Cassazione Penale, Sentenza n. 34562/2023 del 08/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione fondata su presunta violazione di norme processuali e nullità assoluta ex art. 179 c.p.p. per omessa o irregolare notificazione del decreto di citazione a giudizio in appello: il ricorrente sostiene che il domicilio da lui dichiarato all'atto dell'identificazione (Reggio Emilia, Fraz. Codemondo, Via del Quaresimo n. 56/1) e quello risultante dalla nomina dei difensori depositata in Procura erano diversi dall'indirizzo riportato nella sentenza di primo grado (Casalgrande, Via Aosta n. 58), presso il quale sarebbe stata notificata erratamente la citazione in appello
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e difetto di autosufficienza: il ricorso non ha chiarito con precisione i termini dell'error in procedendo né ha allegato il compendio documentale necessario (documenti non contenuti nel fascicolo di primo grado) che dimostrasse l'assenza di conoscenza dell'atto. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui chi deduce la nullità di una citazione non risultante dagli atti deve rappresentare di non aver avuto cognizione dell'atto e indicare elementi specifici per consentire accertamenti. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 699, comma 2, cod. pen.
art. 699, comma 2, codice penale
Norma sostanziale in base alla quale è stata qualificata la condotta relativa al possesso del coltello Karambit; la Corte di merito aveva dichiarato la colpevolezza del ricorrente per questa fattispecie
art. 4 L. n. 110/1975
art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110
Norma richiamata per la riqualificazione del porto delle residue armi da taglio; la Corte di merito ha ritenuto applicabile tale norma ad alcune armi sequestrate
art. 179 c.p.p.
art. 179 codice di procedura penale
Norma processuale relativa agli effetti della notifica della citazione a giudizio; il ricorrente invocava la nullità assoluta per omessa o irregolare notificazione ai sensi di questa disposizione
art. 616 c.p.p.
art. 616 codice di procedura penale
Norma che prevede la condanna alle spese processuali e, in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso per cassazione, la possibilità di condanna ad una somma a favore della Cassa delle ammende; la Corte l'ha applicata per irrogare la sanzione di euro 3.000
art. 23 d.l. n. 137/2020
art. 23 decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137
Norma regolamentare che ha autorizzato la trattazione scritta del procedimento; la corte ha disposto la trattazione scritta ai sensi di tale disposizione
Sez. U. n. 119 del 27/10/2004 (Palumbo)
Sezioni Unite, n. 119/2004
Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui chi deduce la nullità della citazione non risultante dagli atti deve provare di non aver avuto cognizione dell'atto e indicare elementi che consentano gli accertamenti d'ufficio
Sez. 6, n. 36612 del 19/11/2020 (Gresta)
Giurisprudenza conforme al principio sopra richiamato, utilizzata dalla Corte per motivare il rigetto per genericità e difetto di autosufficienza
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/6/2000
Corte Costituzionale, sentenza n. 186/2000
Richiamata in relazione ai presupposti per l'esclusione della condanna alla Cassa delle ammende; la Corte di cassazione ha ritenuto che non ricorressero le condizioni previste da tale pronuncia per esonerare il ricorrente
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione che deduca la nullità di una citazione o della sua notificazione non risultante dagli atti di causa deve essere documentato: non basta l'affermazione generica della mancata notifica
- Chi invoca la nullità deve rappresentare di non aver avuto cognizione dell'atto e indicare elementi specifici (es. documenti d'identificazione, modulistica di nomina, ricevute) che permettano al giudice di svolgere accertamenti d'ufficio
- Se la doglianza riguarda fatti o documenti non contenuti nel fascicolo di primo grado, il ricorrente deve allegare detti documenti in cassazione per evitare il vizio di autosufficienza
- La mancata precisione sui termini dell'error in procedendo e la mancanza di prova documentale comportano l'inammissibilità del ricorso per genericità e difetto di autosufficienza
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione il rimedio pratico è spesso la condanna alle spese e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., all'obbligo di versamento a favore della Cassa delle ammende, salvo condizioni ostative richiamate dalla giurisprudenza costituzionale
- Per casi simili, è consigliabile allegare fin da subito copia degli atti identificativi e di ogni comunicazione relativa al domicilio e alle notifiche (verbali d'identificazione, atti di nomina depositati, ricevute) e descrivere con precisione i fatti entro il ricorso
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