato quindi considerato modificativo del precedente finanziamento ipotecario. Inoltre, in ragione dell'indivisibilità dell'ipoteca prevista dall'art. 2809 c.c., non è stato ritenuto possibile separare la garanzia relativa al mutuo da quella riferita agli scoperti di conto corrente. Poiché la parte prevalente del debito, circa il 90%, derivava dal mutuo agevolabile, il regime dell'imposta sostitutiva è stato esteso all'intera operazione. Le spese del giudizio di appello sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 15 del DPR 601/1973

    L'agevolazione si applica a "tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti alle operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo..."

    L'agevolazione per i finanziamenti a medio e lungo termine si estende anche agli atti successivi o modificativi del finanziamento, comprese le nuove garanzie ipotecarie, purché funzionalmente collegate all'operazione originaria.

  • Art. 17 del DPR 601/1973

    Prevede l'applicazione dell'imposta sostitutiva, nella misura prevista dalla legge, in luogo delle ordinarie imposte indirette relative alle operazioni di finanziamento agevolate.

  • Art. 2809 del Codice civile

    Afferma il principio di indivisibilità dell'ipoteca, sia rispetto ai beni ipotecati sia rispetto al credito garantito. Tale principio impedisce di frazionare la garanzia per applicare regimi fiscali diversi alle singole componenti del debito.

Massime di principio

  • Il regime dell'imposta sostitutiva può applicarsi anche a un piano di rientro o a una rinegoziazione senza nuova erogazione di denaro, quando l'atto modifica o disciplina un precedente finanziamento agevolabile.
  • La concessione o l'estensione di una garanzia ipotecaria può beneficiare dell'agevolazione se è collegata funzionalmente a un finanziamento a medio o lungo termine già esistente.
  • Quando un'unica ipoteca garantisce debiti di diversa origine, non è necessariamente possibile suddividerla fiscalmente in base alle singole componenti del credito, soprattutto per effetto del principio di indivisibilità dell'ipoteca.
  • In presenza di una componente prevalente di debito derivante da un finanziamento agevolabile, il beneficio può essere esteso all'intera operazione quando la garanzia è unitaria e inscindibile.
  • L'amministrazione finanziaria deve mantenere, nel giudizio, la motivazione originariamente posta a fondamento dell'avviso: una motivazione nuova e diversa introdotta solo in appello può essere considerata tardiva o non esaminabile.

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