Cassazione Civile, Ordinanza n. 14700/2022 del 10/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il giudizio trae origine dal rigetto, da parte del Tribunale di Milano, delle domande di un cittadino senegalese volte ad ottenere lo status di rifugiato, in subordine la protezione sussidiaria e, in ulteriore subordine, il permesso di soggiorno per motivi umanitari. Avverso il decreto il soccombente proponeva ricorso per cassazione con tre motivi. La Corte, tuttavia, non entra nel merito di tali motivi: rileva d'ufficio che la procura speciale conferita al difensore per il ricorso ex art. 35-bis d.lgs. n. 25/2008 non era conforme al requisito di specialità, perché pur recando gli estremi del decreto impugnato e la data di rilascio successiva al provvedimento, non conteneva una certificazione esplicita, da parte del difensore, della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del decreto. La procura si limitava ad attestare l'autenticità della firma del conferente. In base all'interpretazione dell'art. 35-bis, comma 13, resa dalle Sezioni Unite, tale mancanza comporta l'inammissibilità del ricorso. Il Ministero intimato non ha svolto difese nel merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, senza esaminare i tre motivi di impugnazione, per difetto di valida certificazione della data di conferimento della procura speciale richiesta dall'art. 35-bis, comma 13, del d.lgs. n. 25/2008. Ha inoltre rilevato che non vi era luogo a provvedere sulle spese, perché il Ministero non si era costituito con difese, e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008
procura speciale per il ricorso per cassazione; certificazione della data di rilascio successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato
per il ricorso per cassazione nei procedimenti in materia di protezione internazionale la procura speciale deve contenere espressamente la data di rilascio successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e il difensore deve certificarla; la mancata certificazione comporta inammissibilità
artt. 83 e 365 c.p.c.
ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale
costituiscono il parametro ordinario rispetto al quale l'art. 35-bis, comma 13, introduce un requisito speciale di posteriorità della data e di relativa certificazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
ulteriore importo a titolo di contributo unificato
in caso di definizione del giudizio con esito processualmente sfavorevole per il ricorrente, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo dovuto
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto
art. 3 Cost.
richiamato nel vaglio di costituzionalità dell'art. 35-bis, comma 13, senza ravvisare contrasto
art. 10 Cost.
richiamato nel vaglio di costituzionalità dell'art. 35-bis, comma 13, senza ravvisare contrasto
art. 24 Cost.
richiamato nel vaglio di costituzionalità dell'art. 35-bis, comma 13, senza ravvisare contrasto
art. 111 Cost.
richiamato nel vaglio di costituzionalità dell'art. 35-bis, comma 13, senza ravvisare contrasto
art. 117, primo comma, Cost.
richiamato in relazione a parametri sovranazionali ed eurounitari, senza ravvisare contrasto
art. 28 direttiva 2013/32/UE
richiamato quale parametro eurounitario nel vaglio di costituzionalità
art. 46, par. 11, direttiva 2013/32/UE
richiamato quale parametro eurounitario nel vaglio di costituzionalità
artt. 46, 18 e 19, par. 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
richiamati quale parametro eurounitario nel vaglio di costituzionalità
artt. 6, 1.3 e 14 CEDU
richiamati quale parametro convenzionale nel vaglio di costituzionalità
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso i decreti emessi nei procedimenti disciplinati dall'art. 35-bis d.lgs. n. 25/2008, la procura speciale deve essere rilasciata successivamente alla comunicazione del provvedimento impugnato e tale posteriorità deve risultare espressamente dalla certificazione del difensore.
- La sola indicazione della data di rilascio della procura non è sufficiente se il difensore non certifica in modo specifico che quella data è successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato.
- La mancata certificazione richiesta dalla norma speciale integra una causa di inammissibilità del ricorso per cassazione.
- Il controllo della Corte sull'ammissibilità del ricorso può fondarsi direttamente sulla verifica della conformità formale della procura ai requisiti speciali previsti per la materia della protezione internazionale.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e la parte intimata non svolge difese, non vi è luogo a pronuncia sulle spese di lite, mentre resta dovuto l'ulteriore contributo unificato se ne ricorrono i presupposti di legge.
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