Cassazione Penale, Sentenza n. 27425/2025 del 25/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di condanna per cessione di stupefacenti, resistenza e lesioni contestando l'omessa dichiarazione di improcedibilità dell'azione penale ai sensi dell'art. 344-bis c.p.p., per presunto superamento del termine massimo di durata del giudizio di impugnazione. La difesa ha chiesto l'accoglimento previo "riallineamento" del termine di improcedibilità ritenendolo maturato (la difesa indicava come termine il 10 ottobre 2023). Il Pubblico Ministero, invece, ha chiesto l'annullamento senza rinvio per improcedibilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la causa di improcedibilità prevista dall'art. 344-bis c.p.p., introdotta dalla legge n. 134/2021, non si era ancora perfezionata: per effetto delle disposizioni transitorie della legge n. 134/2021 (art. 2, commi 4 e 5) i termini decorrono dalla data di entrata in vigore della legge (19/10/2021) e, per i procedimenti con impugnazione proposta entro il 31/12/2024, il termine massimo per il giudizio d'appello è triennale. Alla data della sentenza di appello (16/06/2024) il termine massimo non era spirato. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 344-bis cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'improcedibilità dell'azione penale per eccessiva durata del giudizio di impugnazione; invocata dal ricorrente ma ritenuta non ancora operante in quanto, per effetto delle norme transitorie, il termine di computo non era scaduto alla data della pronuncia di appello.
legge 27 settembre 2021, n. 134, art. 2 (comma 2 lett. a), comma 4, comma 5)
«Per i procedimenti di cui al comma 3 nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano gia' pervenuti al giudice dell'appello o alla Corte di cassazione gli atti trasmessi ai sensi dell'articolo 590 del codice di procedura penale, i termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 344-bis del codice di procedura penale decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge».
La Corte ha applicato le disposizioni transitorie: per le impugnazioni proposte entro il 31/12/2024 si applica il termine triennale per il giudizio d'appello che decorre dalla data di entrata in vigore della legge (19/10/2021), facendo così escludere l'improcedibilità alla data della sentenza.
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, commi 8 e 9
Predisposizioni procedurali relative alla trattazione dell'udienza in camera di consiglio con modalità previste dallo speciale regime di svolgimento dell'udienza (richiamate in motivazione circa le modalità di trattazione del ricorso).
art. 590 cod. proc. pen.
Norma richiamata nella transizione per individuare i procedimenti nei quali gli atti erano già pervenuti al giudice dell'appello o alla Cassazione; rilevante per stabilire il momento da cui decorrono i termini di cui all'art. 344-bis.
Massime di principio
- Per valutare l'operatività dell'art. 344-bis c.p.p. è essenziale calcolare correttamente il dies a quo in base alle norme transitorie della legge n. 134/2021: per molte impugnazioni il termine decorre dalla data di entrata in vigore della legge (19/10/2021).
- Se l'impugnazione è stata proposta entro il 31/12/2024, per il giudizio d'appello si applica il termine triennale previsto dal comma 5 dell'art. 2 della legge n. 134/2021; solo se alla data della pronuncia tale termine è spirato può essere dichiarata l'improcedibilità.
- Occorre accertare la data in cui il fascicolo è effettivamente pervenuto al giudice dell'appello (p.es. data di designazione della sezione o data di trasmissione formale), perché determina l'operatività delle disposizioni transitorie.
- Le richieste di improcedibilità sono valutate d'ufficio dal giudice; tuttavia la parte deve dedurre e documentare il superamento dei termini e l'esatto calcolo temporale in base alle disposizioni transitorie applicabili.
- In casi simili verificare sempre: data di commissione del reato, data della sentenza di primo grado, data di presentazione dell'impugnazione, data di entrata in vigore delle norme transitorie e eventuali regole specifiche relative agli atti trasmessi ai sensi dell'art. 590 c.p.p.
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