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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28312/2022 del 19/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Strangis ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato il sequestro preventivo di €3.475 disposto dal G.I.P. nell'ambito di un procedimento per detenzione di sostanza stupefacente (marijuana). Il ricorrente deduceva carenza e insufficienza della motivazione: il denaro era stato rinvenuto in luogo diverso rispetto allo stupefacente e non sarebbe stata data prova del nesso specifico e stabile tra quella somma e il reato contestato (detenzione a fini di spaccio), per cui il sequestro di somme a fini di confisca richiede la dimostrazione che il denaro costituisca prodotto/profitto/prezzo o sia strumentale alla commissione del reato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo la motivazione del Tribunale del riesame inadeguata e insufficiente. Ha richiamato il principio secondo cui il sequestro preventivo di somme di denaro richiede la prova del nesso di pertinenzialità stabile e strutturale tra il denaro e il reato (ossia che il denaro sia prodotto/profitto/prezzo o strumento del reato) e non può fondarsi su mere supposizioni o su indizi generici. La Corte ha inoltre osservato che l'imputazione contestata è di detenzione (non di cessione) e che il provvedimento non ha richiamato la disciplina della confisca allargata (art. 240-bis). Per tali ragioni la Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione.

Norme richiamate

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Disciplina i presupposti per il sequestro preventivo: necessita il pericolo che la libera disponibilità della cosa possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato ovvero agevolare commissione di altri reati; applicato per richiedere prova del pericolo concreto e del nesso di pertinenzialità.

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Limita il ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di riesame/misure cautelari alla violazione di legge; la Corte ha ritenuto riconducibile a tale nozione la carenza motivazionale radicale.

  • art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma che punisce i delitti relativi alle sostanze stupefacenti; nel caso era contestata la detenzione ai fini di spaccio, distinzione che incide sulla possibilità di ritenere il denaro come profitto del reato.

  • art. 240 cod. pen.

    Disciplina la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto; la Corte ha richiamato che per sequestrare somme occorre dimostrare che siano prodotto/profitto/prezzo o strumento del reato.

  • art. 240-bis cod. pen.

    Prevede la confisca 'allargata' per reati specifici; la sentenza osserva che il provvedimento impugnato non ha fatto riferimento a questa norma, rendendo inapplicabile la relativa disciplina nel caso concreto.

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato nelle imputazioni iniziali (concorso/partecipazione o forme di responsabilità), ma non decisivo rispetto al tema del nesso di pertinenzialità del denaro con il reato di detenzione.

Massime di principio

  • Per sequestrare preventivamente somme di denaro occorre dimostrare un nesso di pertinenzialità specifico, intrinseco e non meramente occasionale tra la somma e il reato: il denaro deve configurarsi come prodotto/profitto/prezzo o come strumento del reato.
  • La differenza tra detenzione a fini di spaccio e cessione (vendita) è rilevante: il sequestro/confisca del profitto è più agevolmente giustificabile se è contestata la vendita; con la sola detenzione non è automatico che il denaro rinvenuto costituisca profitto del reato.
  • Il giudice non può fondare il sequestro su supposizioni generiche o su indizi non ricostruiti in modo lineare: è necessaria una motivazione chiara che colleghi concretamente la somma al reato specifico.
  • Le dichiarazioni difensive (es. della famiglia) da sole non escludono il sequestro, ma l'organo giudicante deve valutare e motivare adeguatamente il loro valore probatorio e indicare riscontri oggettivi in caso di rifiuto.
  • Se si intende far leva sulla confisca 'allargata' (art. 240-bis) occorre espressa motivazione e riferimento alla norma; in sua assenza non è possibile applicare quella disciplina.
  • In casi analoghi è utile raccogliere elementi probatori che colleghino direttamente la somma all'attività di spaccio (es. movimenti bancari tracciabili, corrispondenza tra introiti e quantità/tempi di vendita, rinvenimento somme vicino a luoghi di cessione) per consentire il sequestro preventivo e la successiva confisca.

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