Cassazione Civile, Ordinanza n. 11443/2025 del 30/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da una domanda di equa riparazione per l’irragionevole durata di un giudizio civile iniziato l’11 marzo 2008 e definito dal Tribunale con provvedimento di cancellazione dal ruolo e di estinzione del 24 marzo 2016. La Corte d’appello aveva rigettato la domanda ritenendo mancante la prova del pregiudizio subito, applicando la presunzione di insussistenza del danno prevista dall’art. 2, comma 2-sexies, L. 89/2001 anche all’ipotesi di estinzione conseguente a cancellazione della causa dal ruolo ex art. 309 c.p.c. I ricorrenti hanno dedotto in cassazione violazione o falsa applicazione dell’art. 2, comma 2-sexies, lett. c), L. 89/2001 e omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che tale presunzione opererebbe solo per l’estinzione ex artt. 306 e 307 c.p.c., e non per l’estinzione ex art. 309 c.p.c., fattispecie che a loro dire sarebbe diversa e non assimilabile, anche in ragione del carattere eccezionale della norma e della richiamata sentenza della Corte costituzionale n. 120/2016.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso. Ha affermato che l’art. 2, comma 2-sexies, lett. c), L. 89/2001 introduce una presunzione iuris tantum di disinteresse della parte alla coltivazione del giudizio in caso di estinzione del processo, presunzione che opera anche nell’ipotesi di mancata comparizione delle parti ex artt. 181 e 309 c.p.c., poiché essa conduce comunque alla dichiarazione di estinzione con cancellazione della causa dal ruolo ai sensi dell’art. 307 c.p.c. Ne consegue che la Corte d’appello correttamente ha applicato la presunzione di insussistenza del pregiudizio e ha ritenuto non fornita la prova contraria. Il ricorso è stato quindi rigettato; i ricorrenti sono stati condannati alle spese di legittimità, oltre a ulteriori somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., essendo la decisione resa nel procedimento accelerato per ricorsi manifestamente infondati.
Norme richiamate
art. 2, comma 2-sexies, lett. c), L. 89/2001
Introduce una presunzione legale relativa di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo in caso di estinzione del giudizio; la presunzione opera anche nell’ipotesi di mancata comparizione ex artt. 181 e 309 c.p.c., ricondotta all’estinzione ai sensi dell’art. 307 c.p.c.
art. 309 c.p.c.
La mancata comparizione delle parti può condurre alla cancellazione della causa dal ruolo e alla declaratoria di estinzione del processo; tale fattispecie è ricompresa nella disciplina rilevante ai fini della presunzione ex L. 89/2001.
art. 306 c.p.c.
Richiamato come una delle ipotesi di estinzione del giudizio considerate dalla presunzione legale di insussistenza del pregiudizio.
art. 307 c.p.c.
Richiamato come norma che disciplina l’estinzione per inattività delle parti; la Corte vi collega anche l’ipotesi di cui all’art. 309 c.p.c.
art. 181 c.p.c.
Richiamato in relazione alla mancata comparizione delle parti, che può portare all’estinzione del processo.
art. 380-bis c.p.c.
Norma del procedimento accelerato per la definizione dei ricorsi manifestamente infondati, applicata nel caso concreto.
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
Fondamento della condanna della parte ricorrente al pagamento di ulteriori somme a favore della controparte e della Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di equa riparazione, l’estinzione del processo presupposto può far operare una presunzione legale relativa di assenza del pregiudizio da irragionevole durata, con conseguente inversione dell’onere della prova a favore dell’Amministrazione.
- La presunzione di cui all’art. 2, comma 2-sexies, lett. c), L. 89/2001 si applica non solo alle estinzioni per rinuncia o inattività espressamente considerate, ma anche alla mancata comparizione delle parti che sfoci nell’estinzione e nella cancellazione della causa dal ruolo.
- Quando opera la presunzione legale di insussistenza del danno, il richiedente l’equa riparazione può superarla solo con prova contraria specifica; in mancanza, la domanda va rigettata.
- La qualificazione della fattispecie processuale ai fini dell’equa riparazione dipende dall’effetto estintivo sostanziale del processo presupposto, non dalla sola etichetta formale della norma processuale richiamata.
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