Cassazione Civile, Ordinanza n. 10444/2024 del 17/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un dipendente impugnava, fino in Cassazione, la decisione di merito che aveva respinto la domanda di illegittimità del licenziamento intimatogli il 30 novembre 2017 da una banca nell'ambito di una procedura di riduzione del personale ex artt. 4 e 24 L. n. 223/1991. Sosteneva, in sintesi: (1) che la Corte territoriale avesse confuso il personale "eccedentario" con quello effettivamente "licenziando", poiché nella comunicazione di avvio della procedura si sarebbe indicato che, su 2070 posizioni eccedenti, 2053 avevano aderito a un piano di esodo incentivato e che restavano solo poche posizioni da cessare, con conseguente illegittimità dell'inclusione del suo rapporto nella procedura; (2) che la lettera di avvio e gli atti negoziali collegati andassero interpretati letteralmente nel senso che la volontà datoriale riguardasse solo i residui lavoratori non aderenti all'esodo e non una platea più ampia; (3) che la Corte d'appello avesse erroneamente dichiarato assorbite alcune censure subordinate, già dedotte nei gradi di merito, relative alla violazione dei criteri di scelta o delle procedure dell'art. 4 L. n. 223/1991 e alla prospettata dissimulazione di un licenziamento individuale sotto l'apparenza di un licenziamento collettivo.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché l'interpretazione della comunicazione di apertura della procedura data dal giudice di merito era plausibile e rispettosa dei canoni ermeneutici: al momento dell'avvio della procedura gli esuberi erano effettivi e attuali e comprendevano anche i lavoratori aderenti all'esodo incentivato il cui rapporto non si era ancora risolto, sicché la procedura poteva riguardare tutti i 2070 esuberi indicati. La Corte ha richiamato il principio per cui l'interpretazione del contratto/atto negoziale non è censurabile in Cassazione solo perché ne sia possibile una diversa, dovendo emergere una violazione delle regole legali di ermeneutica. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per difetto di autosufficienza e per mancanza di specifica confutazione della statuizione di assorbimento; inoltre ha osservato che la sentenza di merito aveva comunque affermato la legittimità della procedura e del licenziamento, con ciò escludendo implicitamente la tesi della dissimulazione di un licenziamento individuale. Il ricorrente è stato condannato anche alle spese e all'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 24 L. n. 223/1991
disciplina la procedura di licenziamento collettivo richiamata dal datore di lavoro e utilizzata come parametro di legittimità del recesso impugnato
art. 4 L. n. 223/1991
regola gli adempimenti e i criteri della procedura di riduzione del personale, evocati dal ricorrente per censurare la legittimità del licenziamento
art. 113 c.p.c.
richiamato come norma processuale asseritamente violata nel giudizio di merito
art. 115 c.p.c.
richiamato come norma processuale asseritamente violata nel giudizio di merito
art. 116 c.p.c.
richiamato come norma processuale asseritamente violata nel giudizio di merito
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
costituisce il parametro del vizio di violazione di legge dedotto in cassazione
artt. 1362 e ss. c.c.
contenente i criteri legali di interpretazione degli atti negoziali, ritenuti correttamente applicati dal giudice di merito
artt. 1367 e 1368 c.c.
richiamati per osservare che l'interpretazione della comunicazione avrebbe dovuto valorizzare i canoni integrativi per evitare di svuotarne il contenuto letterale
art. 112 c.p.c.
evocato per sostenere che la Corte territoriale avesse omesso di pronunciarsi su domande subordinate; la censura è stata però dichiarata inammissibile
art. 380 bis 1 c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio e la riserva del deposito dell'ordinanza
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
base per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- L'interpretazione di una comunicazione o di un accordo rilevante ai fini di un licenziamento collettivo, se sorretta da criteri ermeneutici logicamente coordinati e plausibili, non è censurabile in cassazione solo perché il testo sia astrattamente suscettibile di una diversa lettura.
- Nella verifica della legittimità di una procedura di riduzione del personale occorre considerare la situazione degli esuberi al momento dell'avvio della procedura, includendo anche i lavoratori che abbiano aderito a un esodo incentivato ma il cui rapporto non si sia ancora effettivamente risolto.
- La distinzione tra personale eccedentario e personale formalmente licenziando non può essere affermata in modo astratto: conta la concreta situazione giuridica dei rapporti di lavoro al momento rilevante per la procedura.
- In cassazione la denuncia di omessa pronuncia o di assorbimento di domande subordinate richiede specificità, autosufficienza e chiara indicazione del nesso tra le domande non esaminate e la statuizione impugnata; in mancanza, il motivo è inammissibile.
- Una statuizione che affermi la legittimità complessiva della procedura e del licenziamento può integrare rigetto implicito delle ulteriori domande incompatibili, anche se il giudice di merito usa la formula dell'assorbimento di ogni altra questione.
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