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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11169/2026 del 24/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto la rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis c.p.p. avverso la sentenza del Tribunale di Asti del 24/06/2022, divenuta definitiva l'8/11/2022, per il reato di furto. Ha sostenuto di non aver avuto conoscenza effettiva della sentenza di condanna perché tutte le notifiche erano state perfezionate presso lo studio del difensore d'ufficio con il quale non aveva contatti, e ha affermato di aver appreso dell'esistenza della condanna solo il 6/08/2025, in occasione della notifica del decreto di fissazione dell'udienza per la revoca della sospensione condizionale. La Corte di appello ha invece fissato il dies a quo al 6/03/2025, data in cui il ricorrente ha patteggiato in altro procedimento e in quella sede è stata discussa la recidiva riferita proprio alla condanna di Asti, ritenendo che in tale contesto il ricorrente avesse avuto conoscenza degli elementi essenziali del giudicato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che la Corte d'appello ha motivatamente fissato il dies a quo al 6/03/2025, quando nel procedimento di patteggiamento è emersa e dibattuta la recidiva collegata alla sentenza di Asti, per cui il ricorrente e il suo difensore avrebbero avuto piena conoscenza dell'esistenza e degli elementi essenziali del giudicato (autorità giudicante, data di pronuncia, titolo di reato e data del fatto) anche sulla base del certificato penale in atti. Poiché l'istanza di rescissione è stata proposta oltre il termine perentorio previsto dall'art. 629-bis, comma 2, c.p.p., il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 629-bis cod. proc. pen.

    Il termine per proporre l'istanza di rescissione del giudicato decorre dalla "precisa ed effettiva cognizione" degli elementi essenziali della sentenza da parte dell'interessato (autorità giudicante, data di pronuncia, titolo di reato, condanna). Il termine è perentorio e la domanda proposta oltre il dies a quo stabilito è inammissibile.

  • Cassazione, sent. n. 14510/2025 (richiamata)

    Principio interpretativo citato: il dies a quo coincide con la conoscenza effettiva e precisa, da parte dell'interessato, degli estremi del provvedimento che ha definito il giudizio. Serve la conoscenza degli elementi essenziali della sentenza, non una mera consapevolezza generica.

Massime di principio

  • Il termine per chiedere la rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis c.p.p. decorre dal momento in cui l'interessato ha effettiva e precisa conoscenza degli elementi essenziali della sentenza (autorità giudicante, data della pronuncia, titolo del reato e contenuto della condanna).
  • La conoscenza può ritenersi acquisita anche quando il giudicato emerge in altro procedimento (es. nell'ambito di un patteggiamento) se in quella sede sono stati esaminati ed erano noti gli elementi essenziali della sentenza precedente.
  • La semplice ricezione di atti non è sufficiente a far decorrere il termine se l'interessato dimostra di non averne avuto effettiva conoscenza; tuttavia è onere del ricorrente provare la mancata conoscenza effettiva (es. assenza di contatti con il difensore presso il cui studio sono pervenute le notifiche).
  • Se il dies a quo è fissato su basi documentate (verbali, certificato penale, dibattito processuale in altra causa) la contestazione della decorrenza richiede elementi probatori chiari per essere accolta.
  • In situazioni simili è consigliabile agire tempestivamente: verificare le notifiche, richiedere copie degli atti, conservare certificati penali e documentazione del procedimento in cui eventualmente è emersa la conoscenza, e proporre l'istanza di rescissione appena si acquisisce conoscenza effettiva degli elementi essenziali del giudicato.

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