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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22362/2023 del 23/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso la conferma della condanna per concorso in rapina aggravata e porto di oggetto atto ad offendere. Il ricorrente, tramite difensore, ha dedotto: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per mancata valutazione e omessa considerazione delle contraddizioni nelle deposizioni testimoniali; 2) error nella qualificazione del fatto come tentata rapina impropria, sostenendo che la fattispecie richiede la completa "ablazione" della res e che, nel caso di specie, dovesse configurarsi concorso tra furto e minaccia (o che il fatto fosse insussistente per l'intervallo temporale tra sottrazione e fuga); 3) illegittimità della qualificazione di porto di oggetto atto ad offendere (forbice) poiché si tratterebbe di strumento di uso abituale per un soggetto senza fissa dimora; 4) censura sulla sussistenza della recidiva specifica, sull'eccessività della pena e sulla mancata applicazione del vincolo della continuazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e reiterativo rispetto a questioni già esaminate in sede di merito. Motivazioni principali: la confessione resa dall'imputato all'udienza di convalida costituisce elemento probatorio decisivo che rende superflua la disamina delle contraddizioni testimoniali; la giurisprudenza consente la configurazione del tentativo di rapina impropria quando, dopo atti idonei alla sottrazione non portati a compimento per cause indipendenti dalla volontà dell'agente, questi usa violenza o minaccia per assicurarsi l'impunità; nel caso concreto il ricorrente si era già impossessato di confezioni di formaggio ed era uscito dal supermercato, idoneo a dimostrare l'impossessamento al momento della condotta minacciosa; non è stata fornita giustificazione idonea per il porto della forbice e la recidiva e la determinazione della pena sono state adeguatamente motivate. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 606 comma terzo c.p.p.; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma di rito che elenca i motivi di ricorso per cassazione (lett. b ed e) e disciplina l'inammissibilità dei ricorsi manifestamente infondati o reiterativi; la corte l'ha richiamata per dichiarare inammissibile il ricorso.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che prevede le conseguenze procedurali della dichiarazione di inammissibilità, ivi compresa la condanna al pagamento delle spese processuali e all'ammenda; applicata per imporre al ricorrente il pagamento delle spese e la somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 4, comma secondo, legge 18 aprile 1975, n. 110

    Disciplina il porto di oggetti atti ad offendere e il relativo "giustificato motivo"; la corte ha ritenuto che il giustificato motivo sussista solo se le esigenze dell'agente corrispondono a regole lecite con riferimento a natura dell'oggetto, modalità, condizioni soggettive e luogo, e nel caso di specie non è stata fornita tale giustificazione per la forbice.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata come norma procedurale per il riassunto dei motivi di ricorso; usata per sintetizzare i motivi presentati dal difensore in cassazione.

Massime di principio

  • La confessione resa in sede di convalida ha un forte valore probatorio e può rendere irrilevanti le contraddizioni testimoniali sugli aspetti secondari: in presenza di confessione, il giudice di legittimità difficilmente ammetterà censure basate solo su discrasie testimoniali non attinenti al nucleo del fatto.
  • Il tentativo di rapina impropria è configurabile quando sono stati compiuti atti idonei alla sottrazione e, per cause estranee alla volontà dell'agente, la sottrazione non si perfeziona ma l'agente usa violenza o minaccia per assicurarsi l'impunità: rileva lo stato di controllo della "res" da parte dell'avente diritto (se lo ha perso o lo mantiene).
  • Per escludere la rilevanza penale del porto di un oggetto qualificato come atto ad offendere occorre fornire una giustificazione precisa e proporzionata ("giustificato motivo"), collegata alla natura, alla funzione dell'oggetto, alle modalità del porto, alle condizioni soggettive e al luogo; mere affermazioni generiche non bastano.
  • La sussistenza della recidiva e la determinazione della pena richiedono motivazione specifica: se la corte di merito argomenta adeguatamente la ricorrenza di precedenti e la riferibilità di più condotte a uno stile di vita criminoso, la valutazione è difficilmente censurabile in Cassazione.
  • I ricorsi che ripropongono questioni già affrontate e motivate dalla corte di merito, senza individuare errori specifici e rilevanti di diritto o di motivazione, possono essere dichiarati inammissibili come manifestamente infondati o reiterativi.

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