Sentenza n. 1147/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento di Foglio di -OMISSIS-/2^/2024, emesso dal Questore della Provincia di Lodi in data 19-2-2024 e notificato al ricorrente in data 6-3-2024; - della comunicazione del Comando Stazione Carabinieri di -OMISSIS- del 13-2-2024, non pervenuta al ricorrente; - della nota datata 15-3-2023 del Dirigente la Divisione di Polizia Anticrimine della Questura di Lodi, con la quale veniva rigettata la richiesta di accesso agli atti formulata dall''odierno ricorrente e relativa ai due episodi menzionati nel provvedimento oggi qui gravato - di ogni atto presupposto, connesso, strumentale o conseguenziale, anche allo stato non noto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: foglio di via obbligatorio adottato dal Questore di Lodi, con intimazione di lasciare il territorio comunale, nonché diniego di accesso agli atti
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatario misura prefettizia)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il foglio di via obbligatorio adottato dal Questore, deducendo, tra l'altro, la violazione delle garanzie partecipative di cui agli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990; la violazione degli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 159/2011 e dell'obbligo di motivazione; difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, falsità dei presupposti, genericità, illogicità e contraddittorietà dell'atto; nonché l'illegittimità del diniego di accesso alla documentazione richiamata dall'amministrazione. Il provvedimento si fondava sulla presenza di denunce per appropriazione indebita e per molestia o disturbo alle persone mediante atti di esibizionismo nei confronti di una minore. Dagli atti risultava, tuttavia, che il procedimento per appropriazione indebita era stato archiviato nel 2018 per infondatezza della notizia di reato e che, quanto all'episodio di molestia del 2021, il ricorrente non era stato riconosciuto quale autore del fatto e il procedimento era stato successivamente archiviato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il foglio di via obbligatorio. Ha ritenuto insufficiente la motivazione del provvedimento, poiché la mera esistenza di denunce, peraltro seguite da archiviazione, non dimostrava la sussistenza dei presupposti sostanziali per l'applicazione della misura di prevenzione. La circostanza che una telecamera comunale avesse individuato un'autovettura di proprietà del ricorrente non consentiva di identificare quest'ultimo come autore della condotta denunciata. L'episodicità dei fatti, l'assenza di condanne penali e il mancato riconoscimento del ricorrente escludevano una dimostrata abituale dedizione alla commissione dei reati rilevanti ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. n. 159/2011. Il Collegio ha richiamato il significato del requisito della “dedizione”, incompatibile con la mera menzione di denunce prive di ulteriori elementi indicativi di una consolidata propensione del soggetto alla commissione di reati. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
artt. 7 e 8 l. 241/1990
Il ricorrente ne ha dedotto la violazione con riferimento alle garanzie di partecipazione procedimentale.
art. 3 l. 241/1990
L'obbligo di motivazione è stato ritenuto non adeguatamente assolto dal foglio di via obbligatorio.
artt. 22, 24, comma 6 e 7, e 25, comma 3, l. 241/1990
Disposizioni richiamate a fondamento della contestazione del diniego di accesso agli atti.
artt. 1 e 2 d.lgs. 159/2011
L'art. 1 individua le categorie di soggetti destinatari delle misure di prevenzione personali applicabili dal Questore; la loro applicazione richiede elementi di fatto idonei a dimostrare, tra l'altro, l'abituale dedizione alla commissione di determinati reati.
art. 646 c.p.
Norma relativa al procedimento per appropriazione indebita, risultato archiviato per infondatezza della notizia di reato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- L'adozione di una misura di prevenzione personale da parte del Questore richiede una motivazione concreta e individualizzata sulla riconducibilità dell'interessato a una delle categorie soggettive previste dall'art. 1 del d.lgs. n. 159/2011.
- La mera pendenza o menzione di denunce, soprattutto quando i relativi procedimenti siano stati archiviati, non è sufficiente a dimostrare la consolidata propensione o l'abituale dedizione alla commissione di reati richiesta per l'applicazione della misura di prevenzione.
- L'individuazione di un'autovettura riconducibile al destinatario della misura non dimostra, in assenza dell'identificazione della persona, che il proprietario sia l'autore della condotta denunciata.
- L'episodicità dei fatti, il mancato riconoscimento dell'interessato quale autore della condotta e l'assenza di condanne penali costituiscono elementi incompatibili, se non adeguatamente superati da ulteriori dati, con il giudizio di abituale dedizione necessario per il foglio di via obbligatorio.
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