Cassazione Penale, Ordinanza n. 02846/2026 del 23/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolemici dopo un sinistro stradale. I motivi riguardavano: 1) asserita violazione degli artt. 186, comma 7, cod. strada, 192 e 530, comma 2, c.p.p., con motivazione illogica, contraddittoria e omessa valutazione di punti decisivi, contestando la prova che l'imputato fosse alla guida e che avesse rifiutato volontariamente l'esame; 2) errata applicazione dell'art. 186, comma 7, cod. strada sul profilo soggettivo, deducendo la non volontarietà del rifiuto; 3) erronea esclusione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 4) difetto di motivazione sul trattamento sanzionatorio e sulla mancata riduzione della pena; 5) omessa declaratoria della prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi due motivi mirassero a una rivalutazione del fatto e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità; ha ritenuto correttamente motivata l'esclusione della particolare tenuità del fatto per il disvalore concreto della condotta e per il pericolo creato; ha reputato adeguata la motivazione sulla pena, prossima al minimo edittale, anche in considerazione dei precedenti penali dell'imputato, tra cui uno analogo; ha escluso la prescrizione applicando il regime sospensivo introdotto dalla legge Orlando ai fatti commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, con conseguente mancato decorso del termine massimo alla data della sentenza d'appello. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186, comma 7, cod. strada
Integra il reato il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolemici; la Corte considera correttamente accertato, in fatto, il rifiuto volontario dopo la guida del veicolo e il sinistro.
art. 192 c.p.p.
Le censure sull'attendibilità e sulla prova sono state considerate come richiesta di rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in cassazione se la motivazione di merito è congrua.
art. 530, comma 2, c.p.p.
Invocato dalla difesa per sostenere l'insufficienza della prova; la Corte esclude che vi fossero i presupposti per l'assoluzione, richiamando la valutazione di merito.
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità è stata esclusa per il rilevato disvalore oggettivo della condotta e il pericolo creato, con motivazione ritenuta immune da vizi logici.
art. 132 c.p.
Richiamato unitamente all'art. 133 c.p. per censurare la pena; la Corte ritiene sufficiente la motivazione che individui gli elementi ritenuti rilevanti.
art. 133 c.p.
La determinazione della pena è stata giudicata congrua perché basata su criteri pertinenti, tra cui i precedenti penali dell'imputato.
art. 159, commi 2, 3 e 4, c.p.
La sospensione del corso della prescrizione prevista dal testo introdotto dalla legge n. 103/2017 è applicabile ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019.
legge 23 giugno 2017, n. 103
La cd. legge Orlando è richiamata per il regime di sospensione della prescrizione applicabile al fatto, commesso nel 2019.
legge 27 novembre 2021, n. 134, art. 2, comma 1, lett. a)
La Corte richiama le modifiche intervenute ma afferma la perdurante applicabilità del regime sospensivo per i fatti commessi nel periodo intermedio.
art. 544 c.p.p.
È usato come riferimento per individuare i termini di decorrenza della sospensione della prescrizione tra primo e secondo grado.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili le censure che, sotto l'apparente deduzione di violazioni di legge o vizi motivazionali, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove, quando la sentenza di merito abbia fornito motivazione congrua e non manifestamente illogica.
- Il reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolemici richiede l'accertamento del fatto della guida e del rifiuto volontario: se tali profili sono stati accertati dai giudici di merito sulla base di testimonianza e ulteriori emergenze, la censura difensiva non può essere trasformata in un riesame del merito.
- La particolare tenuità del fatto può essere esclusa valorizzando il concreto disvalore della condotta, il pericolo creato e i sintomi manifesti riscontrati dagli operanti; una motivazione coerente con tali elementi resiste al sindacato di legittimità.
- La motivazione sul trattamento sanzionatorio è sufficiente quando il giudice indichi gli elementi ritenuti rilevanti ai sensi dell'art. 133 c.p.; non è ammissibile in cassazione una mera richiesta di diversa valutazione della congruità della pena, se la determinazione non è arbitraria o manifestamente illogica.
- Per i reati commessi nel periodo di applicazione della legge n. 103/2017, la sospensione del corso della prescrizione introdotta da quella disciplina continua ad operare anche dopo le modifiche successive, con conseguente necessità di computare i relativi periodi sospensivi nel calcolo del termine prescrizionale.
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