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Sentenza

Sentenza n. 2868/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - del provvedimento prot. n. 5256/2024 del 9.2.2024, adottato dal Comune di Civita Castellana – Ufficio Tecnico – Servizio Edilizia privata e urbanistica, a firma del dirigente arch. Mauro Masci, avente ad oggetto “recupero di cava da adibirsi ad attività agricola, previo riporto di terra. Comunicazioni in merito” (doc. 1), con il quale si disponeva il rigetto della domanda di permesso di costruire formulata con istanza del 12.1.2024, prot. SUAP REP_PROV_VT/VT-SUPRO/0002002 del 12.1.2024; - della nota prot. n. 3081 del 23.1.2024, emessa dal Comune di Civita Castellana – Ufficio Tecnico III – Settore Edilizia privata, avente ad oggetto “recupero di cava da adibirsi ad attività agricola, previo riporto di terra. Comunicazioni in merito”, con la quale si dava atto ai sensi dell’art. 10-bis, L. 241/1990 della sussistenza di motivi ostativi all’accoglimento della domanda di permesso di costruire formulata con istanza del 12.01.2024, prot. SUAP REP_PROV_VT/VT-SUPRO/0002002 del 12.1.2024; - nonché di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o conseguente, ancorché sconosciuto, che incida sulla posizione giuridica di parte ricorrente.

Giustizia amministrativa202403652

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di permesso di costruire per il riempimento e la ricomposizione morfologica di un pregresso vuoto di cava mediante riporto di terre e rocce da scavo o aggregati recuperati

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietario agricolo)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego comunale e il preavviso di rigetto relativo all'istanza di permesso di costruire per la ricomposizione morfologica di un vuoto di cava di oltre 15.000 mc, derivante da una pregressa attività estrattiva cessata nel 2006. Ha dedotto, con un unico articolato motivo, eccesso di potere per difetto di motivazione, difetto o errore nei presupposti, carenza di istruttoria, contraddittorietà, violazione del procedimento e ingiustizia manifesta, nonché violazione degli artt. 3 e 10 del d.P.R. 380/2001 e dell'art. 4, lett. f), del regolamento edilizio comunale. In particolare, ha sostenuto che l'intervento costituisse una trasformazione edilizia e urbanistica assentibile mediante permesso di costruire; che non fosse applicabile la disciplina regionale sulle attività estrattive o sul recupero dei siti estrattivi dismessi; che non ricorresse la disciplina sulle discariche, poiché erano previsti materiali qualificabili come terre e rocce da scavo o aggregati «End of Waste»; e che l'intervento non fosse riconducibile all'attività edilizia libera. Ha inoltre contestato che il Comune non avesse indicato quale diverso procedimento o regime autorizzatorio fosse applicabile. Il Comune ha sostenuto, invece, che la disciplina speciale in materia di cave e ambiente prevalesse su quella edilizia e che la competenza spettasse alla Regione Lazio, richiamando anche la necessità di autorizzazioni paesaggistiche e ambientali.

La decisione

Il ricorso è stato accolto limitatamente al difetto di motivazione. Il TAR ha ritenuto inidoneo il diniego, poiché il Comune si era limitato ad affermare che il recupero morfologico di una pregressa attività estrattiva non rientrava nelle procedure del d.P.R. 380/2001, senza esplicitare l'iter logico-giuridico seguito, la disciplina ritenuta applicabile, l'eventuale amministrazione competente o il procedimento da seguire. Le argomentazioni del Comune sulla prevalenza e autosufficienza della normativa regionale sulle cave e sulla necessità di autorizzazioni paesaggistiche e ambientali sono state qualificate come integrazione postuma della motivazione, non essendo state valorizzate nell'atto impugnato. Il difetto motivazionale risultava rilevante anche perché il privato aveva presentato osservazioni specifiche in risposta al preavviso di rigetto, alle quali l'amministrazione avrebbe dovuto fornire un riscontro ai sensi dell'art. 10-bis della legge 241/1990. Il TAR ha inoltre ravvisato un approccio non coerente con i principi di leale collaborazione e buon andamento, poiché l'ufficio comunale aveva declinato la propria competenza senza indicare il corretto regime autorizzatorio o l'eventuale ufficio o ente competente. Le ulteriori censure sono state assorbite: la sentenza non ha quindi stabilito che l'intervento fosse assentibile mediante permesso di costruire, né ha definitivamente individuato il regime amministrativo applicabile. Il provvedimento è stato annullato con salvezza del riesercizio del potere. Il Comune dovrà riesaminare l'istanza, considerare le osservazioni procedimentali del richiedente e adottare una determinazione motivata sull'assentibilità dell'intervento ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. 380/2001, indicando, in caso negativo, il regime autorizzatorio applicabile. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • artt. 3 e 10 d.P.R. 380/2001

    Il ricorrente ha invocato tali disposizioni per sostenere che l'intervento costituisse una trasformazione edilizia e urbanistica del territorio assoggettata a permesso di costruire. Il TAR ha imposto al Comune di riesaminare motivatamente l'assentibilità dell'intervento ai sensi dell'art. 10, senza però pronunciarsi definitivamente sulla sua applicabilità.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La partecipazione procedimentale e le osservazioni presentate dal privato imponevano all'amministrazione di confrontarsi motivatamente con le specifiche ragioni dedotte a sostegno dell'applicabilità della disciplina edilizia.

  • art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990

    Il principio di leale collaborazione impone all'amministrazione, anche quando ritenga di non essere competente, di fornire elementi utili a individuare la disciplina applicabile e il corretto iter procedimentale davanti all'ufficio o all'ente competente.

  • art. 97, comma 2, Cost.

    Il principio di buon andamento è stato richiamato per censurare la mancata indicazione, da parte dell'ufficio, del regime autorizzatorio e del soggetto pubblico eventualmente competente.

  • art. 12, comma 7, l.r. Lazio 6 dicembre 2004, n. 17

    La disposizione è stata richiamata dal ricorrente per sostenere la non applicabilità della disciplina regionale sulle attività estrattive; il TAR non ha deciso nel merito tale questione.

  • art. 30, comma 4, l.r. Lazio 6 dicembre 2004, n. 17

    La disposizione è stata richiamata dal ricorrente per escludere l'applicabilità della disciplina regionale sulle cave; la questione è rimasta assorbita.

  • art. 14-bis regolamento regionale Lazio 14 aprile 2005, n. 5

    La disposizione è stata invocata dal ricorrente per sostenere che il caso non riguardasse il recupero di siti estrattivi dismessi secondo la disciplina regionale; il TAR non ha definito tale profilo.

  • art. 146 d.lgs. 42/2004

    Il Comune ha richiamato la necessità dell'autorizzazione paesaggistica, ma il TAR ha ritenuto che tale argomento, non contenuto nel provvedimento, non potesse integrare postumamente la motivazione.

  • d.lgs. 152/2006

    Il Comune ha prospettato la necessità di autorizzazioni ambientali e di una valutazione di impatto ambientale; il TAR ha escluso che tali deduzioni difensive potessero colmare il difetto motivazionale dell'atto.

Massime di principio

  • Il diniego amministrativo deve rendere comprensibili le ragioni di fatto e di diritto della decisione, indicando la disciplina ritenuta applicabile e l'iter logico-giuridico seguito; una formula generica di estraneità dell'intervento alle procedure di un determinato settore normativo non è sufficiente quando non consenta al destinatario di comprendere quale regime amministrativo governi la fattispecie.
  • Le ragioni ostative emerse o sviluppate soltanto nella difesa processuale dell'amministrazione non possono integrare postumamente la motivazione del provvedimento, soprattutto quando introducano per la prima volta l'applicazione di una disciplina speciale o la necessità di ulteriori autorizzazioni.
  • Quando il privato presenta osservazioni specifiche in risposta al preavviso di rigetto, l'amministrazione deve confrontarsi con esse nella motivazione finale, fornendo una risposta effettiva alle argomentazioni idonee a incidere sul possibile esito del procedimento.
  • La declinatoria di competenza non esonera l'amministrazione dal dovere di leale collaborazione: se ritiene che l'intervento sia soggetto a un diverso regime autorizzatorio o alla competenza di altro ufficio o ente, deve indicare, per quanto possibile, il quadro normativo e il percorso procedimentale da seguire.
  • L'annullamento del diniego per difetto di motivazione lascia salva la riedizione del potere e non comporta l'accertamento giudiziale dell'assentibilità dell'intervento; l'amministrazione deve riesaminare la domanda adottando una nuova determinazione adeguatamente motivata.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziMotivazione del provvedimentoPartecipazione al procedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazionePartecipazione procedimentaleBuona fede e correttezza della PAEffetto conformativo e riedizione del potere

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