Sentenza n. 674/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento - del provvedimento della Direzione Attività economiche e Turismo - Servizio Commercio aree pubbliche, occupazione suolo pubblico del Comune di Firenze (prot. -OMISSIS-), notificato alla ricorrente mezzo posta elettronica certificata il 3 luglio 2025, avente a oggetto «Comunicazione di decadenza dell'autorizzazione/concessione di commercio su area pubblica relativa al: Posteggio -OMISSIS-per il giorno Mercoledì presso il mercato Lami - posteggio -OMISSIS- per il giorno sabato presso il mercato Galluzzo - posteggio -OMISSIS-per il giorno giovedì presso il mercato Isolotto»; - del Regolamento per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche del Comune di Firenze approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 29 dicembre 2020 e modificato con deliberazione -OMISSIS-del 27 giugno 2022, con deliberazione n. 31 del 31 luglio 2023 e con deliberazione n. 37 del 22 aprile 2024; - di ogni atto e provvedimento a esse presupposto e conseguente, ancorché incognito.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di decadenza dalle concessioni di posteggio per il commercio su area pubblica, unitamente al regolamento comunale presupposto
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la decadenza da tre concessioni di posteggio nei mercati comunali, disposta a seguito di verifiche sulla persistente morosità relativa a tributi locali, canoni concessori e ulteriori somme. Ha dedotto: violazione dell’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, degli artt. 3 e 97 Cost. e dell’art. 1 l. n. 241/1990, per violazione dei principi di proporzionalità, necessità, collaborazione e buona fede; violazione dell’art. 15-ter d.l. n. 34/2019, sostenendo che la decadenza avrebbe potuto operare soltanto per irregolarità gravi e definitivamente accertate; eccesso di potere per ingiustizia manifesta, esercizio arbitrario del potere e contraddittorietà. La ricorrente ha contestato in particolare l’automatismo previsto dagli artt. 43, comma 5, e 48, comma 6, del regolamento comunale, l’assenza di graduazione tra diverse entità di debito, la mancata adozione di misure meno afflittive e la presunta contraddizione tra la decadenza e la trasmissione, nella stessa giornata, di un piano di rateizzazione.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e condannato la società alle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 oltre oneri. Ha ritenuto legittimo il regolamento comunale, purché applicato nel rispetto del doppio binario normativo tra tributi locali e canoni concessori. Per i tributi locali, l’art. 15-ter d.l. n. 34/2019 consente di subordinare la permanenza del titolo abilitativo alla regolarità dei pagamenti, senza richiedere necessariamente la definitività giudiziale del debito, purché l’irregolarità sia effettiva e persistente. Per i canoni concessori, invece, la base normativa è costituita dall’art. 127, comma 1, lett. e-bis), l.r. Toscana n. 62/2018, che tipizza la decadenza dopo 180 giorni dall’avvio della riscossione coattiva senza regolarizzazione. Nel caso concreto, la società risultava morosa da tempo, con debiti tributari già assoggettati a riscossione coattiva sin dal 2018, reiterate verifiche, due comunicazioni di avvio del procedimento e inutili termini di dieci giorni per regolarizzare. L’ultima verifica aveva evidenziato un debito superiore a euro 10.000. Il Collegio ha ritenuto rispettati i principi di adeguatezza, necessità e proporzionalità, considerata la reiterazione e la rilevanza della morosità rispetto ai canoni annuali. Ha inoltre escluso la contraddittorietà dell’azione amministrativa, poiché le richieste di rateizzazione risultavano presentate soltanto dopo la notificazione della decadenza. La decadenza è stata quindi considerata legittima.
Norme richiamate
art. 15-ter d.l. n. 34/2019, conv. l. n. 58/2019
Gli enti locali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi (...) possono disporre, con norma regolamentare, che il rilascio o il rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali.
La disposizione abilita gli enti locali a subordinare la permanenza dei titoli alla regolarità dei tributi locali. La misura ha natura di coazione indiretta all’adempimento, non propriamente sanzionatoria, e richiede che la situazione debitoria sia effettiva e perdurante al momento dell’adozione dell’atto.
art. 127, comma 1, lett. e-bis), l.r. Toscana n. 62/2018
Decorsi centottanta giorni dall’avvio delle procedure di riscossione coattiva delle somme dovute a titolo di canoni relativi all’occupazione del posteggio, senza che l’interessato abbia provveduto alla regolarizzazione della propria posizione.
La norma introduce una causa tipizzata di decadenza dal titolo abilitativo per mancato pagamento dei canoni di posteggio, subordinata all’avvio della riscossione coattiva e al decorso di 180 giorni senza regolarizzazione.
artt. 43, comma 5, e 48, comma 6, del Regolamento per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche del Comune di Firenze
L’Amministrazione comunale pronuncerà la decadenza della concessione di suolo pubblico anche nel caso in cui la posizione relativa al pagamento di tributi locali e canoni dovuti al Comune non sia regolare; (...) l’impresa potrà regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di 10 giorni dalla notifica della comunicazione di avvio del procedimento di decadenza.
Le disposizioni regolamentari prevedono la decadenza in caso di irregolarità dei pagamenti e disciplinano un procedimento tipizzato con comunicazione di avvio e termine perentorio di dieci giorni per la regolarizzazione. La loro legittimità dipende dalla corretta applicazione distinta rispetto ai tributi e ai canoni concessori.
art. 1 l. n. 241/1990
È richiamato in relazione ai principi di proporzionalità, collaborazione e buona fede dell’azione amministrativa; il TAR ne esclude la violazione alla luce della reiterata morosità e dei plurimi termini concessi per la regolarizzazione.
artt. 3 e 97 Cost.
Sono richiamati quali fondamento dei principi di proporzionalità, adeguatezza e necessità dell’azione amministrativa; la decadenza è ritenuta non sproporzionata rispetto alla morosità reiterata e significativa.
Massime di principio
- L’art. 15-ter d.l. n. 34/2019 consente agli enti locali di subordinare la permanenza di licenze, autorizzazioni e concessioni commerciali alla regolarità del pagamento dei tributi locali; il relativo potere costituisce una forma di coazione indiretta all’adempimento e deve riferirsi a debiti effettivi e perduranti al momento dell’adozione del provvedimento.
- La disciplina statale dell’art. 15-ter d.l. n. 34/2019 riguarda esclusivamente i tributi locali e non si estende automaticamente ai canoni concessori, che hanno natura corrispettiva e devono essere regolati dalla specifica disciplina legislativa applicabile.
- Nel commercio su area pubblica, la decadenza per mancato pagamento dei canoni di posteggio può essere disposta, in base all’art. 127, comma 1, lett. e-bis), l.r. Toscana n. 62/2018, solo dopo l’avvio della riscossione coattiva e il decorso di 180 giorni senza regolarizzazione; il Comune non può introdurre, mediante regolamento, presupposti autonomi o più estesi rispetto a quelli stabiliti dalla legge regionale.
- La decadenza da una concessione di posteggio per morosità non viola i principi di proporzionalità e necessità quando la posizione debitoria sia certa, rilevante, reiterata e risalente, siano stati concessi termini per la regolarizzazione e gli strumenti ordinari di riscossione non abbiano prodotto l’adempimento.
- La richiesta di rateizzazione presentata dopo la notificazione del provvedimento di decadenza non rende contraddittoria l’azione amministrativa e non impedisce l’adozione dell’atto quando i termini precedentemente assegnati siano inutilmente scaduti e la morosità persista al momento della decisione.
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