Sentenza n. 179/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'annullamento - del diniego in data 02 giugno 2022, Prot. Uscita n. 0043394 da parte di Agea Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Organismo Pagatore, in ordine alla richiesta di autotutela presentata dall'azienda agricola ricorrente ai sensi della Legge n. 228/2012; nonché - per l'accertamento dell'obbligo di pronunciarsi, anche ai sensi dell'art. 31 c. 3 c.p.a., sulla fondatezza della pretesa della ricorrente ed ordinare all'Agea di annullare/revocare in via di autotutela il prelievo supplementare per la relativa annata con obbligo di AGEA di ricalcolare il prelievo supplementare in conformità alle statuizioni della Corte di Giustizia (Settima Sezione) del 27 giugno 2019 nella causa C 348/18, (Seconda Sezione) del 11 settembre 2019, nella causa C 46/18 e (Seconda Sezione) del 13 gennaio 2022 nella causa C-377/19; nonché - per l'accertamento della inesistenza del debito imputato alla ricorrente a titolo di prelievo supplementare sulle consegne di latte vaccino per la relativa annata, con ogni conseguente statuizione in merito all'iscrizione di detto debito nel Registro Nazionale dei Debiti tenuto da Agea ex art. 8 ter L. n. 33/2009; - per la dichiarazione dell'obbligo di Agea di provvedere in merito alle istanze di autotutela presentata dalla ricorrente. - per il risarcimento del danno cagionato dal prelievo medio tempore operato in forza della comunicazione con la quale parte ricorrente veniva informata dei criteri di applicazione del regime delle c.d. quote latte con riferimento alla “Compensazione nazionale per il periodo oggetto dell'istanza” con obbligo di restituzione di tutte le somme indebitamente percepite a tale titolo; - di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, nella parte in cui in detti atti risulta l'iscrizione delle somme indicate come dovute a carico del ricorrente, e quindi nella parte in cui detti atti, incidono nella sfera giuridica dello stesso e di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi, nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego, o mancata definizione, dell’istanza di autotutela relativa al prelievo supplementare sulle consegne di latte per la campagna di riferimento, con iscrizione del debito e conseguente prelievo
Esito
Favorevole al resistente (organismo pagatore)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’azienda agricola ha impugnato il provvedimento AGEA del 2 giugno 2022, relativo alla richiesta di autotutela presentata il 2 luglio 2020 ai sensi della legge n. 228/2012, chiedendone l’annullamento e l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di pronunciarsi e di ricalcolare o annullare il prelievo supplementare relativo alla campagna lattiera interessata, anche alla luce di alcune sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea. Ha inoltre chiesto l’accertamento dell’inesistenza del debito iscritto nel Registro nazionale dei debiti, la condanna di AGEA al risarcimento dei danni derivanti dal prelievo e la restituzione delle somme asseritamente indebitamente percepite. Nel ricorso erano state dedotte plurime censure di illegittimità, il cui esame nel merito non è stato svolto dal Tribunale.
La decisione
Il Tribunale ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Nel corso del giudizio AGEA ha depositato una relazione dalla quale risultava che, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, 26 aprile 2022, n. 3158, che aveva annullato i provvedimenti di compensazione nazionale relativi all’annata 2003/2004, l’amministrazione aveva disposto il discarico integrale della cartella collegata al prelievo e aveva proceduto al ricalcolo degli importi dovuti. La stessa ricorrente aveva dichiarato di avere ricevuto la comunicazione del ricalcolo e di averla impugnata con altro ricorso. All’udienza pubblica del 20 novembre 2025 il difensore ha espressamente dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del presente giudizio. Il TAR ha quindi preso atto della dichiarazione e non ha esaminato le censure di merito né le domande accessorie. Le spese sono state integralmente compensate, considerando l’annullamento in altra sede degli atti presupposti, il conseguente ricalcolo effettuato da AGEA e la prosecuzione del contenzioso in altro giudizio.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta la definizione del ricorso con declaratoria di improcedibilità.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal Tribunale nel rito decisorio applicato alla dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse.
art. 31, comma 3, c.p.a.
Richiamato nell’epigrafe quale fondamento della domanda di accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere; la domanda non è stata esaminata nel merito per la sopravvenuta carenza di interesse.
art. 8-ter l. n. 33/2009
Richiamato nell’epigrafe in relazione al Registro nazionale dei debiti nel quale risultava iscritto il prelievo supplementare; la relativa questione non è stata esaminata nel merito.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione discarica il debito contestato e adotta un nuovo provvedimento di ricalcolo, e il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
- La sopravvenuta carenza di interesse impedisce l’esame nel merito delle censure di illegittimità e delle domande connesse formulate nel ricorso.
- L’annullamento, in altro giudizio, degli atti presupposti a quello impugnato e la conseguente riedizione dell’attività amministrativa possono giustificare la compensazione integrale delle spese, soprattutto quando il contenzioso prosegue tra le parti su un nuovo provvedimento.
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