Cassazione Civile, Ordinanza n. 21690/2023 del 20/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I ricorrenti avevano agito per ottenere il risarcimento del danno asseritamente patito a causa del mancato o tardivo recepimento nell'ordinamento italiano delle direttive comunitarie concernenti il compenso dovuto ai medici ammessi alle scuole di specializzazione universitaria. In primo grado la domanda era stata rigettata; la Corte d'appello di Roma aveva confermato il rigetto, ritenendo che i ricorrenti avessero già percepito gli importi previsti dalla borsa di studio introdotta dal d.lgs. n. 257/1991, atto che aveva già dato attuazione agli obblighi europei in tema di adeguata remunerazione. Con il ricorso per cassazione i medici hanno dedotto: 1) nullità della sentenza d'appello per mancanza o apparenza di motivazione, lamentando che la Corte territoriale avesse reso una motivazione sostanzialmente apparente; 2) violazione dell'art. 1173 c.c., dell'art. 288 TFUE e dei principi in materia di responsabilità dello Stato per mancato recepimento delle direttive, sostenendo che la direttiva 93/16 fosse innovativa e che il d.lgs. n. 368/1999 dovesse essere considerato il vero adeguamento dell'ordinamento italiano, con conseguente diritto al risarcimento per l'inadempimento statale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la motivazione della sentenza d'appello esisteva ed era logicamente comprensibile: il vizio di motivazione rilevante ai sensi dell'art. 132, n. 4, c.p.c. ricorre solo in caso di assenza totale o di motivazione talmente contraddittoria o incomprensibile da non rendere riconoscibile la ratio decidendi. Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo perché la questione era già stata decisa in modo conforme dalla giurisprudenza di legittimità: il recepimento delle direttive europee sulla remunerazione degli specializzandi era avvenuto con la l. n. 428/1990 e con il d.lgs. n. 257/1991, che aveva introdotto la borsa di studio; il d.lgs. n. 368/1999, applicabile solo dall'anno accademico 2006/2007, ha introdotto un diverso contratto di formazione specialistica, frutto di una successiva scelta discrezionale del legislatore nazionale e non del primo recepimento degli obblighi comunitari. Ne è seguita la conferma del rigetto della domanda risarcitoria e, in cassazione, il rigetto del ricorso, senza statuizione sulle spese per mancata difesa dell'amministrazione intimata; è stata inoltre attestata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 132, n. 4, c.p.c.
la nullità per difetto di motivazione ricorre solo quando la motivazione manchi del tutto o sia incomprensibile/logicamene inconciliabile, non quando sia semplicemente non condivisa
art. 360, n. 4, c.p.c.
viene invocato come vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente
art. 360, n. 3, c.p.c.
viene invocato per dedurre la violazione di legge in relazione al preteso mancato recepimento delle direttive comunitarie
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
il ricorso è inammissibile quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza della Corte e i motivi non offrono argomenti per mutare orientamento
art. 1173 c.c.
richiamato dai ricorrenti quale norma generale sulle fonti delle obbligazioni
art. 288 TFUE
richiamato dai ricorrenti in tema di direttive e obblighi di recepimento
d.lgs. n. 257/1991
ritenuto atto di recepimento già idoneo a dare attuazione agli obblighi europei sull'adeguata remunerazione degli specializzandi
d.lgs. n. 368/1999
ritenuto non costituire il primo recepimento degli obblighi comunitari sulla remunerazione, ma introdurre un diverso ordinamento e un nuovo contratto di formazione applicabile solo dal 2006/2007
l. n. 428/1990
indicata come parte del recepimento nazionale delle direttive in materia di medici specializzandi
l. n. 266/2005, art. 1, comma 300
stabilisce che gli effetti delle nuove disposizioni del d.lgs. n. 368/1999 operano dall'anno accademico 2006/2007
d.p.r. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
richiamato per l'attestazione dei presupposti del raddoppio del contributo unificato
direttive CEE n. 75/362, n. 75/363, n. 82/76, n. 93/16
le direttive sulla remunerazione degli specializzandi sono considerate già attuate in Italia con il d.lgs. n. 257/1991; la direttiva 93/16 è ritenuta compilativa e non innovativa quanto alla misura del compenso
Massime di principio
- Il vizio di motivazione idoneo a determinare la nullità della sentenza sussiste solo se la motivazione manca integralmente o è talmente contraddittoria o incomprensibile da non consentire di individuare la ratio decidendi; non è sufficiente la mera non condivisibilità dell'argomentazione.
- Nel giudizio di cassazione, il motivo ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. è inammissibile quando la sentenza impugnata si conformi a un orientamento di legittimità consolidato e il ricorso non offra argomenti seri e pertinenti per mutarlo.
- In materia di medici specializzandi, il primo recepimento degli obblighi comunitari sull'adeguata remunerazione si è realizzato con il d.lgs. n. 257/1991; il successivo d.lgs. n. 368/1999 non integra il momento iniziale dell'adempimento statale, ma introduce un diverso regime formativo applicabile solo dal nuovo anno accademico previsto dalla legge.
- La direttiva comunitaria meramente compilativa o di coordinamento, che riproduca previsioni già vigenti, non può essere invocata per fondare un nuovo diritto risarcitorio ove l'ordinamento interno abbia già attuato gli obblighi sostanziali in precedenza.
- Quando il giudice di merito abbia accertato che il trattamento economico previsto per gli specializzandi è già stato corrisposto secondo la disciplina attuativa applicabile, non sussiste il presupposto per una ulteriore pretesa risarcitoria fondata sul preteso inadempimento statale alle direttive europee.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 20 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21491/2023 del 20/07/2023
- ordinanza_civile · 20 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21498/2023 del 20/07/2023
- ordinanza_civile · 20 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21505/2023 del 20/07/2023
- ordinanza_civile · 20 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21511/2023 del 20/07/2023
- ordinanza_civile · 20 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21517/2023 del 20/07/2023
- ordinanza_civile · 20 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21535/2023 del 20/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →