Sentenza del 09/03/2016 n. 4628 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente sosteneva l'illegittimità degli atti perché, al momento delle notifiche e delle violazioni contestate, versava in condizioni di incapacità naturale derivanti da gravi e croniche patologie psichiche. Contestava inoltre l'irregolarità delle notifiche, effettuate presso la residenza anagrafica senza adeguata verifica della residenza effettiva, l'insufficiente documentazione delle notifiche delle cartelle e l'omesso avviso previsto dall'art. 140 c.p.c., nonché la decadenza dell'amministrazione dalla pretesa tributaria per tardiva notifica delle cartelle. Il concessionario e l'Agenzia contestavano tali conclusioni e denunciavano, tra l'altro, l'errata valutazione dell'incapacità del destinatario, la regolarità delle notifiche, l'omessa pronuncia sul termine di impugnazione e il difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale del concessionario sia quello incidentale dell'Agenzia delle Entrate. La sentenza della CTR è rimasta quindi ferma. La CTR aveva fondato la decisione su più autonome ragioni: nullità o irregolarità delle notifiche in relazione allo stato di incapacità naturale, irregolarità delle notifiche presso la sola residenza anagrafica, insufficienza della documentazione relativa alle notifiche delle cartelle e decadenza dell'ufficio per tardività della notifica. I ricorrenti non avevano censurato tutte le autonome rationes decidendi, in particolare quella relativa alla decadenza, che da sola era sufficiente a sorreggere la decisione. Le parti ricorrenti sono state condannate in solido al pagamento delle spese di lite, liquidate in 7.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
Violazione o falsa applicazione di norme di diritto e nullità della sentenza o del procedimento
Disciplina i motivi di ricorso per cassazione invocati dalle parti ricorrenti per contestare la decisione della CTR.
Artt. 428 e 1335 c.c.
Sono stati richiamati dai ricorrenti per sostenere che la notificazione, quale atto recettizio, sarebbe efficace indipendentemente dall'eventuale incapacità naturale del destinatario.
Artt. 139, 140 e 143 c.p.c.
Regolano le modalità di notificazione presso la residenza, in caso di irreperibilità relativa e nei casi di irreperibilità assoluta. La controversia riguardava la correttezza del luogo e della procedura utilizzata, nonché la prova degli adempimenti richiesti.
Art. 140 c.p.c.
Prevede, in caso di irreperibilità relativa, il deposito dell'atto, l'affissione dell'avviso e l'invio della comunicazione di avvenuta notifica. La CTR aveva rilevato l'assenza di prova dell'invio di tale avviso.
Art. 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992
Prevede il termine per proporre il ricorso tributario. Il concessionario aveva denunciato l'omessa pronuncia della CTR sull'eccezione di tardività del ricorso introduttivo.
Art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973
Riguarda la liquidazione automatizzata delle dichiarazioni e la formazione dei relativi ruoli, cui si riferivano le pretese tributarie oggetto delle cartelle.
D.L. n. 106 del 2005
Ha previsto termini decadenziali per la notifica delle cartelle relative ai ruoli indicati. La CTR aveva ritenuto che le cartelle fossero state notificate oltre tali termini; tale autonoma ragione non è stata adeguatamente impugnata in cassazione.
Art. 111 Cost.
È stato invocato dall'Agenzia in relazione alla validità della motivazione e al rispetto del contraddittorio, ma la censura non ha impedito la declaratoria di inammissibilità.
Artt. 101 e 102 c.p.c. e artt. 10 e 14 del D.Lgs. n. 546 del 1992
Riguardano il contraddittorio, la legittimazione processuale e il litisconsorzio nel processo tributario. La Corte non ha esaminato nel merito tali questioni, essendo i ricorsi inammissibili.
Principio delle Sezioni Unite sulla pluralità di rationes decidendi
Cass. SS.UU. n. 7931/2013
Quando una decisione è sorretta da più ragioni autonome, il ricorrente deve contestarle tutte; se anche una sola rimane incontestata, il ricorso è inammissibile perché quella ragione è sufficiente a mantenere ferma la decisione.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione devono essere censurate tutte le autonome ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata. La mancata contestazione anche di una sola ratio sufficiente comporta l'inammissibilità del ricorso.
- Le questioni relative all'incapacità naturale del destinatario non sono necessariamente decisive da sole: occorre comunque verificare la regolarità concreta della notificazione, la prova degli adempimenti e l'eventuale maturazione della decadenza.
- In materia di notifiche tributarie, l'amministrazione o il concessionario devono poter dimostrare documentalmente tutti gli adempimenti richiesti dalla specifica procedura, inclusi quelli previsti dall'art. 140 c.p.c. quando applicabile.
- La tardività della notifica della cartella può costituire una ragione autonoma e sufficiente per annullare la pretesa; se tale statuizione non viene impugnata specificamente, essa resta definitiva anche se vengono contestati altri aspetti della sentenza.
- La residenza anagrafica può avere rilievo ai fini della notificazione, ma la validità dell'atto dipende dalla procedura concretamente applicabile e dalla corretta gestione dei casi di irreperibilità o mancata reperibilità del destinatario.
- Quando il giudice di merito accoglie il ricorso sulla base di più motivi indipendenti, l'impugnazione deve essere strutturata in modo completo e specifico rispetto a ciascuno di essi.
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