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Sentenza

Sentenza n. 4409/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202508991

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Sentenza del TAR Liguria che aveva ordinato al Ministero la costituzione della carta elettronica del docente e aveva liquidato in euro 500,00 le spese del giudizio di primo grado

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente a tempo determinato)

Prevale il privato

La controversia

L'appellante aveva ottenuto dal Tribunale di La Spezia una sentenza passata in giudicato che ordinava al Ministero l'attribuzione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, con accredito di euro 2.500,00 riferito agli anni di servizio a tempo determinato. Poiché il Ministero non aveva dato esecuzione alla sentenza, l'interessato aveva promosso giudizio di ottemperanza dinanzi al TAR Liguria, che aveva accolto il ricorso ordinando la costituzione della carta entro sessanta giorni, ma aveva liquidato le spese del primo grado in soli euro 500,00, valorizzando il carattere seriale della controversia. L'appello era rivolto esclusivamente contro la quantificazione delle spese, ritenuta simbolica, inferiore ai minimi tariffari e lesiva del decoro professionale, con richiesta di liquidazione di euro 1.189,00 oltre accessori, spese generali e contributo unificato.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha ritenuto l'appello parzialmente fondato. Ha ricordato che la liquidazione delle spese processuali rientra nel potere discrezionale del giudice e che, di regola, non richiede una motivazione specifica quando sia applicata la regola della soccombenza; tuttavia, non possono essere liquidate somme meramente simboliche e lesive del decoro professionale. Nel caso concreto, la somma di euro 500,00 era inferiore ai valori tariffari del D.M. n. 147 del 2022, anche considerando la riduzione prevista dall'art. 4, comma 4, del medesimo decreto. La motivazione del TAR, invece, non è stata ritenuta apodittica, poiché la controversia era oggettivamente non complessa e seriale, alla luce dei numerosi precedenti analoghi. La sentenza di primo grado è stata quindi riformata limitatamente alle spese, rideterminate in euro 800,00, oltre accessori di legge e refusione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Le spese del grado d'appello sono state compensate in ragione dell'accoglimento solo parziale e della richiesta dell'appellante superiore all'importo riconosciuto.

Norme richiamate

  • D.M. n. 147/2022

    I valori tariffari costituiscono il parametro per la liquidazione delle spese processuali; la liquidazione non può scendere al di sotto di tali valori, anche tenendo conto della riduzione prevista dall'art. 4, comma 4.

  • art. 4, comma 4, D.M. n. 147/2022

    Consente la riduzione dei compensi, ma non legittima una liquidazione meramente simbolica o comunque inferiore ai valori minimi risultanti dall'applicazione della disciplina tariffaria.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore del difensore che si dichiari antistatario.

  • art. 2233 c.c.

    È richiamato quale fondamento della tutela del decoro professionale nella determinazione del compenso dell'avvocato.

Massime di principio

  • La liquidazione delle spese processuali rientra nella discrezionalità del giudice, ma non può tradursi nell'attribuzione di somme meramente simboliche o lesive del decoro professionale.
  • Quando il giudice applica la regola della soccombenza, non è normalmente necessaria una motivazione specifica sulla quantificazione delle spese; una motivazione è invece necessaria se intende discostarsi da tale regola.
  • La serialità e la non complessità oggettiva della controversia possono giustificare una liquidazione contenuta delle spese, ma non consentono di scendere al di sotto dei valori risultanti dall'applicazione dei parametri forensi, comprese le riduzioni consentite dalla disciplina tariffaria.
  • In caso di liquidazione delle spese inferiore ai parametri applicabili e non meramente simbolica, il giudice d'appello può riformare parzialmente la decisione e rideterminare equitativamente l'importo dovuto, mantenendo conto della serialità e della complessità effettiva della controversia.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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