Cassazione Penale, Sentenza n. 27935/2026 del 23/07/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un procedimento di prevenzione patrimoniale nel quale la Corte di appello aveva, in parziale riforma del Tribunale di Reggio Calabria, confermato la confisca di due terreni, di ulteriori beni intestati al proposto o a familiari e di un conto corrente, ritenendo la disponibilità e/o il reimpiego di beni acquistati nel periodo di maggiore pericolosità sociale, nonché la sproporzione tra patrimonio e redditi leciti. Era stata inoltre confermata la confisca di un motociclo intestato alla terza interessata, acquistato in un periodo in cui la sproporzione reddituale era già presente. I ricorrenti hanno proposto ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p. avverso la precedente sentenza della Cassazione che aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro il decreto di prevenzione, sostenendo che la pronuncia di legittimità fosse affetta da errore di fatto e che tale errore fosse emendabile con il rimedio straordinario.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. sia esperibile soltanto avverso sentenze di condanna, intese come applicazione di una sanzione penale, e non contro decisioni riguardanti provvedimenti del giudice dell'esecuzione o misure di prevenzione, che non implicano una condanna. Ha inoltre ribadito che il terzo interessato alla confisca non è legittimato a proporre tale rimedio, potendo semmai attivare l'incidente di esecuzione ex art. 676 c.p.p. La Corte ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 625-bis c.p.p.
Il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto è esperibile solo contro decisioni di condanna e non contro provvedimenti in materia di misure di prevenzione o dell'esecuzione che non incidano su una condanna; il terzo interessato alla confisca non è legittimato a proporlo.
art. 611 c.p.p.
La trattazione del ricorso è avvenuta in camera di consiglio senza intervento delle parti, secondo il rito previsto per il giudizio di legittimità.
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
Il motivo è stato enunciato nei limiti imposti per il ricorso straordinario, ma ciò non ha superato il difetto originario di ammissibilità del rimedio.
art. 676 c.p.p.
È indicato come rimedio attivabile dal terzo interessato quando la sua posizione sia stata di fatto pretermessa nel provvedimento di confisca.
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa, della somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 3 Cost.
È richiamata la precedente affermazione di manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della disciplina che riserva il ricorso straordinario al solo condannato.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto ex art. 625-bis c.p.p. è un rimedio eccezionale e limitato alle sentenze di condanna, intese come provvedimenti che applicano una sanzione penale.
- Il rimedio straordinario non è utilizzabile contro decisioni della Cassazione rese in materia di misure di prevenzione o contro provvedimenti dell'esecuzione, perché tali decisioni non integrano una condanna e non ne stabilizzano il giudicato in senso penalmente sanzionatorio.
- Il terzo interessato a un provvedimento di confisca non può proporre ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p.; il rimedio eventualmente esperibile è l'incidente di esecuzione, quando la sua posizione sia stata pretermessa.
- L'esclusione del terzo interessato dal novero dei soggetti legittimati al ricorso straordinario non integra, secondo l'orientamento richiamato, una violazione del principio di uguaglianza, essendo giustificata dalla diversa natura della sua posizione rispetto a quella del condannato.
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