Cassazione Penale, Sentenza n. 39195/2022 del 18/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza con cui il Tribunale di Nocera Inferiore, accogliendo la richiesta del Pubblico Ministero, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a Ivan Fortino con sentenza del 14/4/2003 (irrevocabile il 14/11/2005). La revoca era stata disposta in ragione della condanna per il delitto di cui all'art. 483 c.p. commesso il 18/9/2005, ossia nel quinquennio successivo all'irrevocabilità. Il difensore ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice della cognizione poteva concedere per la seconda volta il beneficio ai sensi dell'art. 164, comma 4, c.p., perché ricorrevano i presupposti (cumulo delle pene non superiore a due anni e assenza di condanne intermedie).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata. Ha affermato che la revoca 'di diritto' prevista dall'art. 168, comma 1, n. 1, c.p. è applicabile solo se non ricorre l'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'art. 164 c.p., cioè solo se il giudice del nuovo processo non ha concesso una seconda volta la sospensione condizionale. La decisione circa la seconda concessione è di competenza del giudice della cognizione; il giudice dell'esecuzione non può sindacare o sostituirsi a tale valutazione discrezionale. In mancanza di una decisione favorevole del giudice della cognizione, non sussistevano i presupposti per la revoca del beneficio. Si dispone la comunicazione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore.
Norme richiamate
art. 168 cod. pen. (comma 1, n. 1)
La norma prevede la revoca 'di diritto' della sospensione condizionale della pena in presenza di determinate condizioni (es. nuova condanna). Tuttavia la sua operatività è condizionata dall'eventuale applicazione dell'ultimo comma dell'art. 164: non può dispiegare i suoi effetti automatici se il giudice della cognizione ha valutato e concesso nuovamente il beneficio.
art. 164 cod. pen. (ultimo comma / comma 4)
Consente al giudice della cognizione, in presenza delle condizioni, di concedere nuovamente la sospensione condizionale della pena. Si tratta di una valutazione discrezionale del giudice della cognizione che, se resa, impedisce la revoca automatica prevista dall'art. 168. Tale decisione, una volta pronunciata e non impugnata, è definitiva e non sindacabile dal giudice dell'esecuzione.
Massime di principio
- La revoca automatica della sospensione condizionale prevista dall'art. 168 c.p. non opera se il giudice che ha pronunciato la nuova condanna ha valutato e concesso nuovamente il beneficio ai sensi dell'art. 164 c.p.; in tal caso non può intervenire il giudice dell'esecuzione per revocare.
- Spetta al giudice della cognizione decidere se, nonostante una nuova condanna, sussistono le condizioni per concedere per la seconda volta la sospensione condizionale; tale decisione ha natura discrezionale e diviene definitiva se non impugnata.
- Il giudice dell'esecuzione può intervenire solo nei casi espressamente previsti dalla legge (revoca obbligatoria), non per sostituirsi alla valutazione discrezionale del giudice della cognizione.
- Nelle valutazioni sul cumulo delle pene e sull'esistenza di condanne intermedie occorre verificare se dai provvedimenti del giudice della cognizione risulti esplicitamente l'esercizio della facoltà di concedere nuovamente il beneficio; in assenza di tale decisione la revoca può essere illegittima.
- Per evitare la revoca automatica, la difesa dovrebbe sollecitare che la questione della seconda concessione venga espressamente valutata nel processo di cognizione o, se possibile, impugnare la decisione che neghi tale concessione.
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