Sentenza n. 10358/2026 - Roma, Sezione 1B
per l’annullamento (ric.) - del d.m. 6.7.2022 e del d.m. 6.10.2022; - della determinazione dirigenziale della Regione Puglia, Dipartimento promozione della salute e del benessere animale, n. 10 del 12.12.2022, Codice CIFRA: 005/DIR/2022/00010; (mm.aa.) - della determinazione della Regione Puglia, Dipartimento promozione della salute e del benessere animale, n. 1 dell’8.2.2023, Codice CIFRA: 005/DIR/2023/00001;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti statali relativi al sistema del payback sanitario e determinazioni regionali della Puglia di ripiano, successivamente modificata
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente aveva originariamente proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per l'annullamento dei decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022 e delle determinazioni della Regione Puglia n. 10 del 12 dicembre 2022 e n. 1 dell'8 febbraio 2023, relative al sistema statale del payback sanitario e alla conseguente quota di ripiano posta a suo carico. A seguito dell'opposizione della difesa erariale, il ricorso straordinario è stato trasposto in sede giurisdizionale. Nel corso del giudizio la società ha dichiarato di avere integralmente pagato la quota del 25% dell'importo indicato nel provvedimento regionale e ha chiesto la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese, invocando l'art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 184/2025.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha escluso di poter dichiarare la cessazione della materia del contendere nei termini espressamente previsti dall'art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, poiché non era stata depositata dalla Regione Puglia la documentazione attestante l'effettivo versamento delle somme. Tuttavia, la dichiarazione della ricorrente di avere effettuato il pagamento della quota ridotta del 25% evidenziava il venir meno dell'interesse alla decisione, anche perché il meccanismo normativo sopravvenuto consentiva di conseguire un bene della vita diverso da quello perseguito con il ricorso originario: non più l'eliminazione degli atti impugnati senza pagamento, ma l'estinzione dell'obbligazione mediante pagamento delle somme dovute in misura ridotta. Le spese di giudizio sono state compensate in considerazione delle circostanze del caso.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 184
estinzione dell’obbligazione con il pagamento delle somme dovute in misura ridotta
La disposizione consente, al ricorrere dei relativi presupposti, di conseguire l'estinzione dell'obbligazione mediante il pagamento delle somme dovute in misura ridotta; tale risultato è distinto dall'annullamento degli atti impugnati perseguito con il ricorso originario.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- La sopravvenuta adesione a un meccanismo normativo che consenta di estinguere l'obbligazione amministrativa mediante pagamento in misura ridotta può determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso di annullamento, quando il ricorrente abbia così conseguito un bene della vita diverso ma non più compatibile con l'utilità originariamente perseguita.
- La cessazione della materia del contendere prevista da una specifica disposizione normativa non può essere dichiarata nei termini da essa stabiliti in assenza della documentazione richiesta per comprovare l'effettivo versamento delle somme; in tale ipotesi, ove risulti comunque venuto meno l'interesse alla decisione, il giudice può dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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