Sentenza n. 2409/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'accertamento previa adozione delle necessarie misure cautelari delle illegittimità del silenzio inadempimento formatosi sulla istanza del 27 ottobre 2025 a mezzo PEC, nell'interesse dell'odierno ricorrente spedita e ricevuta all'indirizzo protocollo.prefna@pec.interno.it, avente ad oggetto -tra l'altro- il rilascio dell'apposita dichiarazione a firma del responsabile dello Sportello Unico dell'Immigrazione dalla quale risulti il venir meno della disponibilità del datore di lavoro a formalizzare l'assunzione, ai fini della successiva richiesta del rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, con espressa richiesta di convocazione presso gli Uffici della Prefettura; nonché per l'annullamento di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, antecedente, conseguente o comunque connesso alla suddetta inerzia, ove medio tempore intervenuti, con espressa riserva di motivi aggiunti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso irricevibile per intempestività del deposito, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a., senza esaminare nel merito la sussistenza del silenzio-inadempimento. Ha ritenuto perentorio il termine di quindici giorni, dimidiato per il rito del silenzio, decorrente dalla notificazione del ricorso. Le spese di lite sono state compensate in ragione delle peculiarità della controversia e della pronuncia in rito.
Atto impugnato: silenzio-inadempimento formatosi sull'istanza del 27 ottobre 2025 volta a ottenere la dichiarazione del responsabile dello Sportello Unico dell'Immigrazione sul venir meno della disponibilità del datore di lavoro ad assumere
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento formatosi sull'istanza trasmessa via PEC il 27 ottobre 2025 alla Prefettura, nonché l'annullamento degli eventuali atti connessi e la convocazione presso gli uffici prefettizi. Il ricorso è stato notificato all'amministrazione il 26 gennaio 2026 e depositato il 18 febbraio 2026. Il TAR ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73 c.p.a., la possibile irricevibilità per tardività del deposito, considerando che nel rito avverso il silenzio il termine ordinario di deposito è dimidiato a quindici giorni. Il deposito è quindi avvenuto oltre il termine perentorio, già spirato; il giudice ha inoltre dato atto che la notificazione era stata effettuata a un indirizzo PEC diverso da quello dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, pur essendosi quest'ultima costituita per il Ministero.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti.
art. 73 c.p.a.
Ha fondato il rilievo d'ufficio della questione relativa alla tardività del deposito, previamente sottoposta alle parti.
art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.
Ha costituito la base normativa per dichiarare l'irricevibilità del ricorso per intempestività del deposito.
Massime di principio
- Nel rito avverso il silenzio, il termine per il deposito del ricorso è dimidiato a quindici giorni e ha natura perentoria; il deposito oltre tale termine rende il ricorso irricevibile.
- La questione di irricevibilità per tardività del deposito può essere rilevata d'ufficio dal giudice, purché sia previamente sottoposta al contraddittorio delle parti ai sensi dell'art. 73 c.p.a.
- La costituzione dell'amministrazione, anche quando la notificazione sia stata effettuata a un indirizzo PEC diverso da quello dell'Avvocatura dello Stato competente, non sana la tardività del deposito del ricorso.
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