Sentenza n. 1872/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento - del provvedimento di estremi ignoti recante l'esclusione della parte ricorrente dalla prima fascia degli elenchi aggiuntivi dalla graduatoria dell'ambito provinciale di Genova su posti di sostegno, in quanto possessore di titolo di specializzazione conseguito all'estero non ancora riconosciuto in Italia, noto alla parte ricorrente solo all'esito della mancata chiamata per l'assunzione di incarichi; - del Decreto Ministro dell'Istruzione n. 51 del 3 marzo 2021 nella parte in cui (art. 1, comma 1 e art. 2, comma 1) non precisa che nella riapertura dei termini per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS, possono partecipare anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento; - del Decreto Ministro dell'Istruzione n. 242 del 30 luglio 2021 nella parte in cui (art. 2, comma 1 e art. 4, comma 1) non consente l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS, anche a tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, attualmente in corso di riconoscimento; - della Circolare Min. Istruzione sulle supplenze 6 agosto 2021 prot. n. 25089 , parimenti nella parte in cui (pag.7) non precisa che possono presentare domanda di inserimento con riserva nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento; - per quanto di ragione, ed in quanto lesiva, della nota prot. n. 25348 del 17 agosto 2021 del Ministero dell'Università e della ricerca avente ad oggetto “corsi spagnoli e rumeni di specializzazione nel sostegno agli alunni disabili” nella parte in cui ritiene genericamente non riconoscibili alcuni titoli conseguiti presso università spagnole; - di ogni altro atto precedente o successivo, comunque connesso con i provvedimenti impugnati, emessi nell'ambito del procedimento di attribuzione e revoca delle supplenze su posti di sostegno; nonché per l'accertamento - del diritto di parte ricorrente all'attribuzione e al mantenimento degli incarichi di supplenza sul sostegno all'esito dell'inserimento nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle Graduatorie Provinciali delle Supplenze per l'Anno Scolastico 2021/2011 in attuazione dell'art. 7, comma 4, lettera e/ dell'Ordinanza Ministeriale n. 60/2020, quali possessore di specializzazione conseguita all'estero e in corso di riconoscimento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS per posti di sostegno e atti ministeriali che non consentivano l'inserimento con riserva dei docenti con titolo di specializzazione estero in corso di riconoscimento
Esito
Favorevole al resistente (ministeri)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le parti ricorrenti hanno impugnato l'esclusione, o comunque la mancata inclusione, nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle Graduatorie provinciali per le supplenze su posti di sostegno, deducendo l'illegittimità degli atti ministeriali che non prevedevano la partecipazione con riserva dei docenti muniti di titolo di specializzazione conseguito all'estero e ancora in corso di riconoscimento in Italia. Sono stati inoltre contestati, per quanto lesivi, gli atti ministeriali relativi alla riconoscibilità di alcuni titoli spagnoli e rumeni. Nel corso del giudizio il Collegio ha rilevato d'ufficio dubbi sull'interesse originario al ricorso, poiché l'impugnazione era stata notificata il 30 ottobre 2021, dopo la decorrenza, il 1° settembre 2021, dei contratti di supplenza stipulati dalle parti ricorrenti, risultanti dagli stati matricolari. Le parti ricorrenti hanno successivamente dichiarato, il 14 gennaio 2026, il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., prendendo atto della dichiarazione delle parti ricorrenti secondo cui non sussisteva più alcun interesse a una decisione di merito. Il giudice non ha quindi esaminato le censure rivolte all'esclusione e agli atti ministeriali. In applicazione del principio della soccombenza virtuale, ha posto le spese a carico delle parti ricorrenti, valorizzando i profili di inammissibilità già rilevati nell'ordinanza n. 14599 del 22 luglio 2025, concernenti in particolare il dubbio sull'interesse originario al ricorso. Le spese sono state liquidate in complessivi 1.500 euro, oltre accessori, in favore del Ministero resistente.
Norme richiamate
art. 84, comma 4, c.p.a.
In ossequio all’art. 84, comma 4, c.p.a.
La sopravvenuta carenza di interesse, dichiarata dalle parti ricorrenti e ritenuta sussistente dal giudice, comporta l'improcedibilità del ricorso.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato nell'epigrafe in relazione allo svolgimento dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato; il testo non ne esplicita ulteriormente l'applicazione.
Massime di principio
- La dichiarazione della parte ricorrente dalla quale emerga il venir meno di qualsiasi interesse alla decisione di merito comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a.
- Quando il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice può regolare le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando sommariamente i profili di fondatezza o di inammissibilità desumibili dagli atti di causa.
- La tempestività e l'attualità dell'interesse a ricorrere possono essere messe in discussione quando l'impugnazione sia proposta dopo la decorrenza degli effetti dell'atto contestato e la documentazione processuale evidenzi circostanze incompatibili con l'utilità concreta della pronuncia richiesta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 30 gen 2026Sentenza n. 243/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 30 gen 2026Sentenza n. 244/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 30 gen 2026Sentenza n. 245/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 30 gen 2026Sentenza n. 166/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 30 gen 2026Sentenza n. 168/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 30 gen 2026Sentenza n. 169/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →