Cassazione Penale, Sentenza n. 40023/2022 del 21/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza d'appello che, confermando la sentenza di primo grado, lo ha ritenuto responsabile di bancarotta fraudolenta per distrazione di circa 443.000 euro. Due sono i motivi dedotti: (1) violazione degli artt. 178, 179, 521 e 522 c.p.p. per presunta discordanza tra il capo di imputazione (amministratore di fatto della società fallita) e la qualificazione data in sentenza (condanna quale marito/beneficiario delle somme distratte), con conseguente ipotesi di mutamento del fatto; (2) violazione dell'art. 232 l. fall. perché la condotta andrebbe ricondotta al reato meno grave di ricettazione prefallimentare, non a bancarotta fraudolenta, in assenza di prova che l'imputato abbia indotto la moglie a trasferire le somme e per la mancata indicazione di finalità del pagamento verso altre società familiari
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che non vi sia stato un mutamento radicale del fatto contestato: la diversa qualificazione soggettiva (amministratore di fatto vs concorrente esterno/beneficiario) non ha inciso sull'oggetto della difesa, essendo il ricorrente stato messo nelle condizioni di difendersi in tutte le fasi processuali; la giurisprudenza consente tale ricostruzione purché rimanga immutata l'azione distrattiva ascritta. Sul secondo motivo la Corte l'ha dichiarato inammissibile e, comunque, infondato: la fattispecie di ricettazione prefallimentare opera solo in assenza di accordo con l'imprenditore fallito; i giudici hanno invece accertato il concorde agire dei coniugi e la natura "di famiglia" delle società beneficiarie, ricondotto quindi il fatto al concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale. Inoltre il motivo non era stato sollevato in appello, essendo proposto solo in cassazione, e il ricorso non ha confutato la valutazione probatoria della corte d'appello. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
artt. 178, 179, 521, 522 c.p.p.
Riferite al principio di correlazione tra imputazione e sentenza: la Corte interpreta queste norme nel senso che la condanna per un diverso ruolo soggettivo non viola il principio salvo che non ci sia una trasformazione radicale del fatto che pregiudichi la difesa; rileva la concreta capacità dell'imputato di affrontare il nuovo oggetto processuale
art. 232 l. fall.
Norma sulla ricettazione prefallimentare: la Corte richiama che tale reato si configura solo in mancanza di un accordo con l'imprenditore fallito; se invece c'è accordo o concorso, si parla di concorso in bancarotta fraudolenta
art. 216 e art. 223 l. fall.
Richiamate come norme che disciplinano il concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale: dove sussiste un accordo tra il fallito e terzi le condotte rientrano in tali disposizioni, non nell'art. 232
art. 23, comma 8, decreto-legge 28/10/2020 n.137 (convertito)
Citata solo in relazione alla richiesta di discussione orale, disciplina processuale eccezionale sulle modalità di trattazione del ricorso
disp. att. cod. proc. pen. art. 173, comma 1
Richiamata per i limiti di impugnazione in cassazione; la Corte segnala che il ricorso è stato proposto nei limiti previsti da questa norma
Massime di principio
- La modifica della qualificazione soggettiva (es. da amministratore di fatto a concorrente esterno/beneficiario) non comporta di per sé violazione del principio di correlazione imputazione-sentenza se non c'è una trasformazione radicale del fatto e se l'imputato ha potuto concretamente difendersi sul nuovo oggetto
- Il reato di ricettazione prefallimentare (art. 232 l. fall.) si configura solo in assenza di un accordo con l'imprenditore fallito: l'esistenza di un accordo o di un'azione concordata conduce invece all'inquadramento come concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale
- In cassazione è essenziale confrontarsi con la valutazione probatoria del giudice di merito: argomentazioni generiche o non pertinenti alla motivazione impugnata sono destinate all'inammissibilità o al rigetto
- Questioni o linee difensive non sollevate nei gradi precedenti (es. in appello) possono risultare inammissibili o comunque difficili da far valere in cassazione
- Per prevenire rischi processuali, chi è imputato deve essere messo nelle condizioni di conoscere l'oggetto reale della contestazione: la difesa efficace si valuta sulla base della concreta possibilità di replica nel corso del processo, non solo sul contenuto letterale del capo di imputazione
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