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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23360/2025 del 23/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 10/09/2024 che aveva rigettato la richiesta di ammissione a misura alternativa alla detenzione (pena di 9 mesi) sostenendo l'irreperibilità della ricorrente. La Chiesi deduce violazione di legge processuale contestando la modalità di notificazione del decreto di fissazione dell'udienza del 16/06/2024: il decreto era stato notificato al difensore ai sensi dell'art.161, comma 4, cod. proc. pen. per impossibilità di eseguire la notifica nel domicilio da lei eletto (Campo Nomadi), mentre successivamente l'ordinanza risultò notificata direttamente a lei nel nuovo domicilio (Via Fratelli Cairoli 34). La ricorrente sostiene quindi che fosse effettivamente reperibile e che la notifica diretta avrebbe dovuto essere eseguita.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per censura manifestamente infondata. Ha rilevato che al momento della fissazione dell'udienza e della relativa notifica la ricorrente aveva eletto domicilio al Campo Nomadi (Strada Statale Nord n.93) e non era stata reperita dai Carabinieri; la notifica è quindi stata legittimamente eseguita al difensore ai sensi dell'art.161, comma 4, cod. proc. pen. La comunicazione del nuovo domicilio (Via Fratelli Cairoli n.34) è intervenuta solo il 12/09/2024, successivamente all'udienza e alle notifiche contestate, per cui non può essere opposta a giustificazione della mancata notificazione personale del decreto. Per tali ragioni l'impugnazione è inammissibile. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di €3.000,00 alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. e richiamando la sentenza n.186/2000 della Corte costituzionale.

Norme richiamate

  • art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

    Consente la notificazione al difensore quando gli ufficiali non possono eseguire la notifica nel luogo di elezione del domicilio; applicata perché l'elezione di domicilio nel Campo Nomadi risultò inidonea e la ricorrente non fu reperita.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente l'onere delle spese e il versamento di somme alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicato per imporre alla ricorrente il pagamento di spese e €3.000,00.

  • Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n.186

    Richiamata per precisare che, pur non sussistendo elementi da ritenere che la parte abbia agito con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la declaratoria di inammissibilità può comunque comportare gli oneri indicati dall'art.616.

Massime di principio

  • Chi elegge domicilio deve comunicare tempestivamente ogni trasferimento: la mancata comunicazione può rendere legittima la notifica al difensore ai sensi dell'art.161(4) quando l'elezione si riveli inidonea.
  • La notificazione al difensore è valida se è accertata l'impossibilità di eseguire la notifica presso il domicilio eletto; la successiva reperibilità in diversa sede non invalida retroattivamente la notifica già correttamente eseguita.
  • L'irreperibilità del richiedente può precludere l'accesso a misure alternative alla detenzione che richiedono la continua reperibilità e il rispetto di obblighi di controllo.
  • Per contestare la modalità di notifica occorre provare che il giudice fosse già a conoscenza del nuovo domicilio prima dell'atto o che la notifica al difensore non fosse giustificata da un'effettiva impossibilità materiale.
  • La dichiarazione di inammissibilità di un ricorso può comportare condanna alle spese e somme a favore della Cassa delle ammende anche in assenza di colpa grave; l'eventuale mancanza di dolo o colpa non esclude automaticamente tali oneri.

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