Sentenza n. 7283/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l'annullamento - in parte qua, del decreto del Ministero della cultura - Dipartimento per le Attività Culturali Direzione Generale Spettacolo a firma del Direttore Generale, 23.07.2025, n. 1125, recante l'assegnazione, per l'anno 2025, dei contributi, a valere sul Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo, nelle parti in cui (i) in violazione dell'art. 5, co. 8 ultimo capoverso, d.m. n. 463/2024, è stato adottato prima che fossero resi noti i tetti di incremento per detta annualità, (ii) in violazione dell'art. 2, co. 2, lett. e), d.m. n. 463/2024, non ha tenuto conto dell'obiettivo strategico teso a creare i presupposti per un riequilibrio territoriale dell'offerta e (iii) ha riconosciuto alla Fondazione Accademia di musica ETS, a titolo di contributo ex art. 45, co. 1, lett. c), d.m. n. 463/2024, un importo pari a soli € 63.614,00; - in parte qua, del decreto del Ministero della cultura - Dipartimento per le Attività Culturali Direzione Generale Spettacolo a firma del Direttore Generale, 24.07.2025, n. 1152, nella parte in cui, in asserita armonia con le risorse a disposizione per ciascun settore, ai fini delle assegnazioni 2025, ha specificato i tetti di incremento pari a zero, in violazione dell'art. 2, co. 1, d.m. n. 56/2025 che, per contro, aveva previsto anche per l'anno in corso un incremento per il settore fino al 20%; - in parte qua, del decreto del Ministro della cultura, 5.09.2025, n. 306, recante il riparto, per l'anno 2025, delle risorse destinate dall'articolo 1, co. 383, l. 27.12.2019, n. 160, all'erogazione di contributi in favore delle scuole di eccellenza nazionale operanti nell'ambito dell'altissima formazione musicale, per non aver escluso le odierne controinteressate in quanto già beneficiarie di altro stanziamento ad hoc annualmente pari a 2,7 milioni di euro (€ 900.000,00 ciascuna); - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti, ivi inclusi, per quanto occorra ed in parte qua: - il d.m. 23.12.2024, n. 463, recante “Criteri e modalità per l'assegnazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo”, con riferimento ai criteri di riparto del contributo ex art. 45, co. 1, lett. c) di cui all'art. 5, commi 7 ed 8, il decreto del Direttore Generale, 27.01.2025, n. 19, recante la tipologia, le condizioni e i limiti percentuali di ammissibilità dei costi per tutti gli ambiti di cui all'art. 3, comma 5, del citato decreto ministeriale, a valere per il triennio 2025/2026/2027, i decreti direttoriali 19.11.2024, n. 1662 e 22.11.2024, n. 1683, nonché la nota del Direttore Generale, 12.08.2025, prot. n. 10161-P, nelle parti ritenute lesive, in relazione ai motivi di illegittimità fatti valere dalla ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreti di assegnazione e riparto, per l’anno 2025, dei contributi a valere sul Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo e delle risorse per le scuole di eccellenza nazionale nell’altissima formazione musicale, nonché atti presupposti e norme collegate
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha contestato il proprio minore finanziamento rispetto a tre istituzioni controinteressate, nonostante una di esse avesse conseguito il medesimo punteggio di qualità artistica. Ha dedotto la violazione delle disposizioni ministeriali sui criteri di riparto dei contributi FNSV, dei principi di imparzialità, trasparenza, pubblicità e parità di trattamento, nonché eccesso di potere per sviamento, irragionevolezza, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta. In particolare, ha lamentato: l’assegnazione dei contributi FNSV prima della pubblicazione dei tetti di incremento, poi fissati a zero; la mancata considerazione dell’obiettivo di riequilibrio territoriale; la partecipazione delle tre controinteressate anche al riparto delle risorse per le scuole di eccellenza, nonostante beneficiassero di sovvenzioni nominative aggiuntive; la violazione della disciplina europea sugli aiuti di Stato; e l’illegittimità costituzionale delle disposizioni legislative che avevano previsto e rifinanziato le sovvenzioni ad hoc in favore delle tre istituzioni, per contrasto con gli artt. 3, 9, 33, 41 e 97 Cost. e con i principi di proporzionalità e non discriminazione. In corso di causa la ricorrente ha inoltre contestato, con memoria, il metodo di calcolo della base economica del contributo FNSV e la mancata indicazione, nelle domande di alcune controinteressate, di contributi pubblici extra FNSV.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per illegittimo cumulo di domande e provvedimenti. In via preliminare ha espunto la documentazione depositata tardivamente dal Ministero e non ha esaminato l’ulteriore memoria di replica irrituale. Il Collegio ha ribadito che la regola generale è l’impugnazione di un solo provvedimento e che il ricorso cumulativo è eccezionalmente ammissibile soltanto quando gli atti siano collegati da una rigorosa connessione procedimentale o funzionale e siano colpiti dai medesimi vizi, nello stesso modo e senza differenze nell’apprezzamento della loro legittimità. Nel caso concreto, i decreti di riparto dei contributi FNSV, il decreto di riparto delle risorse per le scuole di eccellenza e le sovvenzioni nominative in favore delle tre controinteressate derivavano da procedimenti autonomi, avevano presupposti, beneficiari, finalità e criteri di quantificazione differenti e non costituivano atti l’uno presupposto dell’altro. Il richiamo al d.m. n. 463/2024 nel decreto relativo alle scuole di eccellenza non dimostrava una connessione procedimentale, essendo funzionale soltanto all’individuazione legislativa dei beneficiari e al criterio di calcolo proporzionale. Il ricorso, inoltre, non chiariva se la ricorrente intendesse escludere le controinteressate dai singoli riparti, contestare il cumulo delle diverse provvidenze o ottenere la riallocazione delle risorse mediante censura del sistema legislativo complessivo. Il TAR ha altresì rilevato ulteriori profili ostativi: la mancata impugnazione dei decreti attuativi delle sovvenzioni nominative; l’assenza di un’utilità concreta e automatica derivante dall’eventuale caducazione di risorse iscritte su fondi speciali, la cui destinazione alternativa sarebbe rimessa al legislatore; la mancata impugnazione di ulteriori atti di riparto delle risorse FNSV e delle scuole di eccellenza; e la proposizione tardiva, con memoria conclusiva, della censura sul metodo di calcolo del contributo, che avrebbe dovuto essere introdotta con motivi aggiunti. Non sono state pertanto esaminate nel merito le censure sostanziali né sono state rimesse alla Corte costituzionale le questioni sollevate. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in euro 2.000,00 in favore del Ministero e in euro 2.000,00 per ciascuna delle tre controinteressate, oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, c.p.a.
40 giorni liberi prima dell’udienza di discussione del ricorso
Il termine per il deposito documentale non è stato rispettato dal Ministero; la documentazione tardiva è stata espunta perché non era stata richiesta l’autorizzazione al deposito tardivo.
art. 54, comma 1, c.p.a.
L’autorizzazione al deposito tardivo, non richiesta dal Ministero, avrebbe costituito il presupposto per valutare la documentazione depositata oltre termine.
art. 55, comma 10, c.p.a.
La domanda cautelare era stata accolta per consentire un approfondito esame delle questioni e delle eccezioni, con fissazione dell’udienza di merito.
art. 1 l. 30 aprile 1985, n. 163
Costituisce la base normativa del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo.
art. 5, commi 7 e 8, d.m. 23 dicembre 2024, n. 463
Disciplina i criteri di determinazione dei contributi FNSV, inclusi il riferimento al contributo precedente e l’eventuale tetto di incremento.
art. 53, comma 3, d.m. 23 dicembre 2024, n. 463
Prevede il riferimento al tetto di incremento nell’ambito dei meccanismi di salvaguardia e di quantificazione dei contributi.
art. 1, comma 383, l. 27 dicembre 2019, n. 160
erogazione di contributi in favore delle scuole di eccellenza nazionale operanti nell'ambito dell'altissima formazione musicale, di rilevante interesse culturale, al fine di garantire il proseguimento della loro attività
Costituisce la base dello stanziamento destinato alle scuole di eccellenza nazionale nell’altissima formazione musicale.
art. 7, comma 7-quinquies, d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito dalla l. 24 febbraio 2023, n. 14
A decorrere dal 2023, le risorse destinate dall'articolo 1, comma 383, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 [...] sono ripartite tra i soggetti beneficiari di contributi a valere sul Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo [...] in proporzione rispetto ai contributi ricevuti a valere sul Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo nell'anno precedente
Individua automaticamente i beneficiari delle risorse per le scuole di eccellenza tra i soggetti già beneficiari dei contributi FNSV e stabilisce il criterio proporzionale di riparto.
art. 1, comma 781, l. 30 dicembre 2021, n. 234
erogazione, in parti eguali, di contributi in favore dell'Accademia internazionale di Imola, dell'Accademia musicale Chigiana e della Scuola di musica di Fiesole, per il proseguimento della loro attività
Prevede la sovvenzione nominativa e separata in favore delle tre istituzioni controinteressate.
art. 7, commi 7-ter e 7-quater, d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito dalla l. 24 febbraio 2023, n. 14
Rifinanzia le sovvenzioni nominative in favore delle tre istituzioni e ne individua la copertura mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente.
art. 107 TFUE
La ricorrente lo ha invocato per contestare il cumulo delle provvidenze, ma il TAR non ha esaminato nel merito la censura.
artt. 3, 9, 33, 41 e 97 Cost.
La ricorrente li ha indicati a parametro delle questioni di legittimità costituzionale, non esaminate per l’inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo la regola generale è che il ricorso abbia a oggetto un solo provvedimento, con motivi strettamente correlati a esso; l’impugnazione cumulativa di più atti è ammessa eccezionalmente solo in presenza di una rigorosa connessione procedimentale o funzionale e quando i medesimi vizi colpiscano tutti gli atti nello stesso modo.
- La connessione procedimentale richiede che gli atti siano adottati nell’ambito del medesimo procedimento o di procedimenti collegati dalla legge; la connessione funzionale richiede invece che un provvedimento costituisca il presupposto dell’altro. Il mero richiamo a una medesima fonte normativa o la generale appartenenza a un sistema di finanziamenti pubblici non sono sufficienti.
- Non è ammissibile il ricorso cumulativo contro provvedimenti derivanti da procedimenti autonomi, con beneficiari, finalità, presupposti e criteri di quantificazione differenti, quando le censure non incidano in modo identico e trasversale su ciascun atto impugnato.
- La questione di legittimità costituzionale di una legge-provvedimento deve essere sollevata nell’ambito dell’impugnazione di un atto amministrativo che abbia dato concreta applicazione alla legge e abbia arrecato una lesione attuale al privato; non è sufficiente contestare direttamente la legge senza impugnare i pertinenti atti applicativi.
- L’eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale di stanziamenti iscritti su fondi speciali non comporta automaticamente la loro confluenza nel fondo amministrativo di interesse del ricorrente, quando la destinazione alternativa delle risorse resti rimessa alla discrezionalità del legislatore; in tal caso può mancare un’utilità concreta e attuale.
- Una censura nuova, diretta a contestare il metodo di quantificazione del contributo e a ottenere un importo maggiore, non può essere introdotta con una memoria conclusionale, ma deve essere proposta mediante rituale ricorso per motivi aggiunti.
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