Cassazione Penale, Sentenza n. 29138/2024 del 18/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Richiesta di restituzione della somma di € 9.050, soggetta a sequestro probatorio nell'ambito di indagini a carico dell'indagato. Il ricorso articolava sette motivi: incompetenza territoriale del Tribunale di Como (si sarebbe dovuto decidere a Ravenna), violazioni di legge in relazione all'indicazione del reato (il GIP avrebbe indicato ricettazione ex art. 648 c.p. e non riciclaggio ex art. 648-quater c.p.), carenza di motivazione e di elementi concreti a fondamento del fumus, irragionevolezza temporale del vincolo ablativo, carenza di motivazione sulla pertinenzialità tra reato e denaro, insufficiente motivazione sulla necessità di mantenere il vincolo e omessa valutazione della provenienza lecita delle somme (capacità reddituale documentata del ricorrente e della consorte).
La decisione
Il ricorso è stato parzialmente accolto: è stata respinta la doglianza sulla competenza territoriale per essere tardiva (violazione del principio devolutivo), ma è stata invece accolta la censura di merito relativa alla mancata chiarezza e alla non giustificata applicazione del vincolo ex art. 648-quater c.p. sullo stesso importo già sottoposto a sequestro preventivo in Ravenna. La Corte ha rilevato l'incongruità e la contraddittorietà del mantenimento di un vincolo reale fondato su una diversa fattispecie (ricettazione) che non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 648-quater c.p. e ha disposto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Como per nuovo giudizio ai sensi dell'art. 324, comma 5, c.p.p.
Norme richiamate
art. 611 c.p.p.
Norma richiamata come criterio procedurale per la decisione del ricorso ex art. 612 c.p.p.; utilizzata per l'inquadramento processuale del gravame.
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
Richiamata quale criterio di motivazione richiesto per le impugnazioni avverso provvedimenti cautelari; i motivi del ricorso erano formulati in base a questa disposizione (esigenza di motivazione specifica in ordine alla sussistenza del vincolo e alla pertinenzialità).
art. 606, comma 3 c.p.p.
Richiamato assieme all'art. 609 c.p.p. per affermare il principio devolutivo: eccezioni di competenza territoriale devono essere dedotte nei termini processuali previsti, pena decadenza.
art. 609, comma 2 c.p.p.
Rilevato con riferimento al principio secondo cui talune eccezioni (es. competenza) devono essere sollevate tempestivamente; la mancata tempestiva deduzione ha comportato l'inammissibilità del primo motivo.
art. 648 c.p.
Norma sulla ricettazione; il GIP aveva indicato questa fattispecie come base dell'intervento ablativo, ma la Corte ha ritenuto che l'art. 648-quater c.p. non trova applicazione per le sole ipotesi di 648 c.p., rendendo insufficiente l'uso dell'art. 648-quater per giustificare il vincolo.
art. 648-quater c.p.
Norma collegata al regime di confisca per il reato di riciclaggio. La Corte ha osservato che l'art. 648-quater circoscrive l'applicabilità del vincolo ai prodotti/profitti di delitti indicati (648-bis, 648-ter, 648-ter.1) e non può essere esteso alla ricettazione di cui all'art. 648 c.p.; l'applicazione al caso concreto è risultata non giustificata e contraddittoria.
art. 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 c.p.
Richiamati quali fattispecie specifiche di riciclaggio/profitto illecito cui l'art. 648-quater c.p. indirizza la disciplina del sequestro/ confisca; la decisione distingue queste ipotesi dalla ricettazione ex art. 648 c.p.
art. 253, comma 1, c.p.p.
Richiamato dal ricorrente con riferimento all'onere motivazionale; la Corte ha valutato che la motivazione dell'ordinanza impugnata non chiariva adeguatamente il nesso tra reato e bene e la funzione del vincolo.
art. 324, comma 5, c.p.p.
Norma applicata per il rinvio del procedimento per nuovo giudizio al Tribunale competente; la Corte ha annullato l'ordinanza e rinviato il caso per una valutazione più adeguata del vincolo.
Massime di principio
- Un'eccezione di competenza territoriale va sollevata tempestivamente nel procedimento; dedurla tardivamente può comportare la sua inammissibilità per violazione del principio devolutivo.
- La misura di vincolo reale su beni già sottoposti a sequestro in altra indagine richiede una chiara e non contraddittoria motivazione circa la diversa funzione e la base normativa della nuova misura.
- L'art. 648-quater c.p. e le misure ad esso collegate sono applicabili nei casi previsti (prodotto/profitto di specifici reati di riciclaggio) e non possono essere estese automaticamente a fattispecie diverse come la ricettazione ex art. 648 c.p.
- Per mantenere un vincolo su somme di denaro occorre un convincente fumus delicti fondato su elementi concreti; motivazioni basate su congetture o su semplici coincidenze temporali e territoriali possono essere annullate.
- Se il difensore produce elementi sulla lecita provenienza del denaro (capacità reddituale, redditi documentati), il giudice deve affrontare e valutare espressamente tali elementi nella motivazione.
- In presenza di vizi di motivazione relativi alla pertinenzialità o alla necessità del vincolo, il rimedio è spesso l'annullamento con rinvio per nuovo esame da parte del giudice competente.
- La distinzione tra sequestro preventivo per reato attuale e mantenimento di vincolo per finalità di confisca postuma richiede che il giudice spieghi chiaramente quale funzione assuma la misura e su quale reato specifico si fondi.
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