Ordinanza n. 270/2026 - Napoli, Sezione 9
giudizio di ottemperanza relativo al decreto n. 2642/2019 V.G. emesso dalla Corte d’Appello di Napoli ai sensi della legge n. 89/2001 (c.d. “legge Pinto”)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto della Corte d’Appello di Napoli di liquidazione dell’equa riparazione ai sensi della legge Pinto, oggetto di giudizio di ottemperanza
Esito
La controversia
La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del decreto della Corte d’Appello di Napoli emesso ai sensi della legge n. 89/2001. Nel corso del giudizio il TAR ha rilevato l’entrata in vigore dell’art. 1, comma 817, della legge n. 207/2024, che ha introdotto il comma 12-bis nell’art. 5-sexies della legge n. 89/2001. La nuova disposizione consente ai creditori di somme liquidate ai sensi della legge Pinto, fino al 31 dicembre 2021, di rinnovare la domanda di pagamento secondo le modalità previste dai commi 3 e 3-bis e stabilisce che, decorsi venti giorni dall’entrata in vigore della disposizione, per i successivi due anni non possano essere iniziate azioni esecutive o giudizi di ottemperanza, mentre quelli in corso siano sospesi. Il giudice ha esaminato anche la possibile incidenza della sentenza della Corte costituzionale n. 236/2021, escludendo l’assimilabilità della disciplina sopravvenuta alla normativa emergenziale dichiarata illegittima.
La decisione
Il TAR ha sospeso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 79, comma 1, c.p.a. e dell’art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001, sino alla scadenza del biennio previsto dalla disposizione. La sospensione è stata ritenuta automatica e ragionevolmente giustificata dalle nuove modalità di presentazione delle domande e di liquidazione dei pagamenti introdotte dalla legge n. 207/2024. Il TAR ha precisato che la disciplina non è costituzionalmente illegittima per il solo fatto di sospendere per un biennio i giudizi di ottemperanza: la censura formulata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 236/2021 riguardava una proroga prolungata e non aggiornata di una misura emergenziale, divenuta sproporzionata per il mancato rinnovamento della ponderazione tra diritti dei creditori e interessi pubblici. Il giudizio potrà proseguire soltanto a seguito della presentazione, da parte interessata, dell’istanza di fissazione dell’udienza entro novanta giorni dalla scadenza del biennio. Anche se per i giudizi di ottemperanza non è normalmente richiesta tale istanza, l’iniziativa di parte è necessaria dopo il verificarsi di una causa di sospensione del processo. Restano impregiudicati i profili di rito, di merito e relativi alle spese.
Norme richiamate
art. 1, comma 817, l. n. 207/2024
Per ottenere più celermente il pagamento dei propri crediti, i creditori di somme liquidate a norma della presente legge, fino al 31 dicembre 2021, possono rinnovare la domanda di pagamento utilizzando le modalità disciplinate dai commi 3 e 3-bis. Il Ministero della giustizia dà notizia della facoltà di rinnovo della domanda mediante avviso pubblicato nel proprio sito internet istituzionale. Decorsi venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i successivi due anni i creditori di cui al comma 1 non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e le azioni esecutive e i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi.
La disposizione ha introdotto una causa di sospensione automatica dei giudizi di ottemperanza relativi ai crediti Pinto, operante dopo venti giorni dall’entrata in vigore e fino alla scadenza del biennio, in connessione con la facoltà di rinnovare la domanda di pagamento secondo modalità innovative.
art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001
Per ottenere più celermente il pagamento dei propri crediti, i creditori di somme liquidate a norma della presente legge, fino al 31 dicembre 2021, possono rinnovare la domanda di pagamento utilizzando le modalità disciplinate dai commi 3 e 3-bis. Il Ministero della giustizia dà notizia della facoltà di rinnovo della domanda mediante avviso pubblicato nel proprio sito internet istituzionale. Decorsi venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i successivi due anni i creditori di cui al comma 1 non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e le azioni esecutive e i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi.
La norma impone la sospensione dei giudizi di ottemperanza in corso per il periodo biennale previsto, senza necessità di una valutazione discrezionale del giudice sulla singola causa.
art. 79, comma 1, c.p.a.
Costituisce, insieme alla disciplina speciale della legge Pinto, la base processuale per disporre la sospensione del giudizio.
art. 80, comma 1, c.p.a.
Dopo la sospensione, la prosecuzione del processo richiede un’iniziativa di parte mediante istanza di fissazione dell’udienza da presentare entro novanta giorni dalla scadenza del biennio.
art. 87, comma 3, c.p.a.
La mancata previsione ordinaria dell’istanza di fissazione dell’udienza per il giudizio di ottemperanza non esclude la necessità di un’iniziativa di parte quando il processo sia stato sospeso.
art. 105 c.p.a.
La riassunzione d’ufficio del processo sospeso non è consentita, salvo l’iniziativa funzionale alla declaratoria di perenzione; una riassunzione officiosa illegittima determinerebbe l’annullamento della sentenza di primo grado con rinvio.
art. 24 Cost.
La sospensione delle procedure esecutive può divenire lesiva del diritto di tutela giurisdizionale se protratta irragionevolmente e senza un’adeguata ponderazione degli interessi coinvolti.
Corte costituzionale n. 236/2021
La pronuncia ha dichiarato illegittima una proroga annuale della sospensione emergenziale delle procedure esecutive nei confronti degli enti sanitari, non perché ogni sospensione prolungata sia vietata, ma perché la proroga non era accompagnata da un aggiornamento della valutazione comparativa degli interessi.
Massime di principio
- Quando una disposizione legislativa speciale stabilisce espressamente che i giudizi di ottemperanza in corso siano sospesi per un determinato periodo, il giudice deve disporre la sospensione automatica del processo, impregiudicata ogni successiva valutazione di rito e di merito.
- La sospensione legislativa delle azioni esecutive e dei giudizi di ottemperanza non è costituzionalmente illegittima per il solo fatto della sua durata; la compatibilità costituzionale dipende dalla ragionevolezza, dalla proporzionalità e dall’attualità del bilanciamento tra l’interesse pubblico alla gestione dei pagamenti e il diritto del creditore alla tutela giurisdizionale.
- Una sospensione dei giudizi di ottemperanza può essere ragionevolmente giustificata dall’introduzione di nuove modalità procedurali per la presentazione delle domande e per la liquidazione dei pagamenti, purché la misura sia collegata a tale finalità organizzativa e finanziaria.
- Dopo la sospensione del processo, la prosecuzione richiede un’iniziativa di parte ai sensi dell’art. 80 c.p.a.; l’istanza di fissazione dell’udienza deve essere presentata entro il termine previsto dalla legge decorrente dalla cessazione della causa di sospensione, anche quando per il rito di ottemperanza tale istanza non sia ordinariamente necessaria.
- La riassunzione d’ufficio di un processo sospeso non è consentita, salvo l’iniziativa officiosa funzionale alla declaratoria di perenzione; l’inosservanza di tale regola processuale comporta le conseguenze previste dall’art. 105 c.p.a.
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