Cassazione Penale, Sentenza n. 36301/2022 del 26/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto di sequestro preventivo della somma di € 699.990,00 per il delitto di ricettazione. Il ricorrente denunciava: 1) violazione di legge per mancata individuazione del reato presupposto e insufficienza probatoria (unico indizio sarebbe stato il fiuto positivo del cane poliziotto e la somma trovata nel vano portaoggetti), 2) carenza di motivazione riguardo al sequestro dell'autovettura e mancata considerazione delle istanze di dissequestro presentate, 3) assenza di valutazione del periculum in mora e della proporzionalità del vincolo.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto presente il fumus delicti per ricettazione sulla base della convergenza di indici: denaro occultato in doppiofondo del veicolo intestato e in uso al ricorrente, modifica strutturale del mezzo (doppiofondo), mancanza di giustificazioni plausibili sulla provenienza della somma, insufficiente capienza reddituale del ricorrente, esito positivo dell'accertamento cinofilo che rende plausibile l'uso del veicolo per traffici illeciti, e la consapevolezza del ricorrente circa l'occultamento. Il periculum in mora è stato ritenuto adeguatamente motivato alla luce della fungibilità del denaro e del rischio di dispersione e possibile destinazione al circuito illecito; la finalità cautelare con riferimento alla confisca del profitto del reato è stata riconosciuta rilevante (applicazione di art. 321, co. 2 c.p.p.). Il provvedimento ha escluso che l'autovettura fosse oggetto del vincolo richiesto (il petitum cautelare riguardava soltanto la somma). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 321 cod. proc. pen.
art. 321, comma 2, cod. proc. pen.
La Corte ha riqualificato l'esigenza cautelare come finalizzata alla confisca del profitto del reato e ha ritenuto che il sequestro preventivo sia giustificato per evitare la dispersione della somma, data la fungibilità del denaro e il rischio di immissione nel circuito illecito
art. 27 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla procedura di convalida del sequestro; la Corte ha osservato che le istanze difensive presentate nelle fasi di convalida non hanno invalidato la motivazione del provvedimento cautelare definitivo
delitto di ricettazione (art. 648 c.p.)
La pronuncia conferma che per il fumus della ricettazione non è necessario accertare in ogni suo estremo il reato presupposto: è sufficiente la convergenza di indizi logici che rendano plausibile la provenienza illecita della somma (occultamento, mancanza di giustificazione, capacità reddituale incompatibile, modalità di occultamento)
Massime di principio
- Il semplice ritrovamento di ingenti somme di denaro, occultate in modi indicativi (es. doppiofondo), associato all'assenza di plausibile giustificazione e a capacitaà reddituali incompatibili, può costituire fumus per il reato di ricettazione anche senza l'accertamento del reato presupposto.
- Riscontri di natura indiziaria convergenti (modifica del veicolo, occultamento, comportamento del soggetto, accertamento cinofilo positivo, percorso di viaggio incongruo rispetto alla somma trasportata) aumentano la pregnanza probatoria richiesta per il sequestro preventivo.
- Il periculum in mora per il sequestro di denaro viene frequentemente giustificato dalla fungibilità del mezzo e dal rischio di dispersione/immissione nel circuito illecito; la finalità può essere collegata alla successiva confisca del profitto del reato (art. 321 c.p.p.).
- La misura cautelare deve essere motivata specificamente; se la domanda cautelare riguarda solo la somma, il veicolo non è di per sé vincolabile se non richiesto o motivato distintamente.
- In casi analoghi, la difesa dovrebbe proporre elementi contrari concreti (es. prove documentali sulla provenienza lecita del denaro, giustificazioni reddituali, mancanza di modifiche strutturali o di occultamento) e porre esplicitamente questioni di proporzionalità e di periculum in mora al fine di contrastare il sequestro.
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