Cassazione Penale, Sentenza n. 22362/2023 del 23/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la conferma della condanna per concorso in rapina aggravata e porto di oggetto atto ad offendere. Il ricorrente, tramite difensore, ha dedotto: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per mancata valutazione e omessa considerazione delle contraddizioni nelle deposizioni testimoniali; 2) error nella qualificazione del fatto come tentata rapina impropria, sostenendo che la fattispecie richiede la completa "ablazione" della res e che, nel caso di specie, dovesse configurarsi concorso tra furto e minaccia (o che il fatto fosse insussistente per l'intervallo temporale tra sottrazione e fuga); 3) illegittimità della qualificazione di porto di oggetto atto ad offendere (forbice) poiché si tratterebbe di strumento di uso abituale per un soggetto senza fissa dimora; 4) censura sulla sussistenza della recidiva specifica, sull'eccessività della pena e sulla mancata applicazione del vincolo della continuazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e reiterativo rispetto a questioni già esaminate in sede di merito. Motivazioni principali: la confessione resa dall'imputato all'udienza di convalida costituisce elemento probatorio decisivo che rende superflua la disamina delle contraddizioni testimoniali; la giurisprudenza consente la configurazione del tentativo di rapina impropria quando, dopo atti idonei alla sottrazione non portati a compimento per cause indipendenti dalla volontà dell'agente, questi usa violenza o minaccia per assicurarsi l'impunità; nel caso concreto il ricorrente si era già impossessato di confezioni di formaggio ed era uscito dal supermercato, idoneo a dimostrare l'impossessamento al momento della condotta minacciosa; non è stata fornita giustificazione idonea per il porto della forbice e la recidiva e la determinazione della pena sono state adeguatamente motivate. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 606 comma terzo c.p.p.; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
Norma di rito che elenca i motivi di ricorso per cassazione (lett. b ed e) e disciplina l'inammissibilità dei ricorsi manifestamente infondati o reiterativi; la corte l'ha richiamata per dichiarare inammissibile il ricorso.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che prevede le conseguenze procedurali della dichiarazione di inammissibilità, ivi compresa la condanna al pagamento delle spese processuali e all'ammenda; applicata per imporre al ricorrente il pagamento delle spese e la somma alla Cassa delle ammende.
art. 4, comma secondo, legge 18 aprile 1975, n. 110
Disciplina il porto di oggetti atti ad offendere e il relativo "giustificato motivo"; la corte ha ritenuto che il giustificato motivo sussista solo se le esigenze dell'agente corrispondono a regole lecite con riferimento a natura dell'oggetto, modalità, condizioni soggettive e luogo, e nel caso di specie non è stata fornita tale giustificazione per la forbice.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata come norma procedurale per il riassunto dei motivi di ricorso; usata per sintetizzare i motivi presentati dal difensore in cassazione.
Massime di principio
- La confessione resa in sede di convalida ha un forte valore probatorio e può rendere irrilevanti le contraddizioni testimoniali sugli aspetti secondari: in presenza di confessione, il giudice di legittimità difficilmente ammetterà censure basate solo su discrasie testimoniali non attinenti al nucleo del fatto.
- Il tentativo di rapina impropria è configurabile quando sono stati compiuti atti idonei alla sottrazione e, per cause estranee alla volontà dell'agente, la sottrazione non si perfeziona ma l'agente usa violenza o minaccia per assicurarsi l'impunità: rileva lo stato di controllo della "res" da parte dell'avente diritto (se lo ha perso o lo mantiene).
- Per escludere la rilevanza penale del porto di un oggetto qualificato come atto ad offendere occorre fornire una giustificazione precisa e proporzionata ("giustificato motivo"), collegata alla natura, alla funzione dell'oggetto, alle modalità del porto, alle condizioni soggettive e al luogo; mere affermazioni generiche non bastano.
- La sussistenza della recidiva e la determinazione della pena richiedono motivazione specifica: se la corte di merito argomenta adeguatamente la ricorrenza di precedenti e la riferibilità di più condotte a uno stile di vita criminoso, la valutazione è difficilmente censurabile in Cassazione.
- I ricorsi che ripropongono questioni già affrontate e motivate dalla corte di merito, senza individuare errori specifici e rilevanti di diritto o di motivazione, possono essere dichiarati inammissibili come manifestamente infondati o reiterativi.
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