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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19246/2021 del 07/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (comproprietario)

La controversia

La controversia nasce dalla divisione di un immobile in comunione tra due comproprietari. Uno di essi aveva chiesto lo scioglimento della comunione e il pagamento di un'indennità per il possesso esclusivo dell'immobile da parte dell'altro. La controparte, costituitasi, aveva domandato il rimborso delle spese sostenute per la conservazione e per i miglioramenti apportati al bene comune. In primo grado le parti avevano poi raggiunto un accordo divisorio con assegnazione del bene alla convenuta, con conguaglio; il Tribunale aveva però rigettato le domande di pagamento reciproche relative ai crediti da comunione. In appello la comproprietaria aveva dedotto il principio di non contestazione, sostenendo che i fatti costitutivi della propria domanda non fossero stati tempestivamente contestati. La Corte d'appello aveva respinto l'eccezione, ritenendo tempestiva e rituale la contestazione dell'attore, e aveva negato il rimborso sia delle spese di conservazione sia di quelle per miglioramenti: per le prime, richiamando l'art. 1110 c.c. e ritenendo insussistenti i presupposti; per le seconde, affermando che il comproprietario avrebbe diritto non al rimborso della spesa, ma all'aumento di valore del bene, da provare specificamente. Il ricorso per cassazione censurava: 1) la falsa applicazione del principio di non contestazione, sostenendo che la contestazione era stata formulata solo con la prima memoria ex art. 183 c.p.c. e dunque era tempestiva; 2) l'erronea individuazione dei presupposti del diritto del comproprietario al rimborso delle spese sostenute per l'immobile comune, contestando sia il richiamo all'art. 1110 c.c. sia l'idea che per i miglioramenti fosse dovuto l'aumento di valore anziché il rimborso pro quota della spesa.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa ad altra sezione della Corte d'appello di Milano, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto che la decisione di merito fosse viziata da un errore di diritto: la domanda di rimborso del comproprietario andava valutata alla luce del mandato tacito/gestione di affari per le spese necessarie o utili sul bene comune posseduto esclusivamente dall'altro compartecipe, e non sulla base dell'art. 1110 c.c.; inoltre, nei rapporti tra comproprietari, per i miglioramenti non opera l'art. 1150 c.c. e il diritto riguarda il rimborso pro quota della spesa, non l'indennità per l'aumento di valore. La Corte ha inoltre chiarito che il principio di non contestazione concerne i fatti storici e che, nel caso di specie, la ratio decidendi delle sentenze di merito non era tanto un difetto di prova dei fatti, quanto un'erronea qualificazione giuridica dei presupposti del rimborso.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    vizio di violazione/falsa applicazione di legge dedotto come motivo di ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    vizio motivazionale richiamato nel secondo motivo.

  • art. 183 c.p.c.

    le contestazioni possono essere formulate tempestivamente nei termini delle attività processuali consentite dalle memorie di cui alla norma.

  • art. 115 c.p.c.

    il principio di non contestazione riguarda i fatti storici e non può essere sostituito da una mera deduzione generica di mancata prova.

  • art. 1110 c.c.

    ritenuto impropriamente richiamato nel caso di spese su immobile comune in possesso esclusivo di un comproprietario.

  • art. 1150 c.c.

    ritenuto non applicabile nei rapporti fra comproprietari per i miglioramenti apportati al bene comune.

Massime di principio

  • Il principio di non contestazione ha ad oggetto i fatti storici posti a fondamento della domanda o dell'eccezione; la mera deduzione che un fatto non sia documentato o provato non equivale, di per sé, a una specifica contestazione del fatto stesso.
  • Nelle controversie tra comproprietari relative a spese sostenute per un bene comune posseduto esclusivamente da uno di essi, il diritto al rimborso delle spese necessarie o utili si fonda sul mandato tacito o sulla gestione di affari altrui, non sull'art. 1110 c.c. quando il presupposto concreto sia quello del possesso esclusivo del bene da parte di un compartecipe.
  • Per i miglioramenti apportati da un comproprietario al bene comune, nei rapporti interni tra comunisti non si applica l'art. 1150 c.c.: il diritto riconosciuto riguarda il rimborso pro quota della spesa sostenuta, qualificabile come debito di valuta, e non un'indennità commisurata all'aumento di valore del bene.
  • Quando il giudice di merito fonda il rigetto della domanda su una erronea qualificazione giuridica dei presupposti del rimborso, la questione non attiene alla sola prova dei fatti ma alla corretta sussunzione della fattispecie nella disciplina applicabile.

Come è indicizzato

MaterieComunioneProveImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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