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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09916/2024 del 11/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un contribuente impugnava un'intimazione di pagamento emessa per la riscossione frazionata di sanzioni derivanti da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2010, concernente IRES, IRAP e IVA per omessa, infedele o tardiva fatturazione di operazioni imponibili o non esenti e per omessa autofatturazione in reverse charge. L'avviso era stato in precedenza parzialmente accolto dal giudice tributario di primo grado, che aveva riconosciuto la sanzionabilità della condotta ma aveva ordinato l'applicazione della disciplina sanzionatoria più favorevole sopravvenuta. Con l'intimazione, l'Ufficio aveva quindi rideterminato le sanzioni applicando il favor rei. Il contribuente contestava: la motivazione dell'intimazione, ritenuta meramente apparente perché fondata solo sul rinvio alla sentenza senza indicare il criterio di calcolo; la violazione delle norme sulla riscossione frazionata, sostenendo che l'importo intimato eccedesse i due terzi di quanto stabilito in primo grado; e la violazione della disciplina sanzionatoria IVA sopravvenuta, assumendo che dovesse applicarsi la misura minima prevista dall'art. 6, comma 9-bis, del d.lgs. n. 471 del 1997 come riformulato, con importo complessivo molto inferiore a quello richiesto. In sede di legittimità il ricorrente riproponeva, inoltre, la tesi del sopravvenuto difetto di interesse, perché in altro giudizio collegato sull'avviso di accertamento era intervenuta definizione agevolata con annullamento delle sanzioni.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la memoria del ricorrente, con cui si rappresentava il sopravvenuto difetto di interesse per la definizione agevolata di un giudizio collegato, non integrasse una vera cessazione della materia del contendere, ma equivalesse sostanzialmente a una rinuncia priva dei requisiti formali richiesti; da ciò ha desunto la sopravvenuta inammissibilità del ricorso per difetto di interesse attuale. Ha comunque esaminato i motivi ai soli fini delle spese, ritenendoli entrambi inammissibili e comunque manifestamente infondati: il primo perché privo di autosufficienza e infondato, dato che l'intimazione richiamava chiaramente la sentenza e l'avviso presupposto e quindi assolveva all'onere motivazionale; il secondo perché cumulava censure eterogenee, non indicava specificamente il fatto storico asseritamente omesso, era ostacolato dalla doppia conforme e tendeva a rimettere in discussione in cassazione un accertamento di merito e persino un preteso errore revocatorio. La condanna alle spese è stata posta a carico del contribuente; è stato invece escluso il raddoppio del contributo unificato, poiché l'inammissibilità è stata dichiarata per sopravvenuto difetto di interesse rappresentato in memoria.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, L. n. 212/2000

    L'atto impugnato deve essere motivato in modo sufficiente; nel caso concreto il richiamo alla sentenza presupposta e all'avviso di accertamento è stato ritenuto idoneo a soddisfare l'onere motivazionale.

  • art. 19, D.Lgs. n. 472/1997

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla riscossione frazionata e al quantum richiesto; la censura è stata ritenuta inidonea a fondare la doglianza proposta.

  • art. 68, D.Lgs. n. 546/1992

    Richiamato dal ricorrente sulla riscossione frazionata delle somme in pendenza di giudizio; non è stata accolta la tesi di superamento dei limiti di riscossione.

  • art. 6, comma 9-bis, D.Lgs. n. 471/1997

    La disciplina sanzionatoria IVA sopravvenuta, più favorevole, si applica secondo il diverso trattamento tra operazioni risultanti dalla contabilità e operazioni non registrate; nel caso concreto la sanzione è stata ritenuta correttamente applicata in misura proporzionale del 5% dell'imponibile.

  • D.Lgs. n. 158/2015

    Ha riformulato l'art. 6, comma 9-bis, D.Lgs. n. 471/1997, invocato per ottenere l'applicazione della misura più favorevole.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma di legittimità richiamata per denunciare violazione di legge; la Corte ha rilevato che le censure non erano specifiche o erano infondate.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Richiamato per la censura mista di violazione di legge e omesso esame; la Corte ha dichiarato la doglianza inammissibile anche per cumulazione non chiaramente separata dei vizi.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Richiamato in relazione alla preclusione della doppia conforme di merito, ostativa alla deduzione del vizio di omesso esame nei limiti prospettati.

  • art. 295, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Richiamato dalla Corte per evidenziare che il preteso errore di fatto nell'apprezzamento della sentenza di merito non è deducibile con ricorso per cassazione, ma mediante revocazione.

  • art. 390 c.p.c.

    Utilizzato come parametro per qualificare la dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse come equiparabile a una rinuncia priva dei requisiti formali.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha escluso il raddoppio del contributo unificato perché l'inammissibilità non era originaria ma derivava dal sopravvenuto difetto di interesse rappresentato in memoria.

  • art. 5, L. n. 130/2022

    Richiamato per la definizione agevolata del giudizio collegato, che ha determinato il sopravvenuto difetto di interesse nel presente ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la sopravvenuta dichiarazione di difetto di interesse alla decisione, se non accompagnata da una rinuncia rituale o da una concorde richiesta di cessazione della materia del contendere, comporta l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse attuale.
  • L'atto di riscossione che rinvia a una sentenza presupposta e a un avviso di accertamento ben noti al contribuente può considerarsi sufficientemente motivato, quando consenta di individuare il titolo e il criterio sostanziale della pretesa.
  • La censura di violazione di legge in cassazione deve indicare in modo specifico la regola giuridica asseritamente violata e il punto della decisione che se ne discosta; non è sufficiente una critica generica del quantum o della ricostruzione fattuale.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede l'indicazione di uno specifico fatto storico discusso tra le parti e non può essere usato per sollecitare una nuova valutazione del merito o per aggirare il limite della doppia conforme.
  • Il preteso errore percettivo sulla lettura di una sentenza di merito non si denuncia con ricorso per cassazione, ma, se ne ricorrono i presupposti, con lo strumento della revocazione.
  • Quando il giudice di merito ha accertato che la condotta non integra una mera irregolarità formale e ha condiviso il criterio sanzionatorio dell'Ufficio, non è consentito rimettere in discussione tale accertamento attraverso l'impugnazione del solo atto esecutivo o di riscossione.
  • La disciplina sanzionatoria sopravvenuta più favorevole va applicata secondo il contenuto concreto della decisione presupposta e secondo l'effettiva qualificazione dei fatti accertati, senza poter contestare in sede successiva accertamenti ormai coperti dal decisum.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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