Cassazione Penale, Sentenza n. 13573/2024 del 03/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato il riesame avverso il decreto di sequestro preventivo sul presunto profitto derivante da una frode relativa alla negoziazione del "bonus cultura". Il ricorrente censurava: 1) la qualificazione giuridica della condotta da parte del collegio cautelare, sostenendo che la fattispecie era quella di indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.) e non quella di frode aggravata (art. 640-bis c.p.), anche in ragione della regolazione amministrativa vigente nei periodi precedenti il 2020; 2) la utilizzabilità, ai fini del riesame, dei questionari/informazioni acquisiti da fruitori del bonus ritenuti indiziati, con richiamo agli artt. 63 e 64 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato e ha confermato la decisione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Ha ritenuto corretta la qualificazione della condotta come frode (art. 640-bis c.p.) in presenza di un sistema fraudolento e preordinato di società e prestanome volto a simulare vendite di e-book, a emettere fatture false e a convertire i bonus in buoni spesa deducendo una percentuale, con un illecito complessivo quantificato in €2.248.014,44 tra dicembre 2017 e ottobre 2020. La Corte ha richiamato l'art. 8 del DPCM 15/9/2016 che attribuisce a CONSAP funzioni di riscontro delle fatture e di liquidazione, mostrando l'esistenza di verifiche che possono essere eluse mediante documentazione appositamente falsificata; ha altresì confermato la piena utilizzabilità, nei confronti di terzi, delle dichiarazioni/questionari dei fruitori del bonus. Per questi motivi il ricorso è stato rigettato e il proponente condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 640-bis cod. pen.
Applicata come fattispecie idonea a sanzionare le condotte caratterizzate da artifici e raggiri idonei a determinare l'induzione in errore dell'ente erogatore e il conseguente conseguimento di rimborsi indebiti; la Corte ha ritenuto che la preordinazione e la falsificazione della documentazione costituiscano elementi tipici della frode aggravata.
art. 316-ter cod. pen.
Norma residuale rispetto all'art. 640-bis: riguarda i casi di mera autocertificazione o omissione che non inducono effettivamente in errore l'ente erogatore. La Corte ha richiamato la vocazione sussidiaria della norma e ha ritenuto che non si applicassi nel caso di sistema fraudolento e documentazione artificiosa.
art. 63 cod. proc. pen.
Richiamata in relazione alla tutela del dichiarante; la Corte ha ricordato che le dichiarazioni autoindizianti non sono utilizzabili contro il dichiarante medesimo, ma possono esserlo nei confronti di terzi.
art. 64 cod. proc. pen.
Rilevante in tema di utilizzabilità delle dichiarazioni acquisite: la motivazione del Tribunale, richiamata dalla Corte, è stata ritenuta adeguata a giustificare l'utilizzabilità dei questionari rispetto al ricorrente.
DPCM 15/9/2016 n. 187 (art. 8)
all'art. 8 prevede che Consap "mediante acquisizione dei dati dall'apposita area disponibile sulla piattaforma informatica dedicata, nonché dalla piattaforma di fatturazione elettronica della pubblica amministrazione, provvede al riscontro delle fatture e alla liquidazione delle stesse"
La Corte ha interpretato questa disposizione come la previsione di un controllo amministrativo preventivo/cartolare e telematico che, seppure non necessariamente approfondito, può essere eluso mediante documentazione falsificata: la presenza di tali verifiche non esclude automaticamente la configurabilità della truffa quando vi siano artifici e raggiri posti in essere per ingannare anche quei controlli.
DPCM 4/8/2017 n. 136
Citato nel ricorso dal difensore per sostenere l'assenza di controlli pre-liquidazione nella prima fase dell'attuazione del bonus; la Corte ha comunque ritenuto che la normativa e la pratica amministrativa prevedevano strumenti di riscontro che potevano essere elusi mediante condotte fraudolente.
Decreto 177/2019 (dic. 2019)
Riferito dal ricorrente come modifica procedurale intervenuta nel tempo; la Corte ha tenuto conto della sequenza normativa ma ha valutato il sistema complessivo delle verifiche e delle condotte fraudolente effettivamente messe in atto nel periodo considerato.
Ordinanza Corte Costituzionale n. 95/2004
Richiamata per il principio secondo cui l'art. 316-ter ha natura sussidiaria rispetto all'art. 640-bis e che spetta al giudice, in concreto, stabilire se una condotta rientri nella truffa piuttosto che nella fattispecie residuale.
Massime di principio
- Per distinguere tra art. 640-bis e art. 316-ter occorre valutare il quadro concreto: la presenza di artifizi, raggiri e di una documentazione falsificata finalizzata a eludere controlli orienta verso l'art. 640-bis; la mera autocertificazione o omissione senza induzione in errore dell'ente erogatore rientra in art. 316-ter.
- La sussidiarietà dell'art. 316-ter implica che l'accertamento della qualificazione del fatto sia essenzialmente di fatto e rimesso al giudice del merito, il quale deve considerare l'insieme delle attività fraudolente, non solo la presenza o meno di controlli amministrativi formalmente previsti.
- La previsione di verifiche amministrative "cartolari" o telematiche da parte dell'ente erogatore non esclude automaticamente l'integrazione della truffa: se la documentazione e il sistema sono predisposti per indurre in errore anche tali controlli, opera l'art. 640-bis.
- Le dichiarazioni o questionari resi da terzi indiziati possono essere utilizzati nei confronti di altri soggetti; la garanzia prevista dall'art. 63 c.p.p. tutela solo il dichiarante rispetto all'uso delle sue dichiarazioni contro se stesso.
- In procedimenti cautelari su sequestri di profitto, il giudice valuta l'"architettura" della frode (più soggetti, società prestanome, false fatture, ripartizione dei proventi) per verificare l'idoneità all'induzione in errore e la rilevanza penale della condotta.
- Nelle difese in casi analoghi è efficace contestare puntualmente la sussistenza di artifizi idonei ad ingannare l'ente erogatore, fornire elementi che mostrino la mancanza di preordinazione o la legittimità delle procedure amministrative utilizzate e prospettare alternative fattuali che giustifichino l'inquadramento in 316-ter.
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