Ordinanza n. 1421/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento - Della nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. n. 0050620 del 16 dicembre 2024 (all. 1 provvedimento di rigetto) mai notificato né pubblicato, conosciuto solo in data 21/07/2025 avente ad oggetto il rigetto dell'istanza di riconoscimento del percorso psicopedagogico (abilitazione alla materia) conseguito all'estero e più precisamente in Romania; - Di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del riconoscimento del percorso psicopedagogico conseguito in Romania, adottato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale del 16 dicembre 2024, conosciuto il 21 luglio 2025, relativo alla richiesta di riconoscimento in Italia del percorso psicopedagogico conseguito all'estero e riferito all'abilitazione per una materia o classe di concorso. Ha inoltre impugnato gli atti presupposti, connessi e consequenziali, anche se non conosciuti. Nel corso del giudizio l'amministrazione ha adottato, il 24 novembre 2025, un nuovo provvedimento, fondato sul riesame della posizione alla luce della documentazione successivamente depositata, con il quale ha effettuato una comparazione del percorso formativo estero rispetto ai requisiti della disciplina nazionale e ha riconosciuto il titolo subordinatamente al superamento di misure compensative.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso né sulla legittimità del diniego originario né sull'eventuale improcedibilità del ricorso. Ha rilevato che il nuovo provvedimento del 24 novembre 2025 sembra sostituire integralmente il precedente atto impugnato e può quindi determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sull'impugnazione originaria. La questione è stata sottoposta al contraddittorio: le parti dispongono di venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per depositare memorie. Ogni decisione è stata riservata e l'udienza pubblica per il prosieguo è stata fissata al 4 marzo 2026.
Norme richiamate
art. 22 d.lgs. n. 206/2007
Il nuovo provvedimento ministeriale ha subordinato il riconoscimento del percorso formativo estero al superamento di misure compensative ai sensi di questa disposizione.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di annullamento, l'amministrazione adotta un nuovo provvedimento che riesamina la posizione dell'interessato e sostituisce l'atto impugnato, tale sopravvenienza può determinare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ma la relativa questione deve essere sottoposta al contraddittorio delle parti prima della decisione.
- Il riesame amministrativo effettuato alla luce della documentazione depositata nelle more del giudizio può condurre all'adozione di un nuovo atto sostitutivo del precedente, il cui effetto processuale sulla domanda di annullamento deve essere valutato dal giudice nel prosieguo del giudizio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 23 gen 2026Ordinanza n. 85/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 23 gen 2026Ordinanza n. 86/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 23 gen 2026Ordinanza n. 187/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 23 gen 2026Ordinanza n. 188/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 23 gen 2026Ordinanza n. 189/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 23 gen 2026Ordinanza n. 190/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →