Sentenza n. 3402/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento della delibera della G.R. 800 del 29/12/2023 (pubblicata sul BURC n. 1 del 2/1/2024) che ha assegnato i volumi massimi di prestazioni e i correlati limiti di spesa alla strutture private accreditate per l' assistenza specialistica ambulatoriale per l' esercizio 2023 e – in via provvisoria – per il 2024, nonché per l'annullamento di tutti gli atti, ancorché interni o non noti, comunque connessi, presupposti e/o consequenziali;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera regionale di assegnazione dei volumi massimi di prestazioni e dei correlati limiti di spesa alle strutture private accreditate per l'assistenza specialistica ambulatoriale per gli esercizi 2023 e, provvisoriamente, 2024
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato la delibera della Giunta regionale della Campania n. 800 del 29 dicembre 2023, pubblicata sul BURC del 2 gennaio 2024, chiedendone l'annullamento insieme agli atti connessi, presupposti e consequenziali. Nel corso del giudizio, la Regione ha adottato la deliberazione n. 735 del 21 dicembre 2024, con la quale sono stati integrati i limiti di spesa delle case di cura per gli esercizi 2023 e 2024, subordinatamente alla rinuncia ai contenziosi pendenti. In data 27 gennaio 2026 le ricorrenti hanno dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del ricorso, chiedendo la compensazione delle spese di lite.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. La dichiarazione delle ricorrenti è stata ritenuta specifica e univoca e, in applicazione del principio dispositivo, ha impedito al giudice di decidere la controversia nel merito, poiché il giudizio resta nella disponibilità della parte che lo ha instaurato fino alla spedizione della causa in decisione. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito in rito e della soluzione transattiva connessa.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse
La sopravvenuta carenza di interesse, dichiarata specificamente e univocamente dalla parte ricorrente prima della decisione, comporta l'improcedibilità del ricorso.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato nella sentenza unitamente all'art. 35 c.p.a.; il testo non esplicita una specifica applicazione autonoma della disposizione.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, il principio dispositivo comporta che il giudizio rimanga nella disponibilità della parte che lo ha instaurato; una dichiarazione specifica e univoca di sopravvenuta carenza di interesse, resa prima della spedizione della causa in decisione, impedisce la decisione nel merito e determina l'improcedibilità del ricorso.
- La sopravvenuta carenza di interesse può derivare anche da una soluzione transattiva o da un provvedimento amministrativo successivo che abbia eliminato l'interesse alla coltivazione dell'impugnazione; in tal caso il giudizio va dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
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