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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21690/2023 del 20/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

I ricorrenti avevano agito per ottenere il risarcimento del danno asseritamente patito a causa del mancato o tardivo recepimento nell'ordinamento italiano delle direttive comunitarie concernenti il compenso dovuto ai medici ammessi alle scuole di specializzazione universitaria. In primo grado la domanda era stata rigettata; la Corte d'appello di Roma aveva confermato il rigetto, ritenendo che i ricorrenti avessero già percepito gli importi previsti dalla borsa di studio introdotta dal d.lgs. n. 257/1991, atto che aveva già dato attuazione agli obblighi europei in tema di adeguata remunerazione. Con il ricorso per cassazione i medici hanno dedotto: 1) nullità della sentenza d'appello per mancanza o apparenza di motivazione, lamentando che la Corte territoriale avesse reso una motivazione sostanzialmente apparente; 2) violazione dell'art. 1173 c.c., dell'art. 288 TFUE e dei principi in materia di responsabilità dello Stato per mancato recepimento delle direttive, sostenendo che la direttiva 93/16 fosse innovativa e che il d.lgs. n. 368/1999 dovesse essere considerato il vero adeguamento dell'ordinamento italiano, con conseguente diritto al risarcimento per l'inadempimento statale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la motivazione della sentenza d'appello esisteva ed era logicamente comprensibile: il vizio di motivazione rilevante ai sensi dell'art. 132, n. 4, c.p.c. ricorre solo in caso di assenza totale o di motivazione talmente contraddittoria o incomprensibile da non rendere riconoscibile la ratio decidendi. Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo perché la questione era già stata decisa in modo conforme dalla giurisprudenza di legittimità: il recepimento delle direttive europee sulla remunerazione degli specializzandi era avvenuto con la l. n. 428/1990 e con il d.lgs. n. 257/1991, che aveva introdotto la borsa di studio; il d.lgs. n. 368/1999, applicabile solo dall'anno accademico 2006/2007, ha introdotto un diverso contratto di formazione specialistica, frutto di una successiva scelta discrezionale del legislatore nazionale e non del primo recepimento degli obblighi comunitari. Ne è seguita la conferma del rigetto della domanda risarcitoria e, in cassazione, il rigetto del ricorso, senza statuizione sulle spese per mancata difesa dell'amministrazione intimata; è stata inoltre attestata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    la nullità per difetto di motivazione ricorre solo quando la motivazione manchi del tutto o sia incomprensibile/logicamene inconciliabile, non quando sia semplicemente non condivisa

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    viene invocato come vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    viene invocato per dedurre la violazione di legge in relazione al preteso mancato recepimento delle direttive comunitarie

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    il ricorso è inammissibile quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza della Corte e i motivi non offrono argomenti per mutare orientamento

  • art. 1173 c.c.

    richiamato dai ricorrenti quale norma generale sulle fonti delle obbligazioni

  • art. 288 TFUE

    richiamato dai ricorrenti in tema di direttive e obblighi di recepimento

  • d.lgs. n. 257/1991

    ritenuto atto di recepimento già idoneo a dare attuazione agli obblighi europei sull'adeguata remunerazione degli specializzandi

  • d.lgs. n. 368/1999

    ritenuto non costituire il primo recepimento degli obblighi comunitari sulla remunerazione, ma introdurre un diverso ordinamento e un nuovo contratto di formazione applicabile solo dal 2006/2007

  • l. n. 428/1990

    indicata come parte del recepimento nazionale delle direttive in materia di medici specializzandi

  • l. n. 266/2005, art. 1, comma 300

    stabilisce che gli effetti delle nuove disposizioni del d.lgs. n. 368/1999 operano dall'anno accademico 2006/2007

  • d.p.r. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    richiamato per l'attestazione dei presupposti del raddoppio del contributo unificato

  • direttive CEE n. 75/362, n. 75/363, n. 82/76, n. 93/16

    le direttive sulla remunerazione degli specializzandi sono considerate già attuate in Italia con il d.lgs. n. 257/1991; la direttiva 93/16 è ritenuta compilativa e non innovativa quanto alla misura del compenso

Massime di principio

  • Il vizio di motivazione idoneo a determinare la nullità della sentenza sussiste solo se la motivazione manca integralmente o è talmente contraddittoria o incomprensibile da non consentire di individuare la ratio decidendi; non è sufficiente la mera non condivisibilità dell'argomentazione.
  • Nel giudizio di cassazione, il motivo ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. è inammissibile quando la sentenza impugnata si conformi a un orientamento di legittimità consolidato e il ricorso non offra argomenti seri e pertinenti per mutarlo.
  • In materia di medici specializzandi, il primo recepimento degli obblighi comunitari sull'adeguata remunerazione si è realizzato con il d.lgs. n. 257/1991; il successivo d.lgs. n. 368/1999 non integra il momento iniziale dell'adempimento statale, ma introduce un diverso regime formativo applicabile solo dal nuovo anno accademico previsto dalla legge.
  • La direttiva comunitaria meramente compilativa o di coordinamento, che riproduca previsioni già vigenti, non può essere invocata per fondare un nuovo diritto risarcitorio ove l'ordinamento interno abbia già attuato gli obblighi sostanziali in precedenza.
  • Quando il giudice di merito abbia accertato che il trattamento economico previsto per gli specializzandi è già stato corrisposto secondo la disciplina attuativa applicabile, non sussiste il presupposto per una ulteriore pretesa risarcitoria fondata sul preteso inadempimento statale alle direttive europee.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRisarcimento e indennizzo
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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