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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25937/2026 del 29/09/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

L’Agenzia delle entrate aveva emesso nei confronti del contribuente l’avviso n. T9B01NP02418, relativo all’anno d’imposta 2007, accertando ricavi non dichiarati e liquidando maggiori IRPEF, IRAP e IVA, oltre a sanzioni e interessi. L’accertamento traeva origine da un’indagine penale per favoreggiamento della prostituzione, concernente l’attività volta a far pubblicare su riviste e siti internet annunci relativi a prestazioni sessuali a pagamento. Il contribuente aveva impugnato l’avviso davanti alla Commissione tributaria provinciale di Milano, che aveva accolto il ricorso rilevando l’assoluzione in sede penale. In appello, la Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva riformato tale decisione, giudicando irrilevante una sentenza relativa a un diverso anno d’imposta e ritenendo corretto l’operato dell’Ufficio. Con il primo motivo di cassazione, il contribuente deduceva, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 32 e 33 del d.P.R. n. 600/1973 e degli artt. 51 e 52 del d.P.R. n. 633/1972, contestando la formazione della prova e sostenendo che l’Ufficio non avesse dimostrato la percezione dei maggiori ricavi; aggiungeva che la presenza del suo nome nei contratti degli inserzionisti non provava l’incasso delle percentuali attribuitegli dall’Agenzia. Con il secondo motivo deduceva la violazione del giudicato interno formatosi sulla sentenza definitiva relativa all’anno d’imposta 2006, sostenendo che, poiché la verifica fiscale riguardava il triennio 2006-2008, quella decisione dovesse spiegare efficacia anche per l’anno 2007. Prima della decisione, il 3 giugno 2026, il contribuente ha depositato istanza di estinzione e cessazione della materia del contendere, insieme alla documentazione attestante la definizione agevolata dei carichi ai sensi dell’art. 1 della legge n. 197/2022 e il pagamento dell’unica rata.

La decisione

La Corte non ha esaminato nel merito i due motivi di ricorso. Ha verificato che la documentazione relativa alla definizione agevolata e al pagamento riguardasse proprio l’avviso oggetto del giudizio, rilevando la corrispondenza tra il carico definito e l’avviso impugnato. In ragione della definizione e del pagamento dell’importo dovuto, ha dichiarato estinto il giudizio e cessata la materia del contendere. Ha posto le spese a carico di chi le aveva anticipate. Ha inoltre escluso il versamento dell’ulteriore contributo unificato, poiché tale misura è applicabile, secondo la Corte, nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione e non nel caso di estinzione qui dichiarato.

Norme richiamate

  • art. 1, L. n. 197/2022

    Pertanto, può - in presenza della documentazione relativa al condono - dichiararsi l’estinzione del giudizio.

    La documentata definizione agevolata del carico relativo all’avviso controverso consente di dichiarare estinto il giudizio; il pagamento dell’importo dovuto determina inoltre la cessazione della materia del contendere.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Non ricorrono, infine, i presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. 12/11/2015, n. 23175; Cass. 28/05/2020, n. 10140).

    L’ulteriore contributo unificato ha natura eccezionale e sanzionatoria e non può essere esteso oltre i casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione; non è quindi dovuto quando il giudizio è dichiarato estinto.

Massime di principio

  • Quando la documentazione prova che la definizione agevolata ha riguardato il carico corrispondente all’atto impugnato, la Corte può dichiarare estinto il giudizio; il pagamento dell’importo dovuto comporta altresì la cessazione della materia del contendere.
  • L’ulteriore contributo unificato previsto per l’impugnazione ha natura eccezionale e sanzionatoria e non è suscettibile di estensione oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità; non trova applicazione in caso di estinzione del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi

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