Cassazione Civile, Ordinanza n. 34914/2024 del 30/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una lavoratrice, già dipendente di una cooperativa di lavoro rientrante nell’ambito del d.P.R. n. 602/1970, poi transitata presso altra società per cambio d’appalto e cessata dal rapporto nel maggio 2015, volta a ottenere la riliquidazione della NASpI. La domanda era stata accolta nei primi gradi di merito sul presupposto che, ai fini della durata dell’indennità, dovessero computarsi tutte le contribuzioni maturate nell’ultimo quadriennio di lavoro, quindi anche quelle anteriori al gennaio 2013. L’INPS ha impugnato tale decisione con un unico motivo ex art. 360 n. 3 c.p.c., denunciando violazione e falsa applicazione delle norme sulla tutela contro la disoccupazione involontaria, sostenendo che per i soci lavoratori delle cooperative soggette al d.P.R. n. 602/1970 la copertura assicurativa contro la disoccupazione involontaria è stata estesa solo dal 1° gennaio 2013 e che, pertanto, per determinare la durata della NASpI sono utili soltanto le settimane di contribuzione maturate da quella data in poi. La controricorrente ha resistito, anche eccependo che non fosse pacifico l’assoggettamento della cooperativa al regime speciale, ma la Corte ha ritenuto tale circostanza ormai definitivamente accertata e non più contestabile in assenza di ricorso incidentale condizionato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’INPS. Ha ritenuto che la normativa speciale applicabile ai soci lavoratori delle cooperative di cui al d.P.R. n. 602/1970 non prevedesse, nella disciplina previgente, l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria e che tale tutela fosse stata estesa solo dal gennaio 2013, con effetti graduali, mentre il d.lgs. n. 22/2015 ha disciplinato la NASpI dal 1° maggio 2015 senza incidere sulla regola di calcolo della durata, che resta ancorata alle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. Poiché per tali lavoratori sono computabili solo le contribuzioni maturate dal gennaio 2013, la richiesta di includere anche il periodo 2011-2012 è stata ritenuta infondata. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando la domanda originaria della lavoratrice. Le spese dell’intero processo sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 360 n. 3 c.p.c.
Il motivo è stato proposto per violazione e falsa applicazione di legge.
artt. 5 e 14 d.lgs. n. 22/2015
Sono state richiamate come norme sulla NASpI e sulla durata della prestazione; la Corte ha distinto la disciplina della misura da quella della durata.
art. 2, commi 1, 27 e 38, l. 28 giugno 2012 n. 92
La legge Fornero ha introdotto l’estensione graduale della tutela contro la disoccupazione e, dal 2013, l’ampliamento anche ai soci lavoratori delle cooperative di cui al d.P.R. n. 602/1970.
art. 1, comma 1, d.P.R. 30 aprile 1970, n. 602
La tutela previdenziale prevista per le cooperative rientranti nel suo ambito non comprendeva originariamente l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria.
art. 24, commi 2 e 5, l. 24 giugno 1997, n. 196
Richiamato nel quadro evolutivo della disciplina, nel senso della persistente esclusione della tutela contro la disoccupazione per i soci delle cooperative soggette al regime speciale.
art. 1, commi 3 e 4, e art. 4, comma 3, l. 3 aprile 2001, n. 142
Richiamata come normativa che, insieme al d.lgs. n. 423/2001, ha mantenuto ferma l’esclusione dalla assicurazione contro la disoccupazione involontaria per i soci delle cooperative in regime speciale.
art. 1 d.lgs. 6 novembre 2001, n. 423
Confermava, nel sistema ricostruito dalla Corte, la mancata estensione della tutela contro la disoccupazione involontaria ai soci lavoratori delle cooperative di cui al d.P.R. n. 602/1970 fino alla riforma del 2012.
art. 37, comma 1, e art. 40, n. 7, R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, conv. in l. 6 aprile 1936, n. 1155
Richiamati nel novero delle disposizioni storiche sulla assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione.
art. 15 disp. prel. c.c.
Richiamato dall’INPS tra le norme violate, nel contesto dell’interpretazione sistematica e cronologica della successione delle leggi.
art. 118 disp. att. c.p.c.
La Corte vi ha fatto rinvio per aderire alla motivazione di precedenti conformi.
art. 13 d.lgs. 4 marzo 2015, n. 22
Ha disciplinato la NASpI per i soci lavoratori delle cooperative di cui al d.P.R. n. 602/1970, prevedendone la corresponsione nella stessa misura della generalità dei lavoratori a decorrere dal 1° maggio 2015.
art. 2, comma 27, l. n. 92/2012
Ha previsto l’allineamento graduale dell’aliquota contributiva e una progressiva estensione della disciplina, con disposizioni transitorie sino al 2017.
art. 2, comma 38, l. n. 92/2012
È la base dell’estensione dell’Assicurazione sociale per l’impiego ai soci lavoratori delle cooperative di cui al d.P.R. n. 602/1970.
art. 1 e 2 d.m. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 71253 del 2013
Disposizioni transitorie di attuazione della graduale estensione della tutela e dell’adeguamento contributivo/prestazionale.
Massime di principio
- Per i soci lavoratori di cooperative rientranti nel regime speciale del d.P.R. n. 602/1970, la tutela contro la disoccupazione involontaria è stata riconosciuta solo a partire dal 1° gennaio 2013, secondo una estensione normativa espressa e non retroattiva.
- Ai fini della durata della NASpI, le settimane di contribuzione rilevanti sono soltanto quelle maturate nel periodo in cui la copertura contro la disoccupazione era effettivamente operante; non possono essere incluse contribuzioni anteriori all’estensione legislativa della tutela.
- La disciplina sulla misura della prestazione e quella sulla durata della prestazione sono distinte: l’allineamento della NASpI alla misura ordinaria non implica automaticamente l’utilizzabilità di contribuzioni anteriori all’estensione della copertura.
- Se un accertamento di fatto è contenuto nella sentenza impugnata e non viene specificamente contestato con ricorso incidentale, esso resta definitivamente acquisito al giudizio di legittimità.
- Quando la questione è risolvibile sulla base della corretta interpretazione della normativa applicabile e non richiede ulteriori accertamenti, la Corte di cassazione può decidere nel merito rigettando la domanda originaria.
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