Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 21054/2025 del 24/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda il pagamento dei conguagli dei contributi di esercizio dovuti per gli anni 2012-2013 in relazione a un servizio di trasporto pubblico locale urbano svolto nel Comune di Chieti. In primo grado la società concessionaria aveva ottenuto condanna solidale della Regione e del Comune al pagamento del saldo contributivo; la Corte d'appello, accogliendo l'impugnazione della Regione, aveva invece escluso la sua titolarità passiva, ritenendo che dal 2011 la disciplina regionale avesse trasferito ai Comuni capoluogo le funzioni, le risorse e i rapporti relativi al TPL urbano. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente o inesistente, perché fondata su un rinvio per relationem a un precedente della stessa Corte d'appello senza adeguata argomentazione sulla fattispecie concreta; 2) violazione della normativa regionale, sostenendo che le leggi regionali sopravvenute non avrebbero abrogato le disposizioni della legge regionale del 1983 sui costi standard, sui costi consuntivi e sul conguaglio dei contributi, e che la Regione avrebbe conservato il potere-dovere di determinare tali importi, con conseguente permanenza della sua obbligazione verso l'impresa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso, in primo luogo, l'improcedibilità per la mancata contestuale produzione della procura speciale nel fascicolo del ricorrente, rilevando che la procura risultava comunque depositata nel fascicolo telematico di un controricorrente entro il termine delle verifiche preliminari. Nel merito, ha ritenuto infondato il motivo sulla motivazione apparente, affermando che la motivazione per relationem è ammissibile quando il giudice aderisca criticamente a un precedente conforme e la parte impugnante abbia l'onere di confrontarsi con le relative argomentazioni. Ha poi respinto il secondo motivo, interpretando la disciplina regionale nel senso che, a partire dal 2011, il rapporto finanziario e operativo del trasporto pubblico urbano è stato trasferito ai Comuni capoluogo, mentre la Regione si limita a trasferire risorse omnicomprensive e vincolate, senza più essere debitrice diretta verso le aziende concessionarie del servizio urbano. Ha quindi confermato che l'eventuale credito per i conguagli deve essere fatto valere nei confronti del Comune concedente. Le spese sono state integralmente compensate per la novità della questione, ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 369 c.p.c.

    L'omesso deposito della procura ad litem nel fascicolo del ricorrente non determina improcedibilità se la procura risulta comunque depositata nel fascicolo telematico di uno dei controricorrenti entro il termine delle verifiche preliminari.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    La censura di nullità per motivazione apparente è stata esclusa perché la decisione di merito era sorretta da motivazione per relationem ammissibile.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Il motivo è stato ritenuto infondato perché la disciplina regionale è stata interpretata nel senso del trasferimento della titolarità passiva al Comune.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La motivazione per relationem rispetta il minimo costituzionale se il giudice svolge un autonomo esame critico e non si limita ad adesione acritica al precedente richiamato.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Il rinvio ai precedenti conformi può riguardare anche precedenti di merito, non solo di legittimità.

  • art. 49, l.r. Abruzzo n. 62/1983

    Invocato dalla ricorrente come base per il calcolo dei costi standard e dei conguagli, ma ritenuto non idoneo a mantenere la titolarità passiva in capo alla Regione dopo la riforma del 2011.

  • art. 50, l.r. Abruzzo n. 62/1983

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla determinazione dei costi consuntivi; la Corte ha ritenuto che la successiva disciplina abbia trasferito il rapporto al Comune.

  • art. 56, l.r. Abruzzo n. 62/1983

    Richiamato dalla ricorrente per il conguaglio dei contributi; la Corte ha escluso che la sua sopravvivenza normativa conservi un'obbligazione diretta della Regione.

  • art. 59 l.r. Abruzzo n. 62/1983

    Richiamato come base della delega poi attuata dalla legge regionale del 2011, in una prospettiva di semplificazione e trasferimento di funzioni.

  • art. 64 l.r. Abruzzo n. 1/2011

    Norma centrale della decisione: ha trasferito ai Comuni capoluogo le risorse destinate ai servizi urbani e le connesse funzioni amministrative, con conseguente esclusione di un rapporto diretto Regione-gestore.

  • art. 1 l.r. Abruzzo n. 9/2012

    Conferma la direzione del trasferimento ai Comuni e prevede una richiesta distinta dei contributi secondo la natura regionale o comunale della concessione.

  • art. 2 l.r. Abruzzo n. 9/2012

    Richiamato per la disciplina transitoria conseguente al nuovo assetto del TPL urbano.

  • art. 9 l.r. Abruzzo n. 9/2012

    Richiamato per la tempistica dei trasferimenti regionali ai Comuni nel nuovo assetto finanziario.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Presuppone, in caso di rigetto del ricorso, l'obbligo del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • La motivazione di una sentenza di merito può essere resa per relationem a un precedente conforme dello stesso ufficio, purché il giudice mostri di aver svolto un autonomo esame critico della controversia e delle doglianze e il rinvio consenta di ricostruire il percorso decisorio.
  • Chi impugna una decisione motivata per rinvio a precedente conforme deve confrontarsi specificamente anche con le argomentazioni contenute nel provvedimento richiamato, verificandone prima la sovrapponibilità al caso concreto.
  • Nel trasporto pubblico locale urbano, quando una disciplina regionale trasferisce ai Comuni capoluogo le funzioni gestionali e le risorse destinate ai servizi urbani, la Regione non resta debitrice diretta verso il gestore per i corrispettivi o conguagli del servizio urbano, salvo diversa previsione espressa.
  • La sopravvivenza formale di disposizioni regionali anteriori sul calcolo dei contributi non è sufficiente a conservare la titolarità passiva della Regione se una normativa successiva ha chiaramente spostato il rapporto finanziario e contrattuale sul Comune concedente.
  • L'omesso deposito della procura speciale nel fascicolo del ricorrente non comporta improcedibilità quando la procura risulti tempestivamente presente nel fascicolo telematico di una parte resistente e sia comunque conoscibile nel termine delle verifiche preliminari.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConcessione
RamiProcesso civileContratti
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.